IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  218,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di «Attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che  abroga  la   direttiva
97/5/CE», cosi' come modificato dal  citato  decreto  legislativo  15
dicembre 2017, n. 218; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma  4-bis  del  citato  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che richiede alla Banca  d'Italia
di definire modalita' e termini per l'invio delle informazioni che  i
prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e  2),
e n), sono tenuti a notificare  in  conformita'  all'art.  37,  della
direttiva (UE) 2015/2366; 
  Visto il provvedimento della Banca d'Italia dell'11  ottobre  2018,
di attuazione del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio  2010,
n. 11; 
  Considerato il contenuto  degli  Orientamenti  EBA  sull'esclusione
relativa alle reti limitate  a  norma  della  direttiva  relativa  ai
servizi di pagamento nel  mercato  interno,  pubblicati  in  data  24
febbraio 2022; 
 
                                Emana 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al provvedimento della Banca d'Italia 
                        dell'11 ottobre 2018 
 
  Alla fine del primo capoverso del paragrafo 2.2  del  provvedimento
della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, sono aggiunte le  seguenti
parole: «Resta fermo che la Banca d'Italia puo' richiedere una  nuova
notifica  contenente  informazioni  aggiornate  qualora   lo   reputi
necessario». 
  Il secondo capoverso del  paragrafo  2.2  del  provvedimento  della
Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, e' soppresso. 
  L'allegato A.2, e' abrogato. 
  Al terzo capoverso del paragrafo 2.2 del provvedimento della  Banca
d'Italia dell'11 ottobre 2018, le parole: «alla fine del  periodo  di
riferimento   successivo   all'ultima   notifica   effettuata»   sono
sostituite dalle parole: «alla fine  di  un  periodo  di  riferimento
successivo alla prima notifica effettuata». 
  Il paragrafo 2.3 del provvedimento  della  Banca  d'Italia  dell'11
ottobre 2018, e' abrogato. 
  Al paragrafo 2.4 l'indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it e' sostituito
da: ssd@pec.bancaditalia.it 
  Alla fine del primo capoverso del paragrafo 3.2  del  provvedimento
della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, sono aggiunte le  seguenti
parole: «Resta fermo che la Banca d'Italia puo' richiedere una  nuova
notifica  contenente  informazioni  aggiornate  qualora   lo   reputi
necessario». 
  Il secondo capoverso del  paragrafo  3.2  del  provvedimento  della
Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, e' soppresso. 
  L'allegato B.2, e' abrogato. 
  Il paragrafo 3.3 del provvedimento  della  Banca  d'Italia  dell'11
ottobre 2018, e' abrogato. 
  Al paragrafo 3.4 l'indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it e' sostituito
da: ssd@pec.bancaditalia.it