IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  luglio  1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  210
del  22  agosto  1967  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Rosso  Conero»  ed  e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP,  con  il
quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini  «Rosso
Conero»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP,  con
il  quale  e'  stato,  da  ultimo,  modificato  il  disciplinare   di
produzione della DOP dei vini «Rosso Conero»; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Marche, su istanza dell'Istituto marchigiano di  tutela  vini
con sede in Jesi (AN), e successive integrazioni, intesa ad  ottenere
la modifica ordinaria del disciplinare di produzione  della  DOP  dei
vini «Rosso Conero» nel rispetto della procedura  di  cui  al  citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso  che  la  richiesta  di  modifica,  considerata,   «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e  10,  relativa
alle modifiche  «non  minori»  di  cui  alla  preesistente  normativa
dell'Unione europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  12  maggio   2021,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Rosso Conero»; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare  in  questione  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del  12  giugno  2021,  al
fine  di  dar  modo  agli  interessati  di  presentare  le  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE  n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Rosso
Conero» ed il relativo documento  unico  consolidato  con  le  stesse
modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo  2022  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso  Conero»
cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e
da ultimo  modificato  con  il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014
richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di  cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 139 del 12 giugno 2021. 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso Conero»,
consolidato con le modifiche ordinarie di  cui  al  comma  1,  ed  il
relativo documento unico consolidato, figurano  rispettivamente  agli
allegati A e B del presente decreto.