IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge  di  bilancio  2020)
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2020-2022  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019); 
  Vista altresi' la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2021/2023»  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre  2020,  recante  «Ripartizione  del  fondo  finalizzato   al
rilancio degli  investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato e allo sviluppo del Paese» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 41 del 18 febbraio 2021); 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili 18 novembre 2021 n. 461 (registrato dalla Corte
dei conti in  data  29  novembre  2021),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie  generale  n.  17  del  22  gennaio  2022,  recante
«Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco
veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli
commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di  un  processo  di
rinnovo e  di  adeguamento  tecnologico  del  parco  veicolare  delle
imprese di autotrasporto»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  4  comma  2  del  suddetto  decreto
ministeriale 18 novembre 2021 n. 461, che  rinvia  ad  un  successivo
decreto  direttoriale  la  disciplina   delle   fasi   procedimentali
dell'attivita' istruttoria, delle modalita'  di  presentazione  delle
domande e della documentazione a rendicontazione; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti  degli  articoli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea  da  inquadrarsi  nell'ambito  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17  giugno
2014 che dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 
  Visti,  in  particolare  l'art.  17   che   consente   aiuti   agli
investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a
future norme dell'Unione europea; 
  Visto, inoltre, l'art. 8  del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in materia di cumulo degli incentivi  costituenti  aiuti  di
Stato; 
  Visto, altresi', l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che,  al
fine di circoscrivere la definizione di PMI, stabilisce il numero dei
dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria; 
  Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi  ai   sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale  nonche'  all'intensita'  di
aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti; 
  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni  dei  veicoli   pesanti   (euro   VI),   all'accesso   alle
informazioni  relative  alla  riparazione  e  alla  manutenzione  del
veicolo che prevede la possibilita' della  concessione  di  incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al  regolamento
stesso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei  veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento  di  informazioni  sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo; 
  Visto il regolamento 582/2011 recante  attuazione  e  modifica  del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei  veicoli  pesanti  (Euro  VI)  e
recante modifica degli allegati I e III  della  direttiva  2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento UNECE 83 in materia di  disposizioni  uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle  emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1°  dicembre  2015,  n.  219  recante  sistema  di   riqualificazione
elettrica  destinato  ad  equipaggiare  autovetture  M  e  N1   (c.d.
«retrofit»); 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed  integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Considerato  che  il  soggetto  gestore   della   presente   misura
d'incentivazione  e'  la  societa'  RAM  Logistica,   Infrastrutture,
Trasporti S.p.a. (d'ora  innanzi  RAM  o  il  soggetto  gestore)  cui
compete, fra l'altro, la gestione della fase di  presentazione  delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le  disposizioni  attuative  di  cui  al  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto dispone in ordine alle  modalita'  operative
del decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili 18 novembre 2021, n. 461, con specifico riferimento  alle
modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi  di
prenotazione, di rendicontazione nonche' alla  fase  dell'istruttoria
procedimentale.