Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Partecipazione di personale militare
al potenziamento di dispositivi della NATO
1. E' autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di
personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della
forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task
Force (VJTF).
2. E' autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della
partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti
dispositivi della NATO:
a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo
dell'Alleanza;
b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud
dell'Alleanza;
c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);
d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo
dell'Alleanza.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della
legge 21 luglio 2016, n. 145.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di
euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalita' di cui al comma 2,
e' autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro
21.000.000 per l'anno 2023.
Riferimenti normativi
- La legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni
concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° agosto 2016, n. 178.