IL MINISTRO DEL LAVORO E 
                       DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi da 386 a 401, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178  i  quali,  nelle  more  della  riforma  degli  ammortizzatori
sociali,  istituiscono  per  il   triennio   2021-2023   l'indennita'
straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO) in favore
dei soggetti, iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'art.  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 istituita presso  l'INPS,
che esercitano per professione abituale attivita' di lavoro  autonomo
di cui all'art. 53, comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti previsti  dal  comma
388; 
  Visto in particolare il comma 400  del  citato  art.  1,  il  quale
stabilisce  che  l'erogazione  dell'ISCRO  sia   accompagnata   dalla
partecipazione  a  percorsi  di  aggiornamento  professionale  i  cui
criteri e modalita' di definizione nonche' il loro finanziamento sono
stabiliti con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto inoltre il terzo periodo del comma 400 del citato art. 1,  il
quale prevede che l'Agenzia nazionale per  le  politiche  attive  del
lavoro  (ANPAL)   monitori   la   partecipazione   ai   percorsi   di
aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive»; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  del  5
gennaio 2021 adottato ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013
recante  «Disposizioni  per  l'adozione   delle   linee   guida   per
l'interoperativita'  degli  enti  pubblici   titolari   del   sistema
nazionale di certificazione delle competenze»; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di  cui  all'art.  1,
comma 400, della legge n. 178 del  2020,  determinando  i  criteri  e
modalita'  di  definizione  e  di  finanziamento  dei   percorsi   di
aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell'ISCRO; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella seduta del 16 marzo 2022 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale 
 
  1. L'erogazione in  via  sperimentale  per  il  triennio  2021-2023
dell'indennita' straordinaria di continuita' reddituale  e  operativa
(ISCRO)  e'  accompagnata  dalla   partecipazione   a   percorsi   di
aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri: 
    a) mantenimento e  aggiornamento  delle  conoscenze,  abilita'  e
competenze possedute dal beneficiario  ai  fini  dell'adeguamento  ai
mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento; 
    b)  acquisizione  di  un  livello  di  conoscenze,   abilita'   e
competenze incrementali rispetto  a  quelle  inizialmente  possedute,
spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in  coerenza  con
il fabbisogno formativo del lavoratore.