IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel  settore  elettrico»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022,  n.
21 e, in particolare, l'art. 2, con epigrafe «Fondo per  il  rilancio
delle attivita' economiche di commercio al dettaglio»; 
  Visto il comma 1 del citato art. 2  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4 che, al fine di contenere gli effetti  negativi  derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento adottate  per  l'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  di  prevedere  specifiche  misure  di
sostegno per i soggetti maggiormente incisi, istituisce, nello  stato
di previsione del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  fondo,
denominato «Fondo per il rilancio delle  attivita'  economiche»,  con
una dotazione di 200 milioni di euro  per  l'anno  2022,  finalizzato
alla concessione di aiuti in forma di contributo a  fondo  perduto  a
favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al  successivo
comma 2, che svolgono in via prevalente  attivita'  di  commercio  al
dettaglio identificate  dai  seguenti  codici  della  classificazione
delle attivita' economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte  le
attivita' dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76,  47.77,
47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 2, che dispone  che,  per  poter
beneficiare degli aiuti previsti, «le  imprese  di  cui  al  comma  1
devono presentare  un  ammontare  di  ricavi  riferito  al  2019  non
superiore a 2 milioni  di  euro  e  aver  subito  una  riduzione  del
fatturato nel 2021 non inferiore al  trenta  per  cento  rispetto  al
2019. Ai fini della quantificazione della  riduzione  del  fatturato,
rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e  b),  del
testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  relativi  ai
periodi d'imposta 2019 e  2021.  Alla  data  di  presentazione  della
domanda, le medesime imprese devono essere, altresi', in possesso dei
seguenti requisiti: a) avere sede legale od operativa nel  territorio
dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e  "attive"
nel registro delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1;
b) non essere in liquidazione volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali  con  finalita'  liquidatorie;  c)  non  essere  gia'  in
difficolta' al  31  dicembre  2019,  come  da  definizione  stabilita
dall'art. 2,  punto  18,  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve  le  eccezioni  previste
dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato  di
cui al comma 3; d) non essere destinatarie di  sanzioni  interdittive
ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  8
giugno 2001, n. 231»; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 2, che dispone che i  contributi
«sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui  al  comma
1, ai sensi e nel rispetto dei limiti  e  delle  condizioni  previsti
dalla Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19"
di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01  e
successive  modificazioni,  ovvero,  successivamente  al  periodo  di
vigenza  dello  stesso,  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre  2013.  Nel  caso  di  applicazione  del
predetto  Quadro  temporaneo,   la   concessione   degli   aiuti   e'
subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione»; 
  Visto, inoltre, il comma  4  del  medesimo  art.  2,  che  fornisce
indicazioni circa  le  modalita'  di  accesso  al  contributo  e  che
dispone, nello specifico, che «l'istanza deve essere presentata entro
i termini e con le modalita' definite con provvedimento del Ministero
dello sviluppo economico, con il quale  sono  fornite,  altresi',  le
occorrenti  indicazioni  operative  in  merito  alle   modalita'   di
concessione  ed  erogazione  degli  aiuti  e  ogni   altro   elemento
necessario  all'attuazione  della  misura   prevista   dal   presente
articolo.  Il   medesimo   provvedimento   fornisce   le   necessarie
specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche  con
modalita' automatizzate, relative ai  contenuti  delle  dichiarazioni
rese dalle imprese richiedenti nonche' al recupero dei contributi nei
casi revoca, disposta ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123  in  caso  di  rilevata  assenza  di  uno  o  piu'
requisiti, ovvero di  documentazione  incompleta  o  irregolare,  per
fatti comunque imputabili al richiedente  e  non  sanabili.  In  ogni
caso, all'erogazione del contributo non si applicano le  disposizioni
di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarita'  contributiva
delle imprese beneficiarie»; 
  Visti i successivi commi 5,  6  e  7  del  medesimo  articolo,  che
definiscono, in particolare,  le  modalita'  di  quantificazione  del
contributo, nel  rispetto  dei  limiti  della  dotazione  finanziaria
stanziata, nonche' delle  condizioni  e  dei  limiti  previsti  dalla
disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile; 
  Visto, altresi', il comma 8 del citato art.  2,  che  dispone  che,
«per lo svolgimento delle attivita' previste dal  presente  articolo,
il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di  societa'  in
house mediante stipula di apposita convenzione. Gli  oneri  derivanti
dalla  predetta  convenzione  sono  posti  a  carico  delle   risorse
assegnate al fondo di cui al presente articolo,  nel  limite  massimo
dell'1,5 per cento delle risorse stesse»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 10-bis del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e
successive modificazioni e integrazioni, concernente la  detassazione
di contributi, di indennita' e di  ogni  altra  misura  a  favore  di
imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19; 
  Visto l'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  che,  in
deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di  cui  e'
obbligatorio  il  recupero  in  esecuzione  di  una  decisione  della
Commissione  europea,  in  ragione  delle  straordinarie   condizioni
determinate dall'epidemia  di  COVID-19,  di  ricevere  nuovi  aiuti,
previsti da atti legislativi o  amministrativi  adottati,  a  livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella  vigenza  della
comunicazione  della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020,   C
(2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e
non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino  alla  data
dell'erogazione; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  e,   in
particolare, l'art. 9,  concernente  le  sanzioni  per  gli  illeciti
amministrativi dipendenti da reato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni e, in  particolare,  gli  articoli
44-bis, 46, 47 e  71,  concernenti,  rispettivamente,  l'acquisizione
d'ufficio di informazioni relative alla regolarita' contributiva e le
dichiarazioni  sostitutive   di   certificazione   e   dell'atto   di
notorieta'; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  30  aprile
1998, n.  99  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  il  «Codice   delle   leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  31  dicembre
1986, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e successive  modificazioni  e,  in  particolare,  l'art.  18,
concernente la disciplina in merito  alla  contabilita'  semplificata
per le imprese minori; 
  Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino  a  direttore  generale
per  gli  incentivi  alle  imprese  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, avvenuta con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al  n.
97 del 28 gennaio 2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
29 luglio 2021, n. 149, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  260  del  30  ottobre  2021,   recante   il
«Regolamento  concernente  l'organizzazione   del   Ministero   dello
sviluppo economico»; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma  1,  e  6  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   recante    il    «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 52 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che  ha
istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80
e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  Considerato  che,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  relative
all'attuazione  dell'intervento  agevolativo,  il   Ministero   dello
sviluppo economico, ai sensi di  quanto  disposto  dal  comma  8  del
citato art. 2 del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,  si  avvale
dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia,  sulla  base
di apposita convenzione; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.
4, adottando il presente  decreto,  fermo  restando  che  l'efficacia
dell'intervento   resta    subordinata    all'autorizzazione    della
Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai
sensi dell'art. 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge n. 4/2022»: il decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 27 gennaio 2022, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c) «Quadro temporaneo»: il «Quadro temporaneo per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del  19
marzo  2020  C(2020)  1863  final  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    d) «Registro nazionale degli aiuti»: il  registro,  istituito  ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  cosi'  come
modificato  e  integrato  dalla  legge  29  luglio  2015,   n.   115,
finalizzato  a  raccogliere  dati  e  informazioni  e  a   effettuare
controlli  relativamente  agli  aiuti  di  Stato,  notificati  e   in
esenzione,  agli  aiuti  «de  minimis»  e   a   quelli   concessi   a
compensazione per servizi di interesse  economico  generale,  il  cui
funzionamento e' stato disciplinato dal decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 31 maggio 2017, n. 115; 
    e) «ricavi»: i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere  a)  e
b) del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.