Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 235 - 8 ottobre  2011
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Romagna» ed approvato il relativo  disciplinare
di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
sulla Gazzetta ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  295  -  20
dicembre 2011, con il quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare
della DOP «Romagna»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Romagna»; 
    Visto il decreto ministeriale 8 gennaio  2019,  pubblicato  sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 21 - 25 gennaio  2019
e sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini  DOP
e IGP, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione
della DOP dei vini «Romagna»; 
    Visto il decreto ministeriale 8  agosto  2019,  pubblicato  sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 200 - 27 agosto  2019
e pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione  Qualita'
- Vini DOP e IGP, con il quale  e'  stato  da  ultimo  modificato  il
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna»; 
    Vista la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.  C18  del  20
gennaio 2020, concernente la  pubblicazione  della  comunicazione  di
approvazione della modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del  Reg.
UE n. 33/2019, al disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini
«Romagna», di cui al predetto decreto ministeriale 8 agosto 2019; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Emilia Romagna, su  istanza  del  Consorzio  tutela  Vini  di
Romagna con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la  modifica  del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna» nel  rispetto
della procedura di cui al  citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole  della  Regione  Emilia
Romagna; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  28  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di  modifica  aggiornata  del  disciplinare   di   produzione   della
Denominazione di Origine Controllata dei vini «Romagna»; 
    Considerato, altresi' che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e
come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012, per le modifiche «minori», che  non  comportano  variazioni  al
documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  Denominazione  di
Origine Controllata dei vini «Romagna». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via
XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di  posta
elettronica certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale
del presente comunicato.