IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'AIFA, a norma del  comma  13  dell'art.  48  sopra
citato, cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012,  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro  sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8 comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un
«Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la dichiarazione dell'organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
definita  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  26  novembre  2021,
recante  «Autorizzazione  alla   temporanea   distribuzione   farmaci
antivirali "Molnupiravir" e  "Paxlovid",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 13 dicembre 2021, n. 295, con cui e' stata autorizzata,
nelle  more   del   perfezionamento   delle   procedure   finalizzate
all'autorizzazione  all'immissione  in   commercio,   la   temporanea
distribuzione del medicinale «Molnupiravir»  per  il  trattamento  di
COVID-19, privo di una autorizzazione all'immissione in commercio nel
territorio europeo e nazionale; 
  Visto il parere positivo del  CHMP  dell'EMA  (EMA/CHMP/18620/2022)
del 27 gennaio 2022, relativo alla autorizzazione  all'immissione  in
commercio del suddetto medicinale; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 622 del 28  gennaio
2022, che  autorizza  l'immissione  in  commercio  della  specialita'
medicinale   anti   virale   anti-COVID-19   denominata   «Paxlovid»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  del  28
gennaio 2022; 
  Vista la determina  AIFA  del  31  gennaio  2022,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1°  febbraio  2022,  con  la  quale  la
specialita'   medicinale   anti   virale   anti-COVID-19   denominata
«Paxlovid», e' stata classificata ai fini della fornitura; 
  Vista   la   determina   direttoriale   del   3   febbraio    2022,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7  febbraio  2022,
recante «Definizione delle modalita' e delle  condizioni  di  impiego
dell'antivirale  «Paxlovid»  (PF-07321332+ritonavir),  ai  sensi  del
decreto 26 novembre 2021»; 
  Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA
rilasciato nella seduta dell'1-5 e 12 aprile 2022  con  il  quale  la
Commissione,  preso  atto  delle  difficolta'  organizzative   legate
all'attuale sistema di prescrivibilita' e distribuzione del  farmaco,
che  in  diversi  casi  impediscono  di  effettuare  il   trattamento
all'interno  della  ristretta  finestra  temporale  autorizzata,   ha
suggerito di estendere la prescrivibilita'  del  farmaco  anche  alla
medicina generale previa approvazione di  un  piano  terapeutico  che
contenga tutte le indicazioni necessarie  a  selezionare  i  pazienti
eleggibili e a garantire un  uso  sicuro  del  farmaco,  sostituendo,
quindi, il precedente regime di fornitura RNRL con il regime RNR; 
  Tenuto conto dell'opportunita' di definire delle  regole  nazionali
per   la   distribuzione   per   conto   del   farmaco   a    seguito
dell'allargamento alla  medicina  generale,  lasciando  invariate  le
modalita' di prescrizione specialistica previste dal registro AIFA di
cui alla determina direttoriale del 3 febbraio  2022,  come  pure  la
distribuzione diretta; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero della  salute,  AIFA,
Federfarma, Assofarm,  FarmacieUnite,  Federfarma  Servizi  e  A.D.F.
stipulato in data 15 aprile 2022; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale PAXLOVID  (nirmatrelvir/ritonavir)  nelle  confezioni
sotto indicate e' classificato come segue: 
  Confezione: 
    EU/1/22/1625/001 - A.I.C.: 049853017/E in base 32: 1HKDLT 
    150 mg + 100 mg - Compressa rivestita con  film  -  Uso  orale  -
blister (OPA/alu/PVC) - 30 (20 + 10) compresse 039366036/E  (in  base
10). 
    classe di rimborsabilita': C/nn.