IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  una  DOP  o  di  una  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in  particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del  1°
luglio 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale e'  stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche  protette  l'indicazione  geografica  protetta  «Bresaola
della Valtellina»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
gennaio 2020 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
in Italia; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante  misure  urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana il 2 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  l'8
marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito  in  legge
dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e,  in
particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio  nazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana il 25 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche,  ed,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «in  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,  recante  proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  ed,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi  del  quale,  in  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  31  gennaio  2020  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.  133,  e  successive
modificazioni, recante Misure urgenti per  l'esercizio  in  sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in  materia  di
trasporti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno  2021,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19"»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le  quali  il
direttore della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria  ha
segnalato  la  potenziale  pericolosita'  della  variante   B.1.1.529
identificata in Sudafrica; 
  Considerato che le difficolta'  legate  all'imposizione,  da  parte
delle autorita' pubbliche, di misure  sanitarie  obbligatorie,  hanno
riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli  altri
Stati  membri  dell'UE  e  numerosi  Paesi  extra-UE,  con  rilevanti
ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore; 
  Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando  il
calo degli approvvigionamenti della carne bovina  necessaria  per  la
produzione della «Bresaola della Valtellina»; 
  Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della  Bresaola
della Valtellina, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge  n.
526/99, acquisita  con  protocollo  n.  0111775  del  9  marzo  2022,
integrato con nota acquisita con protocollo n. 0138824 del  25  marzo
2022, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di
produzione, con la quale si chiede di  ampliare  l'approvvigionamento
della materia prima, attraverso la riduzione della soglia  minima  di
eta' alla macellazione degli animali; 
  Considerato che la carne bovina utilizzata dai produttori  iscritti
al  sistema  di  controllo  dell'IGP  Bresaola  della  Valtellina  e'
soggetta alle dinamiche del mercato  ed  alle  oggettive  difficolta'
dovute sia alla riduzione della macellazione sia ad un  rallentamento
complessivo delle operazioni di logistica delle carni; 
  Considerato che in base  ad  uno  studio  prodotto  dalla  Stazione
sperimentale per  l'industria  delle  conserve  alimentari  di  Parma
l'utilizzo di carni di animali piu' giovani non  determina  modifiche
alle caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo descritte
dall'art. 6 del disciplinare di produzione; 
  Considerato che, verosimilmente e  tenendo  presente  gli  elementi
forniti, tali cause proseguiranno ad influenzeranno le attivita'  dei
soggetti iscritti al sistema di controllo della  IGP  Bresaola  della
Valtellina, incidendo sensibilmente nella fase di  approvvigionamento
della materia prima della stessa IGP; 
  Ritenuto, stante quanto sopra,  di  poter  accogliere  la  proposta
avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente alla riduzione  della
soglia minima di eta' alla macellazione degli animali; 
  Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Lombardia, acquisita
al protocollo n. 0134864 del  23  marzo  2022,  che  conferma  quanto
comunicato dal Consorzio di tutela, esprimendo, al  contempo,  parere
favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della IGP «Bresaola della  Valtellina»  ai
sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012  e
dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della IGP «Bresaola  della  Valtellina»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione della  IGP  «Bresaola  della  Valtellina»,  registrata  in
qualita' di indicazione geografica protetta in forza  al  regolamento
(CE) n. 1263/96 della Commissione  del  1°  luglio  1996,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 163 del  2
luglio 1996, come modificato dal regolamento (UE) n.  893/2011  della
Commissione del 22 agosto 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'UE - Serie L 231 del 8 settembre 2011 e  dalla  modifica  minore
del disciplinare di produzione dell'8 giugno 2016. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGP
«Bresaola  della  Valtellina»  sara'  in   vigore   dalla   data   di
pubblicazione della stessa sul  sito  internet  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici. 
    Roma, 28 marzo 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero