IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 9-quater, concernente l'impiego delle
certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto;
Visto, altresi', l'art. 10-bis del citato decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022,
dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, rubricato
«Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in
materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di
linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19», ai
sensi del quale: «1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022
e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il
Ministro della salute, con propria ordinanza: a) di concerto con i
Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee
guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei
servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali; (...)»;
Visto l'art. 10-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, inserito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 5 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 agosto 2021, recante
«Adozione delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel trasporto pubblico"», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 1° settembre 2021, n. 209;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 novembre 2021,
recante «Adozione del "Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del
trasporto e della logistica"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 15 novembre 2021, n. 272;
Visto il documento recante «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», proposto dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Preso atto del parere reso dal Comitato tecnico scientifico nella
seduta del 30 marzo 2022, nel quale, in merito al predetto documento,
si esprime «un complessivo apprezzamento per il documento, che
declina, in maniera rigorosa e chiara, misure che appaiono
proporzionate all'obiettivo del contenimento dei rischi»;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
nazionale e internazionale;
Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente
alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza
del servizio di trasporto pubblico, al fine di contrastare il
diffondersi del contagio da Sars-Cov-2 e di garantire una graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell'art. 10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come sostituito
dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il documento
recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
trasporto pubblico»;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi di
trasporto pubblico, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del
documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati dal Comitato
tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce
parte integrante della presente ordinanza.