IL DIRETTORE GENERALE per la sicurezza stradale e l'autotrasporto Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019); Vista altresi' la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021); Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021 n. 461 (registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 17 del 22 gennaio 2022, recante «Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto»; Visto in particolare l'art. 4 comma 2 del suddetto decreto ministeriale 18 novembre 2021 n. 461, che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle fasi procedimentali dell'attivita' istruttoria, delle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione; Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da inquadrarsi nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Visti, in particolare l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato; Visto, altresi', l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria; Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale nonche' all'intensita' di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti; Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso; Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. «retrofit»); Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Considerato che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione e' la societa' RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita' operative del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021, n. 461, con specifico riferimento alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.