IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 39-quinquies che, al comma 1, ha introdotto nel codice dell'amministrazione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'art. 62-quinquies che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca e, al comma 5, prevede: «Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonche' le modalita' di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita' istituzionali avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, da legge in corso di pubblicazione, e in particolare l'art. 31-ter, comma 2, laddove individua la societa' di cui il Ministero dell'universita' e della ricerca si avvale per la progettazione e la gestione dell'ANIS sulla base di specifica convenzione, anche di durata pluriennale, con la quale e' altresi' disciplinato l'avvalimento della citata societa' anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonche' per la gestione giuridica ed economica del personale; Visto il citato codice dell'amministrazione digitale di cui al menzionato decreto legislativo n. 82, del 2005, e in particolare gli articoli 50-ter - introdotto dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati - e 62 - come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221 - che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e, al comma 3, dispone che a ciascun cittadino e' attribuito un codice identificativo univoco (ID ANPR) al fine di garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio delle attivita' professionali» e in particolare l'art. 1-bis, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, e che ne stabilisce gli obiettivi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2004, n. 9, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati in attuazione, con riferimento alle sole istituzioni universitarie, del citato art. 1-bis; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali», a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697», in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509, recante «Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127». Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, recante «Norme generali per gli ITS»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 7 febbraio 2013 recante «Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori (I.T.S.)»; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2021) 1054 finale del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nomina Ministro dell'universita' e della ricerca; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si e' espresso con provvedimento n. 428, in data 2 dicembre 2021; Di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ANIS: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore di cui all'art. 62-quinquies del CAD; b) ANIST: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'art. 62-quater del CAD; c) ANPR: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD; d) ANS: l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita' di cui al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni; e) CAD: il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; f) ID ANPR: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici; g) istituzione della formazione superiore: ogni istituto che eroga corsi di istruzione superiore atto a rilasciare diplomi di laurea e post lauream o titoli equipollenti; h) Ministero: il Ministero dell'universita' e della ricerca; i) PDND: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD; j) portale ANIS: sito web dedicato all'ANIS che rende fruibili servizi erogati da ANIS.