IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 12 aprile  2019,  n.  31,  recante  Disposizioni  in
materia di azione di classe; 
  Visto in particolare l'articolo 1 della predetta legge  n.  31  del
2019, che  introduce  l'articolo  840-bis  del  codice  di  procedura
civile, secondo il quale l'azione  di  classe  puo'  essere  proposta
esclusivamente dalle organizzazioni e  associazioni  iscritte  in  un
elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia; 
  Visto altresi' l'articolo 2, che introduce l'articolo 196-ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, secondo
il quale, con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, da adottare entro centottanta  giorni  dalla
data  di  pubblicazione  della  medesima  legge,  sono  stabiliti   i
requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, i
criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni  e
associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e
del mantenimento della stessa, nonche' le modalita' di  aggiornamento
dell'elenco; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 20 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante  Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  20  settembre
2021; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e  57,  paragrafo
1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, reso nell'adunanza del  14  gennaio
2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del consiglio dei  Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400  del  1988,  in
data 14 dicembre 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente  regolamento  disciplina  l'istituzione  dell'elenco
delle organizzazioni e associazioni legittimate a  proporre  l'azione
di classe di cui all'articolo 840-bis del codice di procedura  civile
nonche'  l'azione  inibitoria  collettiva  ai   sensi   dell'articolo
840-sexiesdecies del codice di procedura civile,  i  requisiti  e  le
modalita' per  l'iscrizione,  i  criteri  per  la  sospensione  e  la
cancellazione, le modalita' di aggiornamento dell'elenco, nonche'  il
contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e  del  mantenimento  della
stessa. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «azione di classe»: l'azione a tutela di  diritti  individuali
omogenei disciplinata dal Titolo VIII-bis del libro quarto del codice
di procedura civile come introdotto dalla legge 12  aprile  2019,  n.
31; 
    b) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    c)  «organizzazioni»  e  «associazioni»:  gli  enti   individuati
dall'articolo 4 del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali,  i  cui
obiettivi statutari comprendono  la  tutela  di  diritti  individuali
omogenei; 
    d)  «elenco»:  l'elenco  delle  organizzazioni   e   associazioni
istituito presso il Ministero; 
    e) «contributo»: l'importo  dovuto  per  l'iscrizione  e  per  il
mantenimento della medesima; 
    f) «responsabile»: il responsabile  della  tenuta  dell'elenco  e
della vigilanza sul medesimo; 
    g) «iscritti»: i soggetti che hanno espressamente manifestato  la
volonta'  di  aderire  all'organizzazione  o  associazione,  mediante
versamento  di  una  quota  associativa  di  importo  non   meramente
simbolico, in forma tracciabile  ed  almeno  una  volta  nel  biennio
anteriore alla relativa dichiarazione, ovvero, nel caso in  cui  tale
versamento   sia   effettuato   in   contanti,    confermato    dalla
corrispondenza  con  gli  importi  iscritti  in  bilancio   e   dalla
sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo  biennio,  di
un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione; 
    h) «Direzione  generale»:  la  direzione  generale  degli  affari
interni  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.  84,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,  n.
99. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  840-bis  cod.  proc.
          civ., introdotto dall'art. 1 della legge 12 aprile 2019, n.
          31 (Disposizioni in materia di azione di classe): 
                «Art. 840-bis (Ambito di applicazione). -  I  diritti
          individuali  omogenei  sono  tutelabili  anche   attraverso
          l'azione di classe, secondo le  disposizioni  del  presente
          titolo. 
              A tale fine, un'organizzazione o un'associazione  senza
          scopo di lucro i cui  obiettivi  statutari  comprendano  la
          tutela dei predetti  diritti  o  ciascun  componente  della
          classe puo' agire nei confronti dell'autore della  condotta
          lesiva per l'accertamento della responsabilita'  e  per  la
          condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.  Ai
          fini di cui al periodo precedente, ferma la  legittimazione
          di  ciascun  componente  della  classe,  possono   proporre
          l'azione di cui  al  presente  articolo  esclusivamente  le
          organizzazioni e le  associazioni  iscritte  in  un  elenco
          pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. 
              L'azione di classe puo' essere esperita  nei  confronti
          di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di  servizi
          pubblici o di pubblica utilita', relativamente  ad  atti  e
          comportamenti posti in essere nello svolgimento delle  loro
          rispettive attivita'. Sono fatte salve le  disposizioni  in
          materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e
          dei concessionari di servizi pubblici. 
              In  ogni  caso,  resta  fermo  il  diritto   all'azione
          individuale, salvo quanto previsto  all'art.  840-undecies,
          nono comma. 
              Non  e'  ammesso  l'intervento  dei  terzi   ai   sensi
          dell'art. 105. 
              Nel caso in cui, a seguito  di  accordi  transattivi  o
          conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare  in
          tutto  le  parti  ricorrenti,  il  tribunale  assegna  agli
          aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e  non
          superiore a  novanta  giorni,  per  la  prosecuzione  della
          causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di
          almeno uno degli  aderenti  mediante  il  ministero  di  un
          difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il  termine
          di cui al primo periodo, non avvenga  la  prosecuzione  del
          procedimento, il  tribunale  ne  dichiara  l'estinzione.  A
          seguito dell'estinzione, resta comunque  salvo  il  diritto
          all'azione  individuale  dei   soggetti   aderenti   oppure
          all'avvio di una nuova azione di classe.» 
              -  Si riporta il testo dell'art.  196-ter  delle  disp.
          attuaz. cod.  proc.  civ.,  introdotto  dall'art.  2  della
          citata legge n. 31 del 2019: 
                «Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria
          e avvisi in materia  di  azione  di  classe).  -  Tutte  le
          comunicazioni  a  cura  della  cancelleria  previste  dalle
          disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto
          del  codice  sono  eseguite   con   modalita'   telematiche
          all'indirizzo di posta elettronica  certificata  ovvero  al
          servizio elettronico di  recapito  certificato  qualificato
          dichiarato dall'aderente. Si applicano le  disposizioni  in
          materia di comunicazioni telematiche. 
              Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero
          della  giustizia  deve  inviare  all'indirizzo   di   posta
          elettronica ordinaria  o  certificata  ovvero  al  servizio
          elettronico di recapito certificato  qualificato,  ad  ogni
          interessato che ne ha fatto richiesta e  si  e'  registrato
          mediante un'apposita procedura,  un  avviso  contenente  le
          informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni
          del titolo VIII-bis del libro quarto del  codice  prevedono
          la pubblicazione. La richiesta puo'  essere  limitata  alle
          azioni di classe  relative  a  specifiche  imprese  o  enti
          gestori di servizi pubblici o di pubblica  utilita',  anche
          prima della loro proposizione.». 
              -  Il Regolamento del Parlamento europeo relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
          (Testo rilevante ai fini  del  SEE),  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il Titolo VIII-bis del quarto libro  del  codice  di
          procedura civile reca: «dei procedimenti collettivi». 
              -  Si riporta il testo dell'art. 4 del d. lgs. 3 luglio
          2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a  norma  dell'art.
          1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 2 agosto 2017, n. 179, S.O.: 
                «Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti  del
          Terzo  settore  le  organizzazioni  di   volontariato,   le
          associazioni di promozione sociale, gli enti  filantropici,
          le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
          associative,   le   societa'   di   mutuo   soccorso,    le
          associazioni,   riconosciute   o   non   riconosciute,   le
          fondazioni e gli altri enti di  carattere  privato  diversi
          dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
          di  lucro,  di  finalita'  civiche,  solidaristiche  e   di
          utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via  esclusiva
          o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
          in forma di azione volontaria o di erogazione  gratuita  di
          denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di  produzione  o
          scambio di beni o servizi, ed iscritti nel  registro  unico
          nazionale del terzo settore. 
                2. Non sono enti del terzo settore le amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le
          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni
          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,
          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti
          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai
          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel
          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si
          provvede ai sensi  dell'art.  32,  comma  4.  Sono  esclusi
          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi
          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
          d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di  applicazione
          del presente comma le associazioni o fondazioni di  diritto
          privato ex Ipab derivanti dai  processi  di  trasformazione
          delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
          del 23 febbraio 1990, e del decreto  legislativo  4  maggio
          2001, n. 207, in quanto la nomina da parte  della  pubblica
          amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si
          configura come mera designazione, intesa  come  espressione
          della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
          quindi mandato fiduciario con  rappresentanza,  sicche'  e'
          sempre esclusa qualsiasi forma di  controllo  da  parte  di
          quest'ultima. 
                3. Agli enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  le
          norme del presente decreto si applicano limitatamente  allo
          svolgimento delle attivita'  di  cui  all'art.  5,  nonche'
          delle eventuali attivita'  diverse  di  cui  all'art.  6  a
          condizione che per tali attivita' adottino un  regolamento,
          in forma di atto pubblico o scrittura privata  autenticata,
          che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni  caso  nel
          rispetto della struttura e della finalita'  di  tali  enti,
          recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel
          Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore.   Per   lo
          svolgimento di tali attivita'  deve  essere  costituito  un
          patrimonio destinato e devono essere  tenute  separatamente
          le scritture contabili di  cui  all'art.  13.  I  beni  che
          compongono  il  patrimonio  destinato  sono  indicati   nel
          regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.  Per
          le obbligazioni contratte in relazione  alle  attivita'  di
          cui agli articoli 5 e  6,  gli  enti  religiosi  civilmente
          riconosciuti   rispondono   nei   limiti   del   patrimonio
          destinato.  Gli   altri   creditori   dell'ente   religioso
          civilmente  riconosciuto  non  possono  far  valere   alcun
          diritto sul patrimonio  destinato  allo  svolgimento  delle
          attivita' di cui ai citati articoli 5 e 6.». 
              -  Si riporta il testo  dell'art.  4  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84
          (Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   della
          giustizia e riduzione degli  uffici  dirigenziali  e  delle
          dotazioni organiche): 
                «Art. 4 (Dipartimento per gli affari di giustizia). -
          1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita  le
          funzioni  e  i  compiti   inerenti   le   aree   funzionali
          individuate dall'art. 16, comma 3, lettera a), del  decreto
          legislativo. 
                2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
          per gli affari  di  giustizia  sono  istituiti  i  seguenti
          uffici  dirigenziali  generali,  con  le   competenze   per
          ciascuno di seguito indicate: 
                  a)  direzione  generale   degli   affari   interni:
          acquisizione  ed  elaborazione  di  materiale  nel  settore
          civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi  e
          dei regolamenti in materia civile; proroga dei  termini  in
          caso di irregolare funzionamento degli  uffici  giudiziari;
          vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie  e
          delle spese di giustizia  e  sulla  gestione  dei  depositi
          giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da
          funzionari   dell'ordine   giudiziario   o   da   ausiliari
          dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati,
          in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei  conti  per
          danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi  di  reato;
          rapporti  con  Equitalia  Giustizia  S.p.a.;   servizi   di
          cancelleria  e  relativi  quesiti;  vigilanza  e  indirizzo
          amministrativo sui servizi relativi alla giustizia  civile,
          esame  delle  istanze  e  dei  ricorsi   e   rapporti   con
          l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia  e
          patrocinio  a  spese  dello  Stato;  servizio   elettorale;
          proventi di cancelleria,  contributo  unificato,  tasse  di
          bollo e registri;  vigilanza  sugli  ordini  professionali;
          segreteria del Consiglio nazionale forense  e  degli  altri
          consigli   nazionali;   vigilanza   sugli   organismi    di
          conciliazione, di mediazione e di composizione delle  crisi
          da  sovraindebitamento;  tenuta  dell'albo   dei   soggetti
          incaricati dall'autorita'  giudiziaria  delle  funzioni  di
          gestione e di controllo nelle procedure di  cui  al  codice
          della  crisi  e  dell'insolvenza;  tenuta  dell'albo  degli
          amministratori  giudiziari;  vigilanza  sulle  associazioni
          professionali; vigilanza sui notai, sui consigli  notarili,
          sulla  Cassa  nazionale  del  notariato  e  sulla  relativa
          commissione    amministratrice;    questioni    concernenti
          l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato,
          sull'avvocatura e sugli  altri  ordini  professionali,  ivi
          compresi i concorsi e  gli  esami;  attivita'  relative  al
          riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del
          decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.   206;   libri
          tavolari; vigilanza e  controllo  sulle  conservatorie  dei
          registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico
          e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia
          di professioni non regolamentate  e  di  amministratori  di
          condominio; acquisizione ed elaborazione di  materiale  nel
          settore  penale  e  criminologico;  vigilanza  sui  servizi
          relativi alla giustizia penale, esame delle istanze  e  dei
          ricorsi  e  rapporti   con   l'Ispettorato   generale   del
          Ministero,  preparazione  di  rapporti  e   relazioni   per
          incontri nazionali nel settore penale in  raccordo  con  la
          Direzione generale  degli  affari  internazionali  e  della
          cooperazione   giudiziaria;   istruzione   delle   pratiche
          concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza
          del Ministro; attivita' relativa ai codici di comportamento
          redatti dalle associazioni rappresentative degli  enti,  ai
          sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
          231;  procedura  istruttoria  delle  domande   di   grazia;
          gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza
          e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei
          casellari giudiziali; tenuta  del  registro  informatizzato
          dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili; 
                  b) direzione generale degli affari internazionali e
          della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in
          materia civile e  in  particolare  studio  preparatorio  ed
          elaborazione di  convenzioni,  trattati,  accordi  e  altri
          strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del
          Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto
          e  l'Ufficio  legislativo  e  a  supporto   dei   medesimi;
          adempimenti relativi alla esecuzione delle  convenzioni  di
          collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria
          europea in materia civile e  commerciale;  notificazioni  e
          rogatorie civili  da  e  per  l'estero;  riconoscimento  ed
          esecuzione di  sentenze  straniere  e  altri  atti  formati
          all'estero in materia  civile;  attivita'  di  cooperazione
          internazionale  attiva  e  passiva   in   materia   penale;
          relazioni internazionali in materia penale e in particolare
          studio  preparatorio,  negoziazione  ed   elaborazione   di
          convenzioni,   trattati,   accordi   e   altri    strumenti
          internazionali    e    conseguente    monitoraggio    della
          legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo
          del Dipartimento  e  in  collaborazione  con  l'Ufficio  di
          Gabinetto  e  l'Ufficio  legislativo  e  a   supporto   dei
          medesimi;    rapporti    con    l'Unione    europea,    con
          l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni
          internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati; 
                  c) direzione  generale  degli  affari  giuridici  e
          legali: contenzioso nel quale e' interessato il  Ministero,
          in raccordo con le direzioni generali,  anche  degli  altri
          dipartimenti,  competenti  per  le   materie   interessate;
          contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali
          proposti contro  lo  Stato  avanti  la  Corte  europea  dei
          diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle  materie
          di competenza del dipartimento. Restano ferme,  in  materia
          di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma
          2, lettera d),  e  6,  comma  3,  nonche'  quelle  previste
          dall'art. 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto
          1988, n. 400. 
                3.  Il  Capo  del  dipartimento  svolge  altresi'  le
          seguenti funzioni inerenti a: 
                  a) direzione della Biblioteca centrale giuridica  e
          della Biblioteca del Ministero; 
                  b)  pubblicazione  delle  leggi   e   degli   altri
          provvedimenti normativi  e  non  normativi  nella  Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  inserzione  nella
          raccolta ufficiale degli atti normativi  della  Repubblica;
          pubblicazione  degli  atti  nel  Bollettino  Ufficiale  del
          Ministero; 
                  c)  vigilanza  sull'amministrazione  degli  archivi
          notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629; 
                  d)   adempimenti    di    competenza    governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte europea  dei  diritti
          dell'uomo  emanate  nei  confronti  dello  Stato  italiano;
          adeguamento  del  diritto  interno  alle  previsioni  degli
          strumenti internazionali in materia di diritti umani; 
                  e) traduzione di leggi e atti stranieri. 
                4.  Nell'ambito  del  dipartimento  opera,  sotto  la
          vigilanza  e  il  controllo  del  Capo  del   dipartimento,
          l'Ufficio  centrale   degli   archivi   notarili   per   lo
          svolgimento delle funzioni e compiti previsti  dalla  legge
          17 maggio 1952, n.  629.  L'Ufficio  centrale  e'  altresi'
          competente per  i  provvedimenti  disciplinari  piu'  gravi
          della  sospensione  dal  servizio  con   privazione   della
          retribuzione per piu' di dieci giorni.». 
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          19 giugno 2019, n.  99,  recante  «Regolamento  concernente
          l'organizzazione del Ministero della giustizia, di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
          2015, n. 84», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana 29 agosto 2019, n. 202.