IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto ministeriale 30  giugno  2016  che  istituisce  il
Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   inerente
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   concernente:   «Regolamento    recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  con  il
quale sono stati individuati gli uffici di livello  dirigenziale  non
generale nell'ambito delle direzioni  generali  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021  al
n. 41, recante il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme
per  la  produzione  e  la  commercializzazione  dei   materiali   di
moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto l'art. 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con
il quale e' attribuita al Servizio fitosanitario centrale la funzione
di   riconoscimento   dei   centri   di    conservazione    per    la
premoltiplicazione idonei ad operare ai sensi del medesimo; 
  Vista l'istanza pervenuta dalla Fondazione Edmund Mach - Centro per
il trasferimento tecnologico, iscritta al  protocollo  Mipaaf  al  n.
2021-0265108, finalizzata al riconoscimento quale soggetto idoneo  ad
operare  in  qualita'  di  centro  per  la   conservazione   per   la
premoltiplicazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio  2021,
n. 18; 
  Ritenuta   idonea   la   documentazione   presentata   a    corredo
dell'istanza; 
  Acquisito il parere favorevole  del  Servizio  fitosanitario  della
Provincia autonoma di Trento, iscritta al  protocollo  Mipaaf  al  n.
2022-0005344; 
  Acquisito il parere favorevole del Gruppo di lavoro permanente  per
la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione  dei
fruttiferi, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n.  17713,
mediante consultazione telematica conclusasi in data 17 gennaio 2022; 
  Ritenuto necessario riconoscere la Fondazione Edmund Mach -  Centro
per il trasferimento tecnologico quale Centro di conservazione per la
premoltiplicazione idoneo ad operare ai sensi del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 18; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione dell'art. 21 del decreto legislativo 2  febbraio
2021, n. 18, la Fondazione Edmund Mach - Centro per il  trasferimento
tecnologico e' riconosciuta idonea come «Centro per la  conservazione
per la premoltiplicazione» per il genere Rubus L. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso  giorno  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 29 marzo 2022 
 
                                      Il direttore generale: Angelini 

                               _______ 
 
Avvertenza: 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.