IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1992, (CE)
n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
e, in particolare, l'art. 90 concernente controlli connessi alle
denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle
menzioni tradizionali protette;
Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione n. 33/2019 del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e
termini tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di
opposizione, le restrizioni di utilizzo, modifiche alle specifiche
del prodotto, annullamento della protezione e etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n.
34/2019 del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione denominazioni di
origine, indicazioni geografiche e termini tradizionali nel settore
vitivinicolo, procedura di obiezione, emendamenti per le specifiche
del prodotto, registro delle denominazioni protette, la cancellazione
della protezione e l'uso di simboli, e del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
un adeguato sistema di controlli;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 novembre 2012, recante «Procedura a livello nazionale per
la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, cosi' come da ultimo modificata con la legge 11
settembre 2020, n. 120 concernente la conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
Visti, in particolare, l'art. 32, l'art. 34 e l'art. 36 della
citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, che prevedono di stabilire la
procedura nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali dei vini, delle domande di
modifica dei disciplinari di produzione, nonche' la procedura
nazionale per la cancellazione della. protezione e per il
conferimento della protezione nazionale transitoria ai nomi delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche, conformemente
alle disposizioni previste dalla richiamata normativa dell'Unione
europea;
Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
Ritenuto pertanto di dover adottare le disposizioni nazionali
procedurali applicative della richiamata normativa comunitaria e
nazionale per la presentazione e l'esame delle domande sopra
specificate;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 3 novembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Allorche' non sara' diversamente previsto per specifiche
disposizioni, ai sensi del presente decreto con i seguenti termini,
definizioni, abbreviazioni e/o sigle si intende:
a) «legge», la legge 12 dicembre 2016, n. 238;
b) «Ministero» e «Ministro», il Ministero e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali;
c) «regione» o «regioni», la competente regione o provincia
autonoma, ovvero le competenti regioni o province autonome sul cui
territorio insiste la produzione interessata alla protezione;
d) «Comitato», il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui
all'art. 40 della legge;
e) «DOP» e «IGP»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli
a «denominazione di origine protetta» e a «indicazione geografica
protetta» appartenenti alle categorie di cui all'allegato VII, parte
II, punto1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16, del regolamento
(UE) n. 1308/2013;
f) «Denominazione», indistintamente «Denominazione di origine
protetta» (DOP) che «Indicazione geografica protetta» (IGP);
g) «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e
«Denominazione di origine controllata» (DOC), le «menzioni
tradizionali» italiane di cui all'art. 112, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzate per indicare che i prodotti
in questione recano una DOP;
h) «disciplinare», il disciplinare di produzione di una DOP o
IGP;
i) «documento unico», il documento unico riepilogativo del
disciplinare, di cui all'art. 94, par. 1, lettera d) del regolamento
(UE) n. 1308/2013;
j) «richiedente», il gruppo di produttori di cui all'art. 95 del
regolamento (UE) n. 1308/2013, legittimato a presentare la domanda di
protezione di una denominazione di origine o di una indicazione
geografica e la domanda di modifica del disciplinare di produzione di
una DOP o IGP, costituito dall'insieme dei produttori vitivinicoli
della denominazione oggetto della domanda;
k) «Consorzio di tutela», il Consorzio riconosciuto ai sensi
dell'art. 41 della legge.