IL CAPO 
              del dipartimento della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio  2022,   n.   14,   recante:
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante: «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro,
all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle  eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che  arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in quel Paese; 
  Visto il decreto-legge 21  marzo  2022,  n.  21,  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, e n. 881 del  29  marzo  2022  recanti:  «Disposizioni
urgenti  di  protezione  civile  per   assicurare,   sul   territorio
nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla  popolazione
in   conseguenza   degli   accadimenti   in   atto   nel   territorio
dell'Ucraina»; 
  Ravvisata la necessita' di  garantire  la  piena  operativita'  del
Servizio  nazionale  della  protezione  civile  e   delle   strutture
coinvolte nella gestione del contesto emergenziale in atto; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del
  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  e  delle  strutture
  coinvolte nella gestione emergenziale 
 
  1. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento
della  protezione  civile  direttamente  impegnato   sul   territorio
nazionale nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza  alla
popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza in
rassegna, previamente individuato e' riconosciuto, per il periodo  di
vigenza dello stato di emergenza,  il  compenso  per  prestazioni  di
lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal
rispettivo ordinamento, entro il  limite  massimo  di  cinquanta  ore
mensili pro-capite. 
  2. Al personale non dirigenziale in servizio presso le Direzioni  e
le Agenzie di  protezione  civile  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano direttamente impegnato sul territorio
nazionale nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza  alla
popolazione o nelle attivita' connesse al  contrasto  dell'emergenza,
e' riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di  emergenza,
il compenso per prestazioni di  lavoro  straordinario  effettivamente
rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi  ordinamenti,  entro  il
limite massimo  di  cinquanta  ore  mensili  pro-capite,  in  ragione
dell'esposizione dei rispettivi territori: 
    a) in favore di un numero massimo di cinque unita'  di  personale
per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero
di profughi provenienti dall'Ucraina inferiore a mille unita'; 
    b) in favore di un numero massimo di quindici unita' di personale
per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero
di profughi provenienti  dall'  Ucraina  pari  o  superiore  a  mille
unita'. 
  3. Ai  titolari  di  incarichi  di  posizione  organizzativa  e  di
incarichi dirigenziali in servizio presso le Direzioni e  le  Agenzie
di protezione civile delle  regioni  e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano direttamente impegnati sul  territorio  nazionale
nelle  attivita'  di  accoglienza,   soccorso   e   assistenza   alla
popolazione o nelle attivita' connesse al  contrasto  dell'emergenza,
e' riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di  emergenza,
una indennita' mensile  pari  al  30  per  cento  della  retribuzione
mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti, ovvero pari al 15 per cento della  retribuzione  mensile
complessiva, ove  i  contratti  di  riferimento  non  contemplino  la
retribuzione di posizione, anche in deroga agli articoli 24 e 45  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla contrattazione collettiva
nazionale del comparto di appartenenza,  commisurata  al  numero  dei
giorni di effettivo impiego. 
  4. Le indennita'  di  cui  al  comma  3,  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma, si  applicano,  mensilmente,  nei  confronti  dei
titolari di posizione organizzativa secondo i seguenti parametri: 
    a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate
fino a cinquemila domande di permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea, fino ad  un  massimo  di  cinque  titolari  di  posizione
organizzativa; 
    b) regioni o province autonome nelle quali siano presentate  fino
a  diecimila  domande  di  permesso  di  soggiorno   per   protezione
temporanea, fino  ad  un  massimo  di  dieci  titolari  di  posizione
organizzativa; 
    c) regioni o province autonome nelle quali siano presentate  fino
a quindicimila  domande  di  permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea,  fino  ad  un  massimo  quindici  titolari  di  posizione
organizzativa; 
    d) regioni o province autonome nelle quali siano presentate oltre
quindicimila  domande  di  permesso  di  soggiorno   per   protezione
temporanea, fino  ad  un  massimo  di  venti  titolari  di  posizione
organizzativa. 
  In  considerazione  della  data  di  emanazione  del  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  concernente  il  regime  di
protezione temporanea, le indennita' di cui al  presente  comma  sono
riconosciute, per il mese di  marzo  e  aprile,  con  riferimento  ai
codici «straniero temporaneamente presente» (STP)  rilasciati,  fermo
restando il rispetto delle soglie suindicate. 
  5 .Le indennita'  di  cui  al  comma  3,  per  ciascuna  regione  e
provincia  autonoma,  si  applicano  nei  confronti   del   personale
dirigenziale, secondo i seguenti parametri: 
    a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate
fino a diecimila domande di  permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea, fino ad un massimo di una figura dirigenziale; 
    b) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate
oltre a diecimila domande di permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali. 
  In  considerazione  della  data  di  emanazione  del  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  concernente  il  regime  di
protezione temporanea, le indennita' di cui al  presente  comma  sono
riconosciute, per il mese di  marzo  e  aprile,  con  riferimento  ai
codici STP  rilasciati,  fermo  restando  il  rispetto  delle  soglie
suindicate. 
  6. I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome di
cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022  sono  autorizzati  a
riconoscere in favore  del  personale  non  dirigenziale  dei  comuni
direttamente impegnato nelle attivita'  di  accoglienza,  soccorso  e
assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse  al  contrasto
dell'emergenza, per il periodo di vigenza dello stato  di  emergenza,
prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i
limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel limite  di  cinquanta
ore pro-capite, entro il limite di  un  contingente  complessivamente
individuato in dieci unita'  per  ciascun  ambito  provinciale  o  di
citta' metropolitana presente sul rispettivo territorio. I commissari
e presidenti di provincia  autonoma  provvedono,  su  proposta  della
cabina di regia regionale sentiti  i  comuni  capoluogo  di  regione,
all'articolazione territoriale delle  unita'  beneficiarie  su  scala
comunale,  nell'ambito  delle  risorse   assegnate   e   sulla   base
dell'effettiva esposizione ed  intensita'  dell'impiego,  con  propri
provvedimenti. 
  7. I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome di
cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022  sono  autorizzati  a
riconoscere in favore dei titolari  di  posizione  organizzativa  dei
comuni  direttamente  impegnato  nelle  attivita'   di   accoglienza,
soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse  al
contrasto dell'emergenza, per il periodo di vigenza  dello  stato  di
emergenza,  una  indennita'  mensile  pari  al  30  per  cento  della
retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista  dai
rispettivi  ordinamenti,  ovvero  pari  al   15   per   cento   della
retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento  non
contemplino la  retribuzione  di  posizione,  anche  in  deroga  agli
articoli 24 e 45 del decreto legislativo n.  165  del  2001  ed  alla
contrattazione collettiva nazionale  del  comparto  di  appartenenza,
commisurata al numero dei  giorni  di  effettivo  impiego,  entro  il
limite di  un  contingente  complessivamente  individuato  in  cinque
unita' per ciascun  ambito  provinciale  o  di  citta'  metropolitana
presente sul rispettivo territorio.  I  commissari  e  presidenti  di
provincia autonoma provvedono, su  proposta  della  cabina  di  regia
regionale sentiti i comuni capoluogo  di  regione,  all'articolazione
territoriale delle unita' beneficiarie su scala comunale, nell'ambito
delle risorse assegnate e sulla base  dell'effettiva  esposizione  ed
intensita' dell'impiego, con propri provvedimenti. 
  8. Gli oneri di cui al  presente  articolo  non  rilevano  ai  fini
dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
nonche' dell'art. 23, comma 2,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75. 
  9. I commissari delegati ed i presidenti  delle  province  autonome
provvedono alla rendicontazione degli oneri, nel limite delle risorse
assegnate, derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e  7  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 4,  comma  3,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. 
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse emergenziali di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 28 febbraio  2022,  come  integrate  dalle
risorse stanziate con delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  17
marzo 2022.