IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del
Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri
o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario
generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in
particolare l'art. 20, relativo al Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141;
Visto, in particolare, l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 111
del 2019, il quale dispone che, al fine di rafforzare il
coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) assume la denominazione di
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) e che, a decorrere dalla medesima data,
in ogni disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato
interministeriale per la programmazione economica deve intendersi
riferito al Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino della attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto l'art. 4 del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale,
nell'introdurre l'art. 57-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE),
con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione,
ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile;
Visto, in particolare, il comma 9 del predetto art. 57-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che la
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e
organizzativo alle attivita' del CITE, nell'ambito delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli,
e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di
quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei
ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto necessario procedere all'adeguamento e all'implementazione
del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, in ragione delle funzioni e competenze assegnate,
alla luce delle modifiche normative intervenute, garantendo
l'invarianza della dotazione organica del personale dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre
2012 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'art. 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «nove
ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia»
sono sostituite dalle seguenti: «otto ulteriori unita' il numero
massimo dei dirigenti di prima fascia»;
b) all'art. 20, comma 5 la parola «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «sei».