IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio  del  17
dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale  (QFP)
per il periodo 2021-2027; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  giugno  2021,   (nel   seguito   regolamento   di
disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili
al Fondo europeo di  sviluppo  regionale  (FESR),  al  Fondo  sociale
europeo  Plus  (FSE+),  al  Fondo  di  coesione,  al  Fondo  per  una
transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari  marittimi,
la  pesca  e  l'acquacoltura  (FEAMPA)  e   le   regole   finanziarie
applicabili a  tali  fondi  nonche'  al  Fondo  asilo,  migrazione  e
integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica  dei  visti
e, in  particolare,  gli  articoli  10  e  successivi  che  prevedono
l'adozione,  da  parte  degli  Stati  membri,  di   un   Accordo   di
partenariato  quale  strumento  di  orientamento  strategico  per  la
programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di  coesione,  del
JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalita' di
approvazione da parte della Commissione europea,  nonche'  l'Allegato
II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale (FESR) e al Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina  il  Fondo
sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento  (UE)  n.
1296/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno  2021,  che  istituisce  il  Fondo  per  una
transizione giusta (Just Transition Fund - JTF); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo  per  gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e  che  modifica
il regolamento (UE) 2017/1004; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021,  recante  disposizioni  specifiche  per
l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)  sostenuto
dal  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  dagli  strumenti  di
finanziamento esterno; 
  Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020  e
dell'11 dicembre 2021 in merito al Piano europeo per la ripresa (Next
Generation EU - NGEU) e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027; 
  Vista  la  Comunicazione  2019/640  della  Commissione  europea  al
Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale  europeo  e
al Comitato delle regioni sul «Green deal europeo»  (COM  (2019)  640
final dell'11 dicembre 2019) e  la  Comunicazione  della  Commissione
europea  riguardante  il  Piano   di   investimenti   per   un'Europa
sostenibile e il Green  deal  europeo  (COM(2020)  21  final  del  14
gennaio 2020); 
  Visto  il  Pilastro  europeo   dei   diritti   sociali   proclamato
congiuntamente  dal  Parlamento  europeo,  dal  Consiglio   e   dalla
Commissione il 17 novembre 2017 e la Comunicazione della  Commissione
europea del  4  marzo  2021  recante  il  relativo  piano  di  azione
(COM/2021/102 final); 
  Visto il  Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima
(PNIEC), adottato in via  definitiva  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  nel
dicembre 2019; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 9  luglio  2019,
sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, e che formula un
parere sul Programma di stabilita' dell'Italia 2019 (2019/C 301/12) e
il  connesso  documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione
«Relazione per paese relativa all'Italia 2019» (SWD (2019) 1011 final
del  27  febbraio  2019),  in  particolare,  l'Allegato   D   recante
«Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di
coesione 2021-2027 per l'Italia»; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 luglio  2020,
sul Programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, e che formula un
parere sul Programma di stabilita' dell'Italia (2020/C 282/12)  e  il
connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione
per paese relativa all'Italia 2020» (SWD  (2020)  511  final  del  26
febbraio 2020), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in
materia  di  investimenti  del  Fondo  per  una  transizione   giusta
2021-2027 per l'Italia»; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 18  giugno  2021
che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilita'  2021
dell'Italia (2021/C 304/12); 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari» che, agli articoli 2 e 3,  specifica  le  competenze  del
CIPE  (oggi  CIPESS)  in  tema  di  coordinamento   delle   politiche
comunitarie,  demandando,  tra  l'altro,  al   Comitato,   salve   le
attribuzioni  del  Consiglio  dei  ministri,   l'elaborazione   degli
indirizzi  generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in   sede
comunitaria,   per   il   coordinamento   delle   iniziative    delle
amministrazioni  ad  essa  interessate,  e  l'adozione  di  direttive
generali  per  il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari,   sia
comunitari, sia nazionali, nonche' gli  articoli  5  e  seguenti  che
istituiscono il Fondo di rotazione per l'attuazione  delle  politiche
comunitarie  (di  seguito  Fondo  di  rotazione)  e  disciplinano  le
relative erogazioni e l'informazione finanziaria; 
  Visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge  31
maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure  urgenti   in   materia   di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce
al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui  all'art.
24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», fatta  eccezione  per
le funzioni di programmazione economica e finanziaria non  ricomprese
nelle politiche di sviluppo e coesione; 
  Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante «Modifiche  alla  legge
31 dicembre 2009,  n.  196  in  materia  di  contabilita'  e  finanza
pubblica, in  conseguenza  alle  nuove  regole  adottate  dall'Unione
europea in materia di coordinamento delle politiche economiche  degli
Stati membri»; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche  amministrazioni»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare,
l'art. 10, da ultimo modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018,  n.
86, recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo,  delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  nonche'  in
materia di famiglia e  disabilita'»  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che attribuisce, tra l'altro,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di adottare gli atti
di indirizzo e di programmazione relativi  all'impiego  dei  fondi  a
finalita' strutturale dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 con il quale il Ministro per il sud e la  coesione  territoriale
viene delegato ad esercitare, tra l'altro, le funzioni  di  cui  all'
art. 7, comma 26, del citato decreto-legge  n.  78  del  2010,  e  le
funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui
all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 in cui si prevede che,  ai  fini
dell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro per il sud  e  la
coesione territoriale si avvalga del Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art.
24-bis del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre  2012  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   recante
l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Considerato che l'Accordo di partenariato, conformemente al  codice
di condotta europeo in materia di  partenariato,  e'  stato  definito
all'esito del percorso di dialogo con il partenariato  istituzionale,
economico-sociale e con gli organismi delle societa'  civile  avviato
nel marzo 2019 con la presentazione del documento «La  programmazione
della politica di coesione 2021 - 2027 - Documento  preparatorio  per
il confronto partenariale»,  che  ha  tenuto  conto  degli  indirizzi
definiti dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo (Allegato
D alle citate relazioni Paese 2019 e 2020); 
  Considerato che il detto Accordo individua un  approccio  integrato
allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego efficace
ed efficiente dei  fondi  FESR,  FSE  Plus,  JTF  e  FEAMPA,  tenendo
presenti le pertinenti raccomandazioni  specifiche  per  paese  sopra
richiamate, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i
principi del pilastro europeo dei diritti sociali; 
  Tenuto conto del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)
trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021; 
  Visto la decisione di esecuzione della Commissione europea  C(2021)
5003 final  del  5  luglio  2021  che  stabilisce,  tra  l'altro,  la
ripartizione complessiva e annuale per  Stato  membro  delle  risorse
globali  per  il  FESR  e   FSE   Plus   nell'ambito   dell'obiettivo
«Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) e dell'obiettivo
«Cooperazione territoriale europea»  (CTE),  nonche'  l'articolazione
delle  risorse   IOC   per   categoria   di   regioni,   secondo   la
classificazione prevista all'art. 108 del citato regolamento (UE)  n.
2021/1060; 
  Visto l'Allegato V al regolamento (UE) n. 2021/1139 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021  che  istituisce  il  Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura  (FEAMPA)
in cui sono indicate le risorse globali del FEAMPA per  Stato  membro
per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027; 
  Considerato l'esito favorevole delle interlocuzioni intercorse  con
le regioni e province autonome sul riparto, all'interno  di  ciascuna
categoria  di  regione  (meno  sviluppate,  in  transizione  e   piu'
sviluppate), per ciascun territorio regionale (NUTS2)  delle  risorse
complessive UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione  e  la
crescita»  (IOC)  a  valere  sui  fondi  FESR  e  FSE  Plus,  con  la
conseguente determinazione delle  risorse  complessive  da  allocare,
rispettivamente,  a  favore  dei  (Programmi  regionali  (PR)  e  dei
Programmi nazionali (PN); 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1: 
    comma 51, che stabilisce che «Alla copertura degli oneri relativi
alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale  pubblica  relativa  agli
interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il  periodo   di
programmazione  2021-2027,  a  valere   sulle   risorse   dei   fondi
strutturali, del Fondo per una transizione giusta  (JTF),  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre  il  Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.  A
seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale  per  il
periodo di programmazione 2021-2027 e dei  relativi  regolamenti,  il
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),
con apposita deliberazione,  definisce  i  tassi  di  cofinanziamento
nazionale massimi  applicabili  e  l'onere  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i
programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il   periodo   di
programmazione 2021-2027»; 
    comma 52, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al  comma
51, attribuiti  alla  titolarita'  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella  misura
massima del 70  per  cento  degli  importi  relativi  alla  quota  di
cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari  dei
singoli programmi. La restante quota del 30 per cento  fa  carico  ai
bilanci delle regioni e delle  predette  province  autonome,  nonche'
degli  eventuali  altri  organismi  pubblici  partecipanti   a   tali
programmi»; 
    comma 53, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al  comma
51 attribuiti alla titolarita' delle amministrazioni  centrali  dello
Stato,  alla  copertura  degli   oneri   relativi   alla   quota   di
cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente  con  le
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5  della  legge
16  aprile  1987,  n.  183.  Gli  oneri  relativi   alla   quota   di
cofinanziamento nazionale pubblica dei  programmi  dell'obiettivo  di
cooperazione territoriale europea di cui la  Repubblica  italiana  e'
partner  ufficiale,  dei  programmi  dello  Strumento  di   vicinato,
sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di  assistenza
alla pre-adesione con autorita' di gestione italiana  sono  a  carico
del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata  legge  n.  183
del 1987»; 
    comma 54, che stabilisce tra l'altro che «Il Fondo  di  rotazione
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  concorre,  nei
limiti delle proprie disponibilita',  al  finanziamento  degli  oneri
relativi  all'attuazione  di   eventuali   interventi   complementari
rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  dell'Unione
europea per il  periodo  di  programmazione  2021-2027.  Al  fine  di
massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari  di
cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano possono  concorrere  al  finanziamento  degli  stessi  con
risorse a carico dei propri bilanci. ...»; 
    comma 55, che stabilisce che «Il  monitoraggio  degli  interventi
cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF,  sul  FEASR,  sul
FEAMP e sugli  altri  strumenti  finanziari  previsti,  ivi  compresi
quelli attinenti alla cooperazione territoriale  europea,  del  Fondo
per lo  sviluppo  e  la  coesione  nell'ambito  della  programmazione
2021-2027, nonche'  degli  interventi  complementari  finanziati  dal
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
183, e' assicurato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A  tal  fine,  le
amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza,
la  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,   fisica   e
procedurale a livello di singolo progetto nonche' delle procedure  di
attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite
d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  amministrazioni
centrali dello Stato responsabili del  coordinamento  per  i  singoli
fondi»; 
  Vista l'intesa sancita  in  sede  di  Conferenza  unificata  il  16
dicembre 2021 ai sensi della legge 5  giugno  2003,  n.  131  recante
«Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», art.  8,  comma  6,
sulla proposta di Accordo di partenariato; 
  Visto il testo della proposta di Accordo di partenariato, acquisito
agli atti della odierna seduta; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Proposta di Accordo di partenariato per l'Italia 2021-2027 
  E' approvata la  proposta  di  Accordo  di  partenariato  (AP)  per
l'Italia di cui al  regolamento  (UE)  n.  2021/1060  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno  2021  di  disposizioni  comuni
(RDC) nel testo acquisito agli atti della odierna  seduta  di  questo
Comitato, concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF
e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021-2027. Il Ministro  per
il sud e la coesione territoriale e' autorizzato a  trasmettere  alla
Commissione europea  il  detto  documento  con  eventuali  necessarie
integrazioni tecniche per  l'avvio  e  la  conduzione  del  negoziato
formale. 
  L'Accordo  di  partenariato,  dopo  la  conclusione  del  negoziato
formale e l'approvazione con decisione  da  parte  della  Commissione
europea, sara' portato  all'attenzione  di  questo  Comitato  per  la
relativa presa d'atto. 
  I contenuti salienti della  proposta  di  Accordo  di  partenariato
all'odierno  esame  di  questo  Comitato  sono  indicati  nei   punti
seguenti. 
  L'Accordo di partenariato stabilisce la strategia  di  impiego  dei
Fondi di  cui  al  paragrafo  1  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027 ed indica gli obiettivi  strategici  (ovvero  Obiettivi  di
policy - OP) selezionati  e  l'Obiettivo  specifico  (OS)  JTF,  come
previsti dal citato regolamento di disposizioni comuni e  di  seguito
riportati, nonche' i fondi  e  i  programmi  che  perseguiranno  tali
obiettivi: 
    OP1: un'Europa piu'  competitiva  e  intelligente  attraverso  la
promozione di una trasformazione economica innovativa e  intelligente
e della connettivita' regionale alle Tecnologie  dell'informazione  e
comunicazione (TIC); 
    OP2: un'Europa resiliente, piu' verde  e  a  basse  emissioni  di
carbonio ma in transizione verso un'economia a zero  emissioni  nette
di carbonio,  attraverso  la  promozione  di  una  transizione  verso
un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia
circolare, dell'adattamento ai cambiamenti  climatici  e  della  loro
mitigazione, della gestione e prevenzione dei  rischi  nonche'  della
mobilita' urbana sostenibile; 
    OP3: un'Europa piu' connessa attraverso  il  rafforzamento  della
mobilita'; 
    OP4: un'Europa piu' sociale e inclusiva  attraverso  l'attuazione
del pilastro europeo dei diritti sociali; 
    OP5: un'Europa piu' vicina ai cittadini attraverso la  promozione
dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di  territorio
e delle iniziative locali; 
    OS JTF: consentire alle regioni e alle persone di affrontare  gli
effetti  sociali,  occupazionali,  economici   e   ambientali   della
transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia  e  il
clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il  2050,
sulla base dell'accordo di Parigi. 
  Per i sopra citati  obiettivi  e  in  relazione  ai  fondi  oggetto
dell'Accordo  di  partenariato,  la  proposta   in   esame   illustra
sinteticamente le scelte strategiche e i principali risultati  attesi
in relazione a obiettivi  specifici  e  tipologie  di  territori,  il
coordinamento, la delimitazione e la complementarita' tra i Fondi, il
coordinamento tra programmi nazionali e regionali e con  i  programmi
dell'Obiettivo CTE, le  complementarita'  e  le  sinergie  con  altri
strumenti dell'Unione, tra cui il PNRR.  Nella  proposta  di  Accordo
sono delineate, altresi', le scelte strategiche per il  rafforzamento
della capacita' amministrativa per una efficace attuazione dei  Fondi
unitamente  alle  modalita'  di  utilizzo  dell'assistenza   tecnica,
nonche' le sfide da affrontare  per  i  territori  caratterizzati  da
forte spopolamento attraverso la  strategia  nazionale  per  le  aree
interne (SNAI) per i territori distanti dai centri urbani di  offerta
di servizi. E', inoltre, riportata una sintesi della valutazione  del
soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui  all'art.  15  del
RDC e il contributo finanziario preliminare del FESR  all'azione  per
il clima. 
  Sul piano finanziario,  la  proposta  di  Accordo  di  partenariato
indica, per le risorse UE assegnate all'Italia  a  valere  sui  fondi
FESR, FSE Plus e  FEAMPA  la  ripartizione  finanziaria  preliminare,
articolata per Obiettivo di Policy  e  per  l'assistenza  tecnica,  a
livello nazionale e per categoria di regione ove  pertinente,  tenuto
conto delle norme specifiche di ciascun  fondo  sulla  concentrazione
tematica.  L'Accordo  indica,  inoltre,  la   dotazione   finanziaria
preliminare per l'obiettivo specifico JTF, ripartita tra risorse  QFP
2021-2027 e NGEU. L'importo complessivo delle  risorse  UE  assegnate
all'Italia a valere i sui Fondi FESR, FSE Plus e JTF e' pari a 42.179
milioni di euro per il periodo 2021-2027. L'importo delle risorse  UE
assegnate all'Italia per il FEAMPA e' pari a 518 milioni di euro  per
il periodo 2021-2027. 
  Le  dotazioni   finanziarie   di   risorse   UE   per   l'Obiettivo
«Investimenti per l'occupazione e la crescita»  (IOC)  a  valere  sui
Fondi FESR e FSE Plus, a favore  di  ciascuna  categoria  di  regione
(meno sviluppate, in  transizione  e  piu'  sviluppate),  di  ciascun
territorio regionale  (NUTS2),  nonche'  il  riparto  delle  medesime
risorse tra programmi nazionali e programmi regionali  sono  indicate
nella tabella  1  in  allegato  1  alla  presente  delibera,  di  cui
costituisce parte integrante. 
  L'Accordo  di  partenariato  individua  i  Programmi  nazionali   e
regionali   dell'Obiettivo   «Investimenti   per   la   crescita    e
l'occupazione»,  incluso  il  programma  nazionale  JTF,  nonche'  il
programma FEAMPA, con le rispettive dotazioni preliminari di  risorse
di contributo  UE,  articolate  per  Fondo  e,  ove  pertinente,  per
categoria  di  regioni,  e  il  corrispondente  contributo  di  parte
nazionale. 
  Con riferimento all'Obiettivo «Cooperazione  territoriale  europea»
(Interreg), l'Accordo  riporta,  come  da  previsione  regolamentare,
esclusivamente l'elenco dei programmi previsti. L'importo complessivo
delle risorse UE assegnate all'Italia per  l'Obiettivo  «Cooperazione
territoriale europea» e' pari a 947,7 milioni di euro. 
2. Criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per  il
  ciclo  di  programmazione  2021-2027   indicati   nell'Accordo   di
  partenariato. 
  In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione  europea  per
il ciclo di programmazione 2021-2027, il cofinanziamento pubblico  di
parte  nazionale  dei  programmi  dell'Obiettivo  «Investimenti   per
l'occupazione  e  la  crescita  (IOC)  »  (FESR,  FSE  Plus  e  JTF),
dell'Obiettivo «Cooperazione territoriale  europea  (CTE)»,  compresi
quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato,  cooperazione
allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e  di  assistenza
alla preadesione (IPA  III)  e  del  programma  nazionale  FEAMPA  e'
assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui al citato
art. 5 della legge n. 183 del 1987 nei  limiti  della  dotazione  del
Fondo stesso, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
  Per  i  programmi  a  titolarita'   di   amministrazioni   centrali
(Programmi nazionali) dell'obiettivo IOC, per il programma  nazionale
FEAMPA e per i programmi CTE, il Fondo di rotazione contribuisce  per
il totale del cofinanziamento pubblico  di  parte  nazionale;  per  i
programmi a titolarita' di regioni  e  province  autonome  (Programmi
regionali) dell'obiettivo IOC, il Fondo di rotazione contribuisce per
il 70 per cento del cofinanziamento pubblico di parte nazionale. 
  All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di  rotazione  in
favore  di  ciascun  programma  si  provvede  in  sede   di   decreto
direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto  del  Ministro  del
tesoro,   bilancio   e   programmazione   economica   (ora   Ministro
dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale
n. 129/2000). 
  Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per
effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di
cui all'art. 105 del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC,
nonche' delle altre fattispecie di riduzione ovvero  di  soppressione
dei  contributi  previste  dallo   stesso   regolamento,   comportano
corrispondenti riduzioni degli importi di  cofinanziamento  a  carico
del Fondo di rotazione,  stabilite  con  decreti  direttoriali  della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
finanziari  con  l'Unione  europea  (RGS,  IGRUE),  con   conseguente
recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza. 
  Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano  e  gli  altri
enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per  i  programmi
di   rispettiva   competenza,   l'effettivita'   degli    oneri    di
cofinanziamento  a  proprio  carico,  mediante   l'attivazione,   nei
rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie. 
2.1 Programmazione FESR e FSE Plus dell'Obiettivo IOC 
  La disponibilita'  di  risorse  per  il  cofinanziamento  nazionale
pubblico  alla  programmazione  dei  Fondi   strutturali   2021-2027,
comprensivo di eventuali interventi complementari ai sensi  dell'art.
1, comma 54, della citata legge n.178 del  2020,  e'  stabilita,  per
distinte  aree  territoriali  e   nel   rispetto   delle   previsioni
regolamentari in ordine ai tassi di cofinanziamento da assicurare  da
parte dello Stato membro (RDC, art. 112), nella misura  massima  come
di seguito indicato: 
    regioni meno sviluppate (territori  della  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia): 
      per i programmi nazionali, cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima  del  40  per  cento  della  spesa  pubblica  totale   (quota
comunitaria  piu'  cofinanziamento  nazionale),  ad   eccezione   del
Programma  nazionale  innovazione,  ricerca  competitivita'  per   la
transizione e digitalizzazione per il  quale  la  misura  massima  e'
stabilita nel 36,6 per cento,  tenuto  conto  delle  differenziazioni
interne tra assi prioritari,  e  del  Programma  nazionale  capacita'
coesione,  per  la  quota  ai  sensi  dell'art.  36  (4)  del  citato
regolamento di disposizioni comuni - RDC, per cui la  misura  massima
e' stabilita nel 70 per cento. La relativa copertura  finanziaria  e'
posta a totale carico del Fondo di rotazione; 
      per i programmi regionali, cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima  del  50  per  cento  della  spesa  pubblica  totale   (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale) per la Regione  Puglia  e
al 44,52 per cento della spesa  pubblica  totale  (quota  comunitaria
piu' cofinanziamento nazionale) per le altre regioni meno sviluppate.
La relativa copertura finanziaria e' posta  a  carico  del  Fondo  di
rotazione in misura pari  al  70  per  cento  della  quota  nazionale
pubblica. La restante quota del 30 per cento  fa  carico  ai  bilanci
delle  regioni  e/o  degli  altri  enti  pubblici   partecipanti   ai
programmi; 
    regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria): 
      per i programmi nazionali, cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima  del  60  per  cento  della  spesa  pubblica  totale   (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale) e per il  solo  Programma
nazionale capacita' coesione per la quota ai sensi dell'art.  36  (4)
del regolamento di Disposizioni  comuni  -  RDC  nella  misura  media
massima dell'85,1 per cento con  differenziazioni  interne  tra  assi
prioritari. La relativa  copertura  finanziaria  e'  posta  a  totale
carico del Fondo di rotazione; 
      per i programmi regionali, cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima  del  60  per  cento  della  spesa  pubblica  totale   (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura
finanziaria e' posta a carico del Fondo  di  rotazione  nella  misura
pari al 70 per cento della  quota  nazionale  pubblica.  La  restante
quota del 30 per cento e' posta a carico dei  bilanci  delle  regioni
e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi; 
    regioni   piu'   sviluppate   (territori   dell'Emilia   Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte,  Toscana,
Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano): 
      per i programmi nazionali, cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima  del  60  per  cento  della  spesa  pubblica  totale   (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale) e per il  solo  programma
nazionale Capacita' coesione per la quota ai sensi dell'art.  36  (4)
del regolamento di disposizioni  comuni  -  RDC  nella  misura  media
massima dell'82,3 per cento, con differenziazioni  interne  tra  assi
prioritari. La relativa  copertura  finanziaria  e'  posta  a  totale
carico del Fondo di rotazione; 
      per i programmi regionali, cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE
Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura
massima  del  60  per  cento  della  spesa  pubblica  totale   (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura
finanziaria e' posta a carico del Fondo  di  rotazione  nella  misura
pari al 70 per cento della  quota  nazionale  pubblica.  La  restante
quota del 30 per cento e' posta a carico dei bilanci  delle  regioni,
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli  altri  enti
pubblici partecipanti ai programmi. 
2.2 Programmazione Just transition fund (JTF) 
  Per il programma nazionale JTF, che  verra'  realizzato  attraverso
corrispondenti Piani  territoriali  per  la  giusta  transizione  nei
territori  dell'area  del  Sulcis  Iglesiente  (Regione  Sardegna)  e
dell'area di Taranto (Regione Puglia), rientranti nelle regioni  meno
sviluppate, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito  nella
misura massima del 15 per cento della spesa  pubblica  totale  (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura
finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione. 
2.3 Programmi della cooperazione territoriale europea 
  Per i programmi di cooperazione  territoriale  europea  di  cui  e'
parte  la  Repubblica  italiana,  compresi  quelli  finanziati  dallo
strumento di vicinato,  cooperazione  allo  sviluppo  e  cooperazione
internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III), il
cofinanziamento nazionale e' stabilito, nel complesso,  nella  misura
massima  del  24  per  cento  della  spesa  pubblica  totale   (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale pubblico), che rappresenta
il contributo italiano ai programmi  da  riportare  nell'accordo  sui
contenuti  di  ciascun  programma   e   sul   relativo   impegno   al
cofinanziamento  di  cui  all'art.  16(5)  del   citato   regolamento
Interreg. 2021/1059. La  copertura  finanziaria  del  cofinanziamento
nazionale e' posta a totale carico del Fondo di rotazione. 
  Per  i  programmi  di  cooperazione  territoriale,  la   Ragioneria
generale dello Stato - IGRUE nomina il  rappresentante  italiano  nei
gruppi  di  controllori  che  verranno  istituiti  per  assistere  le
Autorita' di audit, in base all'art. 48 citato regolamento  Interreg.
2021/1059. 
2.4 Programmazione FEAMPA 
  Per il Programma operativo  nazionale  FEAMPA,  il  cofinanziamento
nazionale pubblico, per gli obiettivi specifici delle priorita'  tese
a:  promuovere  la  pesca  sostenibile  ed   il   ripristino   e   la
conservazione  delle  risorse  biologie  acquatiche,   ad   eccezione
dell'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia  del  controllo
della pesca e dell'attuazione delle norme,  compresa  la  lotta  alla
pesca INN, nonche' l'affidabilita' dei dati destinati a  un  processo
decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1,
lettera d) del citato regolamento  UE  n.  1139/2021;  promuovere  le
attivita'  di  acquacoltura  sostenibile  e   la   trasformazione   e
commercializzazione dei prodotti  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
contribuendo  alla  sicurezza  alimentare   nell'Unione;   consentire
un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e
promuovere lo sviluppo di comunita' della pesca e  dell'acquacoltura;
rafforzare la governance internazionale  degli  oceani  e  consentire
mari  ed  oceani  sicuri,  protetti,  puliti  e   gestiti   in   modo
sostenibile, nonche' per gli interventi di Assistenza tecnica di  cui
all'art. 5 del citato regolamento UE n. 1139/2021 e' stabilito  nella
misura massima del 50 per cento della spesa  totale  pubblica  (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura
finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione  per  gli
interventi  gestiti  dallo  Stato,  mentre  per  quelli  a   gestione
regionale il 70 per cento e' posto a carico delle disponibilita'  del
Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento  e'  posta  a
carico dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di  Trento
e di Bolzano.  L'eventuale  quota  pubblica  nazionale  eccedente  la
percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale e'  posta  a
carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma. 
  Per  l'obiettivo  specifico  volto  a  favorire   l'efficacia   del
controllo della pesca e  dell'attuazione  delle  norme,  compresa  la
lotta alla pesca INN, nonche? l'affidabilita? dei dati destinati a un
processo decisionale basato sulle conoscenze,  di  cui  all'art.  14,
paragrafo 1, lettera d), del citato regolamento UE n.  1139/2021,  il
cofinanziamento nazionale pubblico e' pari  al  30  per  cento  della
spesa  pubblica  totale  (quota  comunitaria   piu'   cofinanziamento
nazionale). La relativa  copertura  finanziaria  e'  posta  a  totale
carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota  pubblica  nazionale
eccedente  tale  obiettivo  specifico  e'  a  carico   del   bilancio
dell'Amministrazione titolare del Programma. 
3. Interventi e Programmi complementari 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020,
il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183, del 1987, art.
5, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita' quali risultanti
dalla differenza tra i limiti massimi fissati dalla presente delibera
e  il  tasso  di  cofinanziamento  nazionale  effettivo  dei  singoli
programmi, al finanziamento degli oneri  relativi  all'attuazione  di
eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati
dai fondi europei per il periodo  di  programmazione  2021-2027,  nei
termini successivamente indicati. 
  Le risorse del citato  Fondo  di  rotazione  resesi  disponibili  a
seguito dell'adozione, con decisione della  Commissione  europea,  di
programmi con un tasso di cofinanziamento  nazionale  inferiore  alla
misura  massima  stabilita  dalla  presente  delibera  concorrono  al
finanziamento  di  interventi  complementari  destinati  ai  medesimi
territori. Per programmi complementari a  titolarita'  delle  regioni
tali risorse concorrono, per la quota di finanziamento gia' a  carico
del citato Fondo, nei limiti della differenza tra la  misura  massima
di cofinanziamento nazionale stabilita dalla  presente  delibera,  e,
rispettivamente, il 32 per cento di cofinanziamento nazionale per  la
Regione Puglia, il 30 per cento di cofinanziamento nazionale  per  le
altre regioni della categoria meno sviluppate e il 45 per  cento  per
le regioni della categoria in transizione. Al fine di massimizzare le
risorse destinabili ai programmi complementari  di  cui  al  presente
comma, le regioni interessate  possono  concorrere  al  finanziamento
degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. 
  I programmi complementari di cui al precedente  periodo  concorrono
al perseguimento delle finalita' strategiche  dei  fondi  strutturali
della  programmazione  2021-2027  consentendo  sia  l'attuazione   di
interventi  addizionali  e  omogenei  a  quelli  gia'  previsti   dai
programmi cofinanziati  (anche  quale  necessario  overbooking),  sia
interventi non omogenei ma funzionali alle  finalita'  dei  programmi
cofinanziati,  sia  interventi  ulteriori  comunque   finalizzati   a
obiettivi di coesione  economica,  sociale  e  territoriale,  e  sono
adottati con delibera di questo Comitato su iniziativa delle  regioni
interessate, previa istruttoria del Dipartimento per le politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze  su  proposta  dell'Autorita'
politica per il sud e la coesione territoriale. 
  Con successiva delibera di questo Comitato, da adottarsi  entro  il
30 giugno 2022, sono definiti, sentita la  Conferenza  Stato-regioni,
su  proposta  dell'Autorita'  politica  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale in base a istruttoria tecnica del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contenuti,
le finalita', gli interventi ammissibili, i  criteri  attuativi  e  i
requisiti di condivisione e sorveglianza partenariale (attraverso  un
Comitato  di  sorveglianza)  idonei  ad   assicurare   una   efficace
programmazione e attuazione dei programmi e interventi complementari. 
  Appositi programmi complementari a titolarita'  di  amministrazioni
centrali  dello  Stato  sono  adottati  per  la  messa  in  opera  di
interventi  di  assistenza  tecnica  finalizzati  all'attivazione  di
adeguati sistemi contabili e di gestione e  controllo  dei  programmi
2021/2027, nonche' per lo  svolgimento  delle  attivita'  a  sostegno
della governance di quelli dell'obiettivo  Cooperazione  territoriale
europea. 
  Ulteriori interventi complementari, nei  limiti  complessivi  della
disponibilita' del Fondo di rotazione, potranno essere  definiti  nel
rispetto della originaria destinazione territoriale delle risorse. 
  L'esecuzione dei programmi e interventi complementari  si  basa  su
sistemi di gestione e controllo affidabili, in  grado  di  assicurare
l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio
continuo  sull'andamento  delle  singole  operazioni  finanziate,  il
rispetto della normativa  nazionale  e  comunitaria  applicabile,  la
regolarita' delle spese sostenute  e  rendicontate.  A  tal  fine,  i
programmi e gli interventi  complementari  includono  la  descrizione
analitica  del  relativo  sistema  di  gestione   e   controllo.   Le
amministrazioni titolari dei  programmi  e  interventi  complementari
assicurano  la  rilevazione  periodica  dei   dati   di   avanzamento
finanziario, fisico e procedurale a livello  di  singola  operazione,
alimentando regolarmente il Sistema nazionale di  monitoraggio  (SNM)
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  (RGS)-IGRUE   secondo   le
disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027. 
4. Riepilogo delle dotazioni finanziarie 
  La dotazione finanziaria complessiva  massima  del  cofinanziamento
nazionale,  comprensiva   di   eventuali   interventi   e   programmi
complementari,  con  la  relativa  ripartizione  per   tipologia   di
programmi e per aree territoriali, e' indicata  nella  tabella  2  in
nell'allegato 1 alla presente  delibera,  che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  Il valore definitivo  dei  tassi  di  cofinanziamento  nazionale  a
favore dei programmi europei 2021-2027, da porre a carico  del  Fondo
di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della citata legge  n.
183 del 1987 e dei bilanci delle regioni e delle provincie  autonome,
sara' stabilito, nel  rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  presente
delibera, in occasione dell'adozione dei singoli programmi  nazionali
e regionali. 
5. Indicazioni per i sistemi di gestione e  controllo  dei  programmi
  2021-2027 
  Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento
(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del  24  giugno
2021 devono assicurare  adeguati  Sistemi  di  gestione  e  controllo
(Si.ge.co)  ai  sensi  delle   disposizioni   rilevanti   del   detto
regolamento.  Nell'allegato  2  della  presente  delibera,   che   ne
costituisce  parte  integrante,   sono   presentante   le   rilevanti
indicazioni per ciascun programma e  l'organizzazione  complessiva  a
livello  nazionale  per  l'adeguato  e  efficace  assolvimento  delle
funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi
e alle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 1,  comma  55,  della
citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla  presente
delibera. 
    Roma, 22 dicembre 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 631