IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 386 a 401, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 i quali, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, istituiscono per il triennio 2021-2023 l'indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti, iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 istituita presso l'INPS, che esercitano per professione abituale attivita' di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti previsti dal comma 388; Visto in particolare il comma 400 del citato art. 1, il quale stabilisce che l'erogazione dell'ISCRO sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri e modalita' di definizione nonche' il loro finanziamento sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto inoltre il terzo periodo del comma 400 del citato art. 1, il quale prevede che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) monitori la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche del 5 gennaio 2021 adottato ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 400, della legge n. 178 del 2020, determinando i criteri e modalita' di definizione e di finanziamento dei percorsi di aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell'ISCRO; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 marzo 2022 Decreta: Art. 1 Criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale 1. L'erogazione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dell'indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO) e' accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri: a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilita' e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento; b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilita' e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.