IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17
dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP)
per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di
disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili
al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una
transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi,
la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie
applicabili a tali fondi nonche' al Fondo asilo, migrazione e
integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono
l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di
partenariato quale strumento di orientamento strategico per la
programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del
JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalita' di
approvazione da parte della Commissione europea, nonche' l'Allegato
II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo
sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n.
1296/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una
transizione giusta (Just Transition Fund - JTF);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica
il regolamento (UE) 2017/1004;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per
l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 e
dell'11 dicembre 2021 in merito al Piano europeo per la ripresa (Next
Generation EU - NGEU) e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027;
Vista la Comunicazione 2019/640 della Commissione europea al
Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni sul «Green deal europeo» (COM (2019) 640
final dell'11 dicembre 2019) e la Comunicazione della Commissione
europea riguardante il Piano di investimenti per un'Europa
sostenibile e il Green deal europeo (COM(2020) 21 final del 14
gennaio 2020);
Visto il Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato
congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla
Commissione il 17 novembre 2017 e la Comunicazione della Commissione
europea del 4 marzo 2021 recante il relativo piano di azione
(COM/2021/102 final);
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC), adottato in via definitiva dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel
dicembre 2019;
Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 9 luglio 2019,
sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, e che formula un
parere sul Programma di stabilita' dell'Italia 2019 (2019/C 301/12) e
il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione
«Relazione per paese relativa all'Italia 2019» (SWD (2019) 1011 final
del 27 febbraio 2019), in particolare, l'Allegato D recante
«Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di
coesione 2021-2027 per l'Italia»;
Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 luglio 2020,
sul Programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, e che formula un
parere sul Programma di stabilita' dell'Italia (2020/C 282/12) e il
connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione
per paese relativa all'Italia 2020» (SWD (2020) 511 final del 26
febbraio 2020), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in
materia di investimenti del Fondo per una transizione giusta
2021-2027 per l'Italia»;
Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 18 giugno 2021
che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilita' 2021
dell'Italia (2021/C 304/12);
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari» che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del
CIPE (oggi CIPESS) in tema di coordinamento delle politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato, salve le
attribuzioni del Consiglio dei ministri, l'elaborazione degli
indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede
comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle
amministrazioni ad essa interessate, e l'adozione di direttive
generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia
comunitari, sia nazionali, nonche' gli articoli 5 e seguenti che
istituiscono il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie (di seguito Fondo di rotazione) e disciplinano le
relative erogazioni e l'informazione finanziaria;
Visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce
al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art.
24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», fatta eccezione per
le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese
nelle politiche di sviluppo e coesione;
Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante «Modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilita' e finanza
pubblica, in conseguenza alle nuove regole adottate dall'Unione
europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli
Stati membri»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare,
l'art. 10, da ultimo modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n.
86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in
materia di famiglia e disabilita'» convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che attribuisce, tra l'altro, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di adottare gli atti
di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a
finalita' strutturale dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 con il quale il Ministro per il sud e la coesione territoriale
viene delegato ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui all'
art. 7, comma 26, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e le
funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;
Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 in cui si prevede che, ai fini
dell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro per il sud e la
coesione territoriale si avvalga del Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art.
24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni, recante
l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Considerato che l'Accordo di partenariato, conformemente al codice
di condotta europeo in materia di partenariato, e' stato definito
all'esito del percorso di dialogo con il partenariato istituzionale,
economico-sociale e con gli organismi delle societa' civile avviato
nel marzo 2019 con la presentazione del documento «La programmazione
della politica di coesione 2021 - 2027 - Documento preparatorio per
il confronto partenariale», che ha tenuto conto degli indirizzi
definiti dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo (Allegato
D alle citate relazioni Paese 2019 e 2020);
Considerato che il detto Accordo individua un approccio integrato
allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego efficace
ed efficiente dei fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA, tenendo
presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese sopra
richiamate, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i
principi del pilastro europeo dei diritti sociali;
Tenuto conto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;
Visto la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021)
5003 final del 5 luglio 2021 che stabilisce, tra l'altro, la
ripartizione complessiva e annuale per Stato membro delle risorse
globali per il FESR e FSE Plus nell'ambito dell'obiettivo
«Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) e dell'obiettivo
«Cooperazione territoriale europea» (CTE), nonche' l'articolazione
delle risorse IOC per categoria di regioni, secondo la
classificazione prevista all'art. 108 del citato regolamento (UE) n.
2021/1060;
Visto l'Allegato V al regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)
in cui sono indicate le risorse globali del FEAMPA per Stato membro
per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;
Considerato l'esito favorevole delle interlocuzioni intercorse con
le regioni e province autonome sul riparto, all'interno di ciascuna
categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e piu'
sviluppate), per ciascun territorio regionale (NUTS2) delle risorse
complessive UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la
crescita» (IOC) a valere sui fondi FESR e FSE Plus, con la
conseguente determinazione delle risorse complessive da allocare,
rispettivamente, a favore dei (Programmi regionali (PR) e dei
Programmi nazionali (PN);
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1:
comma 51, che stabilisce che «Alla copertura degli oneri relativi
alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli
interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di
programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi
strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre il Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A
seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il
periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento
nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i
programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di
programmazione 2021-2027»;
comma 52, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma
51, attribuiti alla titolarita' delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura
massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di
cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei
singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai
bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonche'
degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali
programmi»;
comma 53, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma
51 attribuiti alla titolarita' delle amministrazioni centrali dello
Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di
cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di
cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di
cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana e'
partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato,
sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza
alla pre-adesione con autorita' di gestione italiana sono a carico
del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183
del 1987»;
comma 54, che stabilisce tra l'altro che «Il Fondo di rotazione
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei
limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri
relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari
rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di
massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di
cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con
risorse a carico dei propri bilanci. ...»;
comma 55, che stabilisce che «Il monitoraggio degli interventi
cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione
2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul
FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi
quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo
per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione
2021-2027, nonche' degli interventi complementari finanziati dal
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le
amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza,
la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale a livello di singolo progetto nonche' delle procedure di
attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite
d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni
centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli
fondi»;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16
dicembre 2021 ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante
«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», art. 8, comma 6,
sulla proposta di Accordo di partenariato;
Visto il testo della proposta di Accordo di partenariato, acquisito
agli atti della odierna seduta;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze posta a base della odierna seduta del Comitato;
Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;
Delibera:
1. Proposta di Accordo di partenariato per l'Italia 2021-2027
E' approvata la proposta di Accordo di partenariato (AP) per
l'Italia di cui al regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni
(RDC) nel testo acquisito agli atti della odierna seduta di questo
Comitato, concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF
e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021-2027. Il Ministro per
il sud e la coesione territoriale e' autorizzato a trasmettere alla
Commissione europea il detto documento con eventuali necessarie
integrazioni tecniche per l'avvio e la conduzione del negoziato
formale.
L'Accordo di partenariato, dopo la conclusione del negoziato
formale e l'approvazione con decisione da parte della Commissione
europea, sara' portato all'attenzione di questo Comitato per la
relativa presa d'atto.
I contenuti salienti della proposta di Accordo di partenariato
all'odierno esame di questo Comitato sono indicati nei punti
seguenti.
L'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei
Fondi di cui al paragrafo 1 per il periodo di programmazione
2021-2027 ed indica gli obiettivi strategici (ovvero Obiettivi di
policy - OP) selezionati e l'Obiettivo specifico (OS) JTF, come
previsti dal citato regolamento di disposizioni comuni e di seguito
riportati, nonche' i fondi e i programmi che perseguiranno tali
obiettivi:
OP1: un'Europa piu' competitiva e intelligente attraverso la
promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente
e della connettivita' regionale alle Tecnologie dell'informazione e
comunicazione (TIC);
OP2: un'Europa resiliente, piu' verde e a basse emissioni di
carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette
di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso
un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia
circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro
mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonche' della
mobilita' urbana sostenibile;
OP3: un'Europa piu' connessa attraverso il rafforzamento della
mobilita';
OP4: un'Europa piu' sociale e inclusiva attraverso l'attuazione
del pilastro europeo dei diritti sociali;
OP5: un'Europa piu' vicina ai cittadini attraverso la promozione
dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio
e delle iniziative locali;
OS JTF: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli
effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della
transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il
clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050,
sulla base dell'accordo di Parigi.
Per i sopra citati obiettivi e in relazione ai fondi oggetto
dell'Accordo di partenariato, la proposta in esame illustra
sinteticamente le scelte strategiche e i principali risultati attesi
in relazione a obiettivi specifici e tipologie di territori, il
coordinamento, la delimitazione e la complementarita' tra i Fondi, il
coordinamento tra programmi nazionali e regionali e con i programmi
dell'Obiettivo CTE, le complementarita' e le sinergie con altri
strumenti dell'Unione, tra cui il PNRR. Nella proposta di Accordo
sono delineate, altresi', le scelte strategiche per il rafforzamento
della capacita' amministrativa per una efficace attuazione dei Fondi
unitamente alle modalita' di utilizzo dell'assistenza tecnica,
nonche' le sfide da affrontare per i territori caratterizzati da
forte spopolamento attraverso la strategia nazionale per le aree
interne (SNAI) per i territori distanti dai centri urbani di offerta
di servizi. E', inoltre, riportata una sintesi della valutazione del
soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui all'art. 15 del
RDC e il contributo finanziario preliminare del FESR all'azione per
il clima.
Sul piano finanziario, la proposta di Accordo di partenariato
indica, per le risorse UE assegnate all'Italia a valere sui fondi
FESR, FSE Plus e FEAMPA la ripartizione finanziaria preliminare,
articolata per Obiettivo di Policy e per l'assistenza tecnica, a
livello nazionale e per categoria di regione ove pertinente, tenuto
conto delle norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione
tematica. L'Accordo indica, inoltre, la dotazione finanziaria
preliminare per l'obiettivo specifico JTF, ripartita tra risorse QFP
2021-2027 e NGEU. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate
all'Italia a valere i sui Fondi FESR, FSE Plus e JTF e' pari a 42.179
milioni di euro per il periodo 2021-2027. L'importo delle risorse UE
assegnate all'Italia per il FEAMPA e' pari a 518 milioni di euro per
il periodo 2021-2027.
Le dotazioni finanziarie di risorse UE per l'Obiettivo
«Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui
Fondi FESR e FSE Plus, a favore di ciascuna categoria di regione
(meno sviluppate, in transizione e piu' sviluppate), di ciascun
territorio regionale (NUTS2), nonche' il riparto delle medesime
risorse tra programmi nazionali e programmi regionali sono indicate
nella tabella 1 in allegato 1 alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante.
L'Accordo di partenariato individua i Programmi nazionali e
regionali dell'Obiettivo «Investimenti per la crescita e
l'occupazione», incluso il programma nazionale JTF, nonche' il
programma FEAMPA, con le rispettive dotazioni preliminari di risorse
di contributo UE, articolate per Fondo e, ove pertinente, per
categoria di regioni, e il corrispondente contributo di parte
nazionale.
Con riferimento all'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
(Interreg), l'Accordo riporta, come da previsione regolamentare,
esclusivamente l'elenco dei programmi previsti. L'importo complessivo
delle risorse UE assegnate all'Italia per l'Obiettivo «Cooperazione
territoriale europea» e' pari a 947,7 milioni di euro.
2. Criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il
ciclo di programmazione 2021-2027 indicati nell'Accordo di
partenariato.
In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea per
il ciclo di programmazione 2021-2027, il cofinanziamento pubblico di
parte nazionale dei programmi dell'Obiettivo «Investimenti per
l'occupazione e la crescita (IOC) » (FESR, FSE Plus e JTF),
dell'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea (CTE)», compresi
quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato, cooperazione
allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza
alla preadesione (IPA III) e del programma nazionale FEAMPA e'
assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui al citato
art. 5 della legge n. 183 del 1987 nei limiti della dotazione del
Fondo stesso, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Per i programmi a titolarita' di amministrazioni centrali
(Programmi nazionali) dell'obiettivo IOC, per il programma nazionale
FEAMPA e per i programmi CTE, il Fondo di rotazione contribuisce per
il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale; per i
programmi a titolarita' di regioni e province autonome (Programmi
regionali) dell'obiettivo IOC, il Fondo di rotazione contribuisce per
il 70 per cento del cofinanziamento pubblico di parte nazionale.
All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione in
favore di ciascun programma si provvede in sede di decreto
direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del
tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro
dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale
n. 129/2000).
Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per
effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di
cui all'art. 105 del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC,
nonche' delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione
dei contributi previste dallo stesso regolamento, comportano
corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico
del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente
recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.
Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri
enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi
di rispettiva competenza, l'effettivita' degli oneri di
cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei
rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.
2.1 Programmazione FESR e FSE Plus dell'Obiettivo IOC
La disponibilita' di risorse per il cofinanziamento nazionale
pubblico alla programmazione dei Fondi strutturali 2021-2027,
comprensivo di eventuali interventi complementari ai sensi dell'art.
1, comma 54, della citata legge n.178 del 2020, e' stabilita, per
distinte aree territoriali e nel rispetto delle previsioni
regolamentari in ordine ai tassi di cofinanziamento da assicurare da
parte dello Stato membro (RDC, art. 112), nella misura massima come
di seguito indicato:
regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):
per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima del 40 per cento della spesa pubblica totale (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale), ad eccezione del
Programma nazionale innovazione, ricerca competitivita' per la
transizione e digitalizzazione per il quale la misura massima e'
stabilita nel 36,6 per cento, tenuto conto delle differenziazioni
interne tra assi prioritari, e del Programma nazionale capacita'
coesione, per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del citato
regolamento di disposizioni comuni - RDC, per cui la misura massima
e' stabilita nel 70 per cento. La relativa copertura finanziaria e'
posta a totale carico del Fondo di rotazione;
per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale) per la Regione Puglia e
al 44,52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria
piu' cofinanziamento nazionale) per le altre regioni meno sviluppate.
La relativa copertura finanziaria e' posta a carico del Fondo di
rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale
pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci
delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai
programmi;
regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria):
per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale) e per il solo Programma
nazionale capacita' coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4)
del regolamento di Disposizioni comuni - RDC nella misura media
massima dell'85,1 per cento con differenziazioni interne tra assi
prioritari. La relativa copertura finanziaria e' posta a totale
carico del Fondo di rotazione;
per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura
finanziaria e' posta a carico del Fondo di rotazione nella misura
pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante
quota del 30 per cento e' posta a carico dei bilanci delle regioni
e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi;
regioni piu' sviluppate (territori dell'Emilia Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana,
Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano):
per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale) e per il solo programma
nazionale Capacita' coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4)
del regolamento di disposizioni comuni - RDC nella misura media
massima dell'82,3 per cento, con differenziazioni interne tra assi
prioritari. La relativa copertura finanziaria e' posta a totale
carico del Fondo di rotazione;
per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura
finanziaria e' posta a carico del Fondo di rotazione nella misura
pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante
quota del 30 per cento e' posta a carico dei bilanci delle regioni,
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri enti
pubblici partecipanti ai programmi.
2.2 Programmazione Just transition fund (JTF)
Per il programma nazionale JTF, che verra' realizzato attraverso
corrispondenti Piani territoriali per la giusta transizione nei
territori dell'area del Sulcis Iglesiente (Regione Sardegna) e
dell'area di Taranto (Regione Puglia), rientranti nelle regioni meno
sviluppate, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella
misura massima del 15 per cento della spesa pubblica totale (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura
finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione.
2.3 Programmi della cooperazione territoriale europea
Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui e'
parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati dallo
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III), il
cofinanziamento nazionale e' stabilito, nel complesso, nella misura
massima del 24 per cento della spesa pubblica totale (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale pubblico), che rappresenta
il contributo italiano ai programmi da riportare nell'accordo sui
contenuti di ciascun programma e sul relativo impegno al
cofinanziamento di cui all'art. 16(5) del citato regolamento
Interreg. 2021/1059. La copertura finanziaria del cofinanziamento
nazionale e' posta a totale carico del Fondo di rotazione.
Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragioneria
generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresentante italiano nei
gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le
Autorita' di audit, in base all'art. 48 citato regolamento Interreg.
2021/1059.
2.4 Programmazione FEAMPA
Per il Programma operativo nazionale FEAMPA, il cofinanziamento
nazionale pubblico, per gli obiettivi specifici delle priorita' tese
a: promuovere la pesca sostenibile ed il ripristino e la
conservazione delle risorse biologie acquatiche, ad eccezione
dell'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo
della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla
pesca INN, nonche' l'affidabilita' dei dati destinati a un processo
decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1,
lettera d) del citato regolamento UE n. 1139/2021; promuovere le
attivita' di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire
un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e
promuovere lo sviluppo di comunita' della pesca e dell'acquacoltura;
rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire
mari ed oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo
sostenibile, nonche' per gli interventi di Assistenza tecnica di cui
all'art. 5 del citato regolamento UE n. 1139/2021 e' stabilito nella
misura massima del 50 per cento della spesa totale pubblica (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura
finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione per gli
interventi gestiti dallo Stato, mentre per quelli a gestione
regionale il 70 per cento e' posto a carico delle disponibilita' del
Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento e' posta a
carico dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la
percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale e' posta a
carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma.
Per l'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del
controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la
lotta alla pesca INN, nonche? l'affidabilita? dei dati destinati a un
processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14,
paragrafo 1, lettera d), del citato regolamento UE n. 1139/2021, il
cofinanziamento nazionale pubblico e' pari al 30 per cento della
spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento
nazionale). La relativa copertura finanziaria e' posta a totale
carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale
eccedente tale obiettivo specifico e' a carico del bilancio
dell'Amministrazione titolare del Programma.
3. Interventi e Programmi complementari
Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020,
il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183, del 1987, art.
5, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita' quali risultanti
dalla differenza tra i limiti massimi fissati dalla presente delibera
e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli
programmi, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di
eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati
dai fondi europei per il periodo di programmazione 2021-2027, nei
termini successivamente indicati.
Le risorse del citato Fondo di rotazione resesi disponibili a
seguito dell'adozione, con decisione della Commissione europea, di
programmi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore alla
misura massima stabilita dalla presente delibera concorrono al
finanziamento di interventi complementari destinati ai medesimi
territori. Per programmi complementari a titolarita' delle regioni
tali risorse concorrono, per la quota di finanziamento gia' a carico
del citato Fondo, nei limiti della differenza tra la misura massima
di cofinanziamento nazionale stabilita dalla presente delibera, e,
rispettivamente, il 32 per cento di cofinanziamento nazionale per la
Regione Puglia, il 30 per cento di cofinanziamento nazionale per le
altre regioni della categoria meno sviluppate e il 45 per cento per
le regioni della categoria in transizione. Al fine di massimizzare le
risorse destinabili ai programmi complementari di cui al presente
comma, le regioni interessate possono concorrere al finanziamento
degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.
I programmi complementari di cui al precedente periodo concorrono
al perseguimento delle finalita' strategiche dei fondi strutturali
della programmazione 2021-2027 consentendo sia l'attuazione di
interventi addizionali e omogenei a quelli gia' previsti dai
programmi cofinanziati (anche quale necessario overbooking), sia
interventi non omogenei ma funzionali alle finalita' dei programmi
cofinanziati, sia interventi ulteriori comunque finalizzati a
obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, e sono
adottati con delibera di questo Comitato su iniziativa delle regioni
interessate, previa istruttoria del Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Autorita'
politica per il sud e la coesione territoriale.
Con successiva delibera di questo Comitato, da adottarsi entro il
30 giugno 2022, sono definiti, sentita la Conferenza Stato-regioni,
su proposta dell'Autorita' politica per il sud e la coesione
territoriale in base a istruttoria tecnica del Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contenuti,
le finalita', gli interventi ammissibili, i criteri attuativi e i
requisiti di condivisione e sorveglianza partenariale (attraverso un
Comitato di sorveglianza) idonei ad assicurare una efficace
programmazione e attuazione dei programmi e interventi complementari.
Appositi programmi complementari a titolarita' di amministrazioni
centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di
interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di
adeguati sistemi contabili e di gestione e controllo dei programmi
2021/2027, nonche' per lo svolgimento delle attivita' a sostegno
della governance di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale
europea.
Ulteriori interventi complementari, nei limiti complessivi della
disponibilita' del Fondo di rotazione, potranno essere definiti nel
rispetto della originaria destinazione territoriale delle risorse.
L'esecuzione dei programmi e interventi complementari si basa su
sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare
l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio
continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il
rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la
regolarita' delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i
programmi e gli interventi complementari includono la descrizione
analitica del relativo sistema di gestione e controllo. Le
amministrazioni titolari dei programmi e interventi complementari
assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento
finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione,
alimentando regolarmente il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM)
della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE secondo le
disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027.
4. Riepilogo delle dotazioni finanziarie
La dotazione finanziaria complessiva massima del cofinanziamento
nazionale, comprensiva di eventuali interventi e programmi
complementari, con la relativa ripartizione per tipologia di
programmi e per aree territoriali, e' indicata nella tabella 2 in
nell'allegato 1 alla presente delibera, che ne costituisce parte
integrante.
Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento nazionale a
favore dei programmi europei 2021-2027, da porre a carico del Fondo
di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della citata legge n.
183 del 1987 e dei bilanci delle regioni e delle provincie autonome,
sara' stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla presente
delibera, in occasione dell'adozione dei singoli programmi nazionali
e regionali.
5. Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo dei programmi
2021-2027
Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento
(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno
2021 devono assicurare adeguati Sistemi di gestione e controllo
(Si.ge.co) ai sensi delle disposizioni rilevanti del detto
regolamento. Nell'allegato 2 della presente delibera, che ne
costituisce parte integrante, sono presentante le rilevanti
indicazioni per ciascun programma e l'organizzazione complessiva a
livello nazionale per l'adeguato e efficace assolvimento delle
funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi
e alle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 55, della
citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla presente
delibera.
Roma, 22 dicembre 2021
Il Presidente: Draghi
Il segretario: Tabacci
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 631