IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E 
                  DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale
sulla  cooperazione  internazionale   per   lo   sviluppo»,   e,   in
particolare, l'art. 27; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»; 
  Vista la legge  24  maggio  1977,  n.  227,  recante  «Disposizioni
sull'assicurazione e sul  finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle
esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori  all'estero
nonche'  alla  cooperazione  economica   e   finanziaria   in   campo
internazionale», e, in particolare, l'art. 26; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, con il  quale  e'
stato approvato lo «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo»; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», e in  particolare  l'art.  1,
comma 622; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», e in  particolare  l'art.  1,
comma 283; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art.  1,
comma 337; 
  Vista la legge 31 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art.  1,
comma 381; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
cooperazione allo sviluppo n. 1/2015  dell'11  giugno  2015,  con  la
quale e' stato approvato il regolamento interno del Comitato stesso; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
cooperazione  allo  sviluppo  dell'11  giugno  2020,  n.  5,  recante
«Agevolazioni alle imprese miste  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 203 del 14 agosto 2020; 
  Vista la convenzione  sottoscritta  il  14  dicembre  2020  tra  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  allo  sviluppo  e
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e Cassa depositi
e prestiti S.p.a.; 
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  24  giugno  2021  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi  e  prestiti
S.p.a.; 
  Considerata  l'esigenza  di  aggiornare  la  disciplina   attuativa
dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, a seguito  delle  modifiche
introdotte, da ultimo, dal succitato art. 1, comma 381,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234; 
  Ritenuta l'opportunita' di introdurre modifiche alla disciplina  di
cui trattasi secondo un approccio improntato alla gradualita',  anche
per tenere conto  dell'evoluzione  del  dibattito  internazionale  in
materia di cooperazione allo sviluppo; 
  Tenuto conto dell'esigenza di bilanciare le esigenze di  promozione
della  partecipazione   dei   soggetti   privati   all'attivita'   di
cooperazione allo sviluppo  con  adeguati  canoni  di  prudenzialita'
nella gestione delle risorse pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del  presente  decreto,  i  seguenti  termini  hanno  il
significato di seguito indicato: 
    a)  finanziamento:  finanziamento  in  qualsiasi  forma  previsto
dall'art. 27, comma 3, lettere a) e b), della legge 11  agosto  2014,
n. 125; 
    b) impresa richiedente: l'impresa che richiede  il  finanziamento
previsto dall'art. 27, comma 3, lettera a),  della  legge  11  agosto
2014, n. 125; 
    c) impresa beneficiaria: l'impresa destinataria del finanziamento
previsto dall'art. 27, comma 3, lettera a),  della  legge  11  agosto
2014, n. 125; 
    d)  Paesi  partner:  i  Paesi  destinatari   di   interventi   di
cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
11 agosto 2014, n. 125 e indicati nella lista dei  Paesi  in  via  di
sviluppo  beneficiari  dell'aiuto  pubblico  allo  sviluppo  definita
dall'OCSE - DAC.