IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle  procedure»,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e in  particolare  l'art.  39-quinquies
che, al comma 1, ha introdotto nel codice dell'amministrazione di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'art.  62-quinquies  che
istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione  superiore  (ANIS)  a
cura del Ministero dell'universita' e della ricerca e,  al  comma  5,
prevede: «Con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,
di concerto con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione  digitale   e   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito  il
parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle
iscrizioni degli  studenti,  all'istituzione  di  appartenenza  e  al
relativo corso di studi, i titoli conseguiti  e  gli  ulteriori  dati
relativi presenti nelle altre banche di dati di  rilevanza  nazionale
di interesse del Ministero dell'universita' e della  ricerca  cui  lo
stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali;  b)  le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonche' le modalita' di
alimentazione da parte delle istituzioni della  formazione  superiore
nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati  e
dei laureati degli istituti tecnici  superiori  e  delle  istituzioni
della formazione superiore, nel rispetto della normativa  in  materia
di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del  sistema
pubblico di connettivita'. L'allineamento  dell'ANIS  con  l'Anagrafe
nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con
l'ANPR  e  con  le  altre  anagrafi  di   interesse   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   per   le   relative   finalita'
istituzionali  avviene  in  conformita'  alle  linee  guida  adottate
dall'AgID in materia di interoperabilita'»; 
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»,  convertito,  con  modificazioni,  da  legge  in  corso  di
pubblicazione, e in  particolare  l'art.  31-ter,  comma  2,  laddove
individua la societa' di cui il Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca si avvale per la progettazione e la gestione dell'ANIS  sulla
base di specifica convenzione, anche di durata  pluriennale,  con  la
quale e' altresi' disciplinato l'avvalimento  della  citata  societa'
anche ai fini della  digitalizzazione  dei  servizi  e  dei  processi
organizzativi e  amministrativi  interni,  nonche'  per  la  gestione
giuridica ed economica del personale; 
  Visto il citato codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
menzionato decreto legislativo n. 82, del 2005, e in particolare  gli
articoli 50-ter - introdotto  dall'art.  45,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che istituisce  la  Piattaforma
digitale nazionale dati - e 62 -  come  sostituito  dall'art.  2  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n.  221  -  che  istituisce  l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR) e, al comma  3,  dispone
che a  ciascun  cittadino  e'  attribuito  un  codice  identificativo
univoco (ID ANPR) al fine  di  garantire  la  circolarita'  dei  dati
anagrafici e l'interoperabilita'  con  le  altre  banche  dati  delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati  personali»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  luglio  2003,   n.   170,   recante
«Disposizioni urgenti per  le  universita'  e  gli  enti  di  ricerca
nonche' in materia  di  abilitazione  all'esercizio  delle  attivita'
professionali»  e  in  particolare  l'art.  1-bis,  come   modificato
dall'art.  2  del  decreto  legislativo  11  maggio  2018,   n.   71,
concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e  dei
laureati degli istituti tecnici superiori e delle  istituzioni  della
formazione superiore, e che ne stabilisce gli obiettivi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 aprile 2004, n. 9, concernente l'Anagrafe  nazionale
degli studenti e dei laureati in  attuazione,  con  riferimento  alle
sole istituzioni universitarie, del citato art. 1-bis; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,   n.   509,   recante
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei», approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.  508,  recante  «Riforma  delle
accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  conservatori  di  musica  e  degli
istituti musicali pareggiati»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n.  132,  recante  «Regolamento  recante  criteri   per   l'autonomia
statutaria,   regolamentare   e   organizzativa   delle   istituzioni
artistiche e musicali», a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38,  recante  «Regolamento  recante
riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge  11  ottobre
1986, n. 697», in attuazione dell'art.  17,  comma  96,  lettera  a),
della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  11  dicembre  1998,  n.   509,   recante
«Regolamento recante  norme  per  il  riconoscimento  degli  istituti
abilitati ad attivare corsi di specializzazione  in  psicoterapia  ai
sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127». 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, recante «Norme generali  per
gli ITS»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, 7 febbraio 2013 recante «Linee guida di  cui  all'art.
52, commi 1 e 2, della legge n. 35  del  4  aprile  2012,  contenente
misure di semplificazione e  di  promozione  dell'istruzione  tecnico
professionale e degli istituti tecnici superiori (I.T.S.)»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati, che abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  C  (2021)  1054
finale  del  12  febbraio   2021,   recante   «Orientamenti   tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza» 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato
alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18
del regolamento (UE)  n.  2021/241  e  approvato  con  decisione  del
Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021  e  notificata  all'Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14  luglio
2021; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e'  stata
nomina Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, che si e' espresso con provvedimento n.  428,  in  data  2
dicembre 2021; 
  Di concerto con il Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) ANIS: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione  superiore  di  cui
all'art. 62-quinquies del CAD; 
    b) ANIST: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione  di  cui  all'art.
62-quater del CAD; 
    c) ANPR: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di  cui
all'art. 62 del CAD; 
    d) ANS: l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati  delle
universita'  di  cui  al  decreto-legge  9  maggio  2003,   n.   105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170,  e
successive modificazioni; 
    e) CAD: il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    f) ID ANPR: il codice identificativo univoco  associato  ad  ogni
iscritto in ANPR al  fine  di  garantire  la  circolarita'  dei  dati
anagrafici e l'interoperabilita'  con  le  altre  banche  dati  delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici; 
    g) istituzione della  formazione  superiore:  ogni  istituto  che
eroga corsi di istruzione superiore  atto  a  rilasciare  diplomi  di
laurea e post lauream o titoli equipollenti; 
    h) Ministero: il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    i) PDND: la Piattaforma digitale nazionale dati di  cui  all'art.
50-ter del CAD; 
    j) portale ANIS: sito web dedicato all'ANIS  che  rende  fruibili
servizi erogati da ANIS.