Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  luglio  1966
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  19
settembre 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata  dei  vini  «Vino  Nobile  di  Montepulciano»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°  luglio  1980
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  17
febbraio 1981 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di
origine  controllata  e  garantita   dei   vini   «Vino   Nobile   di
Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nel
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel citato
sito  web  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOCG; 
    Visto il decreto ministeriale 8  aprile  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 105 del  22  aprile
2022 e pubblicato sul citato  sito  internet  del  Ministero  Sezione
Qualita' -  Vini  DOP  e  IGP,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato, con modifica ordinaria,  il  disciplinare  di  produzione
della DOP (DOCG) dei vini  «Vino  Nobile  di  Montepulciano»  la  cui
comunicazione e' stata successivamente pubblicata nella  G.U.U.E.  n.
C227 del 10 luglio 2022; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione  Toscana,  su  istanza  del  Consorzio  del  Vino  Nobile  di
Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa  ad  ottenere
la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP (DOCG)
dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» nel rispetto della  procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  28  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di  modifica  aggiornata  del  disciplinare   di   produzione   della
Denominazione di origine  controllata  e  garantita  dei  vini  «Vino
Nobile di Montepulciano»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e
come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012, per le modifiche «minori», che  non  comportano  variazioni  al
documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni, 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine protetta (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV -,
via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al  seguente  indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - della predetta proposta.