IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno
9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello,  di
Borgo San  Lorenzo,  di  Dicomano,  di  Firenzuola,  di  Marradi,  di
Palazzuolo sul Senio, di Scarperia  e  San  Piero,  di  Vaglia  e  di
Vicchio, ricadenti nella citta' metropolitana di Firenze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  dicembre  2020
con la quale il medesimo stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di
dodici mesi e si e' disposto lo  stanziamento  di  ulteriori  risorse
finanziarie, pari ad euro 7.450.000,00, a valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali, ai fini del completamento delle attivita' di cui
alle lettere a) e b) e per  l'avvio  degli  interventi  di  cui  alle
lettere c)  e  d)  del  comma  2  dell'art.  25  del  citato  decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 627 del 16 gennaio 2020, n. 661 del 6 aprile 2020 e n.  750
del 16 marzo 2021; 
  Vista la nota del 10 dicembre 2021  del  Presidente  della  Regione
Toscana - Commissario delegato; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota  del  9  febbraio
2022; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
627  del  16  gennaio  2020,  nel  coordinamento  degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  del  settore
protezione civile della Regione Toscana e' individuato quale soggetto
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  completamento  degli
interventi integralmente  finanziati  e  contenuti  nei  Piani  degli
interventi di cui all'art. 1 della  citata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 627/2020  e  nelle  eventuali
rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Il soggetto responsabile  provvede
alla   corresponsione   del   contributo   mensile   per   l'autonoma
sistemazione di cui all'art. 2 della predetta ordinanza  n.  627/2020
sulla base dei criteri e  dei  massimali  ivi  previsti,  nel  limite
massimo di euro 460.000,00, a valere sulle risorse disponibili  sulla
contabilita' speciale n.  6180,  di  cui  al  comma  5.  Il  medesimo
soggetto  responsabile  provvede,  altresi',  alla  ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti  ordinariamente  competenti.  Il  soggetto  responsabile  e'
autorizzato,  per  ulteriori   sei   mesi,   ferma   in   ogni   caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle
disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici
e di acquisizione di beni e  servizi  nonche'  per  la  riduzione  di
termini analiticamente individuati specificate nelle ordinanze citate
in premessa. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Presidente della  Regione  Toscana,  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  1,  della  citata  ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 627/2020, provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Toscana, dei soggetti gia' individuati dal  Commissario  delegato  di
cui all'art.  1,  comma  1,  della  citata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 627/2020, nonche' di soggetti
non gia' individuati dal medesimo commissario, qualora sia necessario
avvalersene, sulla base di apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi,  nonche'  la  corresponsione  del  contributo  mensile  per
l'autonoma sistemazione di cui  al  medesimo  comma  2,  il  predetto
soggetto  responsabile  utilizza   le   risorse   disponibili   sulla
contabilita' speciale n.  6180,  aperta  ai  sensi  della  richiamata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
627/2020, che viene al medesimo intestata fino al 21  dicembre  2023.
Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilita' speciale, non
attribuite  a  interventi  gia'  pianificati  e  approvati,   vengono
restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6.  Il  soggetto   responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui
al  comma  2,  da  sottoporre  alla   preventiva   approvazione   del
Dipartimento della protezione  civile,  nell'ambito  dei  quali  puo'
disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla
scadenza dello stato  di  emergenza,  le  cui  somme  possono  essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente  connessi
al superamento dell'emergenza di  che  trattasi  e  ricompresi  nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da  sottoporre  alla  preventiva
approvazione del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi
piani degli interventi,  nei  quali  possono  essere  inseriti  nuovi
interventi   strettamente   connessi   all'evento   emergenziale   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  Piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui  al
comma 4, nei  modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli  stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  Piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 aprile 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio