IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la direttiva (UE)  2016/798  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  dell'11  maggio  2016,  sulla  sicurezza  delle   ferrovie
(rifusione) e, in particolare, l'allegato I dove sono  riportati  gli
indicatori comuni di sicurezza e le modalita' di calcolo dell'impatto
economico degli incidenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante
attuazione della direttiva 2016/798  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1371/2007  del  23  ottobre  2007,
relativo ai diritti e agli  obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto
ferroviario; 
  Vista la direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  n.
2012/34/UE  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico (rifusione); 
  Visto il decreto legislativo 15 luglio  2015,  n.  112,  contenente
l'attuazione della citata direttiva  2012/34/UE,  ed  in  particolare
l'art.  8,  comma  14,  che  stabilisce   che   il   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  emani,  acquisita  una
motivata relazione da parte dei gestori  dell'infrastruttura,  previo
parere dell'organismo di regolazione, un  decreto  con  il  quale  e'
approvato il livello  minimo  di  copertura  assicurativa  richiesta,
tenuto conto della specificita' e del profilo di rischio dei  diversi
tipi di servizi; 
  Visto il richiamato art. 8, comma 14, del  decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112, ai sensi del quale il suddetto ammontare  minimo
di copertura assicurativa richiesta in caso di incidente  ferroviario
e i suoi  successivi  aggiornamenti  dovranno  essere  riportati  nei
prospetti informativi della rete secondo le  modalita'  previste  nel
proseguo; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti,
espresso nella seduta del 13 giugno 2018; 
  Vista la nota di RFI S.p.a. n. 1675 del 22 novembre 2021,  relativa
alla    valutazione    del    rischio    effettuata    dal    gestore
dell'infrastruttura; 
  Vista  la  nota  dell'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali n.  3283  del
28 gennaio 2022, con la quale sono stati  trasmessi  i  valori  degli
indicatori comuni di  sicurezza  (Common  Safety  Indicators  -  CSI)
riferiti alla rete di competenza dell'Agenzia per gli anni  dal  2015
al 2020; 
  Constatata   l'attuale   situazione   di   copertura   assicurativa
sottoscritta dalle imprese ferroviarie autorizzate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto individua il  livello  minimo  di  copertura
assicurativa a copertura della  responsabilita'  civile  in  caso  di
incidenti, in  particolare  per  quanto  riguarda  i  passeggeri,  il
bagaglio, le merci trasportate, la posta  e  i  terzi  richiesta  per
singola impresa ferroviaria nonche'  le  modalita'  previste  per  il
recepimento in ciascun prospetto informativo  elaborato  dal  gestore
della specifica infrastruttura ferroviaria. 
  2.   Sulla   base   delle    relazioni    inviate    dai    gestori
dell'infrastruttura, il  livello  minimo  di  copertura  assicurativa
richiesta per singola  impresa  ferroviaria  per  la  responsabilita'
civile in caso di incidenti, in particolare  per  quanto  riguarda  i
passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la  posta  e  i  terzi
deve avere un massimale non inferiore  a  100  milioni  di  euro  per
sinistro e per anno. 
  3. Il  livello  minimo  di  copertura  assicurativa  richiesta  per
contratti di  utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria  nelle  sole
stazioni di collegamento reti deve avere un massimale  ridotto  a  20
milioni di euro per sinistro per anno. 
  4. Ciascun gestore dell'infrastruttura, ha l'obbligo di recepire ed
indicare espressamente - nel  prospetto  informativo  della  rete  di
propria competenza - l'ammontare sopra indicato. 
  5. Al fine di procedere all'aggiornamento  dei  dati  inseriti  nel
sistema  ERADIS  dell'Agenzia  ferroviaria  europea  concernente   le
coperture assicurative, le singole imprese  ferroviarie  autorizzate,
ogni anno, devono inviare al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili - Direzione generale  per  il  trasporto  e  le
infrastrutture  ferroviarie  -  copia  in  formato  elettronico   del
certificato di copertura assicurativa in corso di validita'. 
  6. Il Ministero, con cadenza biennale,  dispone  una  verifica  sul
livello minimo di copertura assicurativa richiesta e ne da' efficacia
con proprio decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 marzo 2022 
 
                                              Il Ministro: Giovannini