IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilita' 2014);
Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021, depositata il 30 novembre
2021, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte suprema di cassazione ha dichiarato conforme a legge una
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di una parte
dell'art. 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni e
integrazioni ad esso apportate;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 16 febbraio
2022, depositata l'8 marzo 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 1ª Serie speciale - n. 10 del 9 marzo 2022, con la quale e' stata
dichiarata ammissibile la suindicata richiesta di referendum
popolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 31 marzo 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto:
Il referendum popolare per l'abrogazione di una parte dell'art. 25,
comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione
e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel
testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni ad
esso apportate, avente la seguente denominazione: «Abrogazione di
norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio
superiore della magistratura», e' indetto sul seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e
integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla
seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole
"unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a
venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori
non possono presentare piu' di una candidatura in ciascuno dei
collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, ne' possono candidarsi a loro
volta"?».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12
giugno 2022.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, 6 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Cartabia, Ministra della giustizia