IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricole  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n.  165/1992,  (CE)
n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.  485/2008
e, in particolare, l'art.  90  concernente  controlli  connessi  alle
denominazioni  di  origine,  alle  indicazioni  geografiche  e   alle
menzioni tradizionali protette; 
  Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione n. 33/2019 del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche  e
termini  tradizionali  nel  settore  vitivinicolo,  la  procedura  di
opposizione, le restrizioni di utilizzo,  modifiche  alle  specifiche
del  prodotto,  annullamento  della  protezione  e  etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  della  Commissione  n.
34/2019 del 17 ottobre 2018 recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  le  domande  di  protezione  denominazioni  di
origine, indicazioni geografiche e termini tradizionali  nel  settore
vitivinicolo, procedura di obiezione, emendamenti per  le  specifiche
del prodotto, registro delle denominazioni protette, la cancellazione
della protezione e l'uso  di  simboli,  e  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
un adeguato sistema di controlli; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 novembre 2012, recante «Procedura a livello nazionale per
la presentazione e l'esame delle domande di protezione  delle  DOP  e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010»; 
  Vista la legge 12 dicembre  2016,  n.  238  recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino, cosi' come da ultimo modificata con la  legge  11
settembre 2020, n. 120  concernente  la  conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 
  Visti, in particolare, l'art. 32,  l'art.  34  e  l'art.  36  della
citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, che prevedono di stabilire  la
procedura nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali dei vini, delle domande  di
modifica  dei  disciplinari  di  produzione,  nonche'  la   procedura
nazionale  per  la  cancellazione  della.   protezione   e   per   il
conferimento della protezione nazionale  transitoria  ai  nomi  delle
denominazioni di origine  e  indicazioni  geografiche,  conformemente
alle disposizioni previste  dalla  richiamata  normativa  dell'Unione
europea; 
  Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale; 
  Ritenuto pertanto  di  dover  adottare  le  disposizioni  nazionali
procedurali applicative  della  richiamata  normativa  comunitaria  e
nazionale  per  la  presentazione  e  l'esame  delle  domande   sopra
specificate; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 3 novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Allorche'  non  sara'  diversamente  previsto  per   specifiche
disposizioni, ai sensi del presente decreto con i  seguenti  termini,
definizioni, abbreviazioni e/o sigle si intende: 
    a) «legge», la legge 12 dicembre 2016, n. 238; 
    b) «Ministero» e «Ministro», il Ministero  e  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
    c) «regione» o  «regioni»,  la  competente  regione  o  provincia
autonoma, ovvero le competenti regioni o province  autonome  sul  cui
territorio insiste la produzione interessata alla protezione; 
    d) «Comitato», il Comitato  nazionale  vini  DOP  e  IGP  di  cui
all'art. 40 della legge; 
    e) «DOP» e «IGP»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli
a «denominazione di origine protetta»  e  a  «indicazione  geografica
protetta» appartenenti alle categorie di cui all'allegato VII,  parte
II, punto1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16, del regolamento
(UE) n. 1308/2013; 
    f) «Denominazione»,  indistintamente  «Denominazione  di  origine
protetta» (DOP) che «Indicazione geografica protetta» (IGP); 
    g) «Denominazione di origine controllata e  garantita»  (DOCG)  e
«Denominazione  di   origine   controllata»   (DOC),   le   «menzioni
tradizionali» italiane di cui all'art. 112, par. 1,  lettera  a)  del
regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzate per indicare che i prodotti
in questione recano una DOP; 
    h) «disciplinare», il disciplinare di produzione  di  una  DOP  o
IGP; 
    i)  «documento  unico»,  il  documento  unico  riepilogativo  del
disciplinare, di cui all'art. 94, par. 1, lettera d) del  regolamento
(UE) n. 1308/2013; 
    j) «richiedente», il gruppo di produttori di cui all'art. 95  del
regolamento (UE) n. 1308/2013, legittimato a presentare la domanda di
protezione di una denominazione  di  origine  o  di  una  indicazione
geografica e la domanda di modifica del disciplinare di produzione di
una DOP o IGP, costituito dall'insieme  dei  produttori  vitivinicoli
della denominazione oggetto della domanda; 
    k) «Consorzio di tutela»,  il  Consorzio  riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 41 della legge.