IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi da 386 a 401, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 i quali, nelle more della riforma degli ammortizzatori
sociali, istituiscono per il triennio 2021-2023 l'indennita'
straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO) in favore
dei soggetti, iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 istituita presso l'INPS,
che esercitano per professione abituale attivita' di lavoro autonomo
di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti previsti dal comma
388;
Visto in particolare il comma 400 del citato art. 1, il quale
stabilisce che l'erogazione dell'ISCRO sia accompagnata dalla
partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale i cui
criteri e modalita' di definizione nonche' il loro finanziamento sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto inoltre il terzo periodo del comma 400 del citato art. 1, il
quale prevede che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL) monitori la partecipazione ai percorsi di
aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche del 5
gennaio 2021 adottato ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013
recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per
l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema
nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 400, della legge n. 178 del 2020, determinando i criteri e
modalita' di definizione e di finanziamento dei percorsi di
aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell'ISCRO;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella seduta del 16 marzo 2022
Decreta:
Art. 1
Criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale
1. L'erogazione in via sperimentale per il triennio 2021-2023
dell'indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa
(ISCRO) e' accompagnata dalla partecipazione a percorsi di
aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri:
a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilita' e
competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai
mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilita' e
competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute,
spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con
il fabbisogno formativo del lavoratore.