IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 10-bis, come
sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 3 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che: «1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione
all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria
ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o
d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome,
puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare
lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche,
produttive e sociali; (...)»;
Visto l'art. 10-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, inserito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 5 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 dicembre 2021,
recante «Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attivita'
economiche e sociali"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 6 dicembre 2021, n. 290;
Vista la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la quale
il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome ha trasmesso, ai fini dell'adozione dello stesso ai sensi
del richiamato art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attivita'
economiche e sociali», che recepisce il parere espresso dal Comitato
tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
nazionale e internazionale;
Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente
alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' economiche e sociali;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell'art. 10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento
recante «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e
sociali» trasmesso con la citata nota della Conferenza delle regioni
e delle province autonome;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle
attivita' economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel
rispetto dell'allegato documento recante «Linee guida per la ripresa
delle attivita' economiche e sociali», nei termini indicati dal
Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che
costituisce parte integrante della presente ordinanza.