IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonche' al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalita' di approvazione da parte della Commissione europea, nonche' l'Allegato II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF); Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 e dell'11 dicembre 2021 in merito al Piano europeo per la ripresa (Next Generation EU - NGEU) e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027; Vista la Comunicazione 2019/640 della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «Green deal europeo» (COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019) e la Comunicazione della Commissione europea riguardante il Piano di investimenti per un'Europa sostenibile e il Green deal europeo (COM(2020) 21 final del 14 gennaio 2020); Visto il Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 e la Comunicazione della Commissione europea del 4 marzo 2021 recante il relativo piano di azione (COM/2021/102 final); Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), adottato in via definitiva dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel dicembre 2019; Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 9 luglio 2019, sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, e che formula un parere sul Programma di stabilita' dell'Italia 2019 (2019/C 301/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2019» (SWD (2019) 1011 final del 27 febbraio 2019), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia»; Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 luglio 2020, sul Programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, e che formula un parere sul Programma di stabilita' dell'Italia (2020/C 282/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2020» (SWD (2020) 511 final del 26 febbraio 2020), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in materia di investimenti del Fondo per una transizione giusta 2021-2027 per l'Italia»; Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 18 giugno 2021 che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilita' 2021 dell'Italia (2021/C 304/12); Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE (oggi CIPESS) in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato, salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari, sia nazionali, nonche' gli articoli 5 e seguenti che istituiscono il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di seguito Fondo di rotazione) e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria; Visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilita' e finanza pubblica, in conseguenza alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 10, da ultimo modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che attribuisce, tra l'altro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di adottare gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale il Ministro per il sud e la coesione territoriale viene delegato ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui all' art. 7, comma 26, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013; Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 in cui si prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro per il sud e la coesione territoriale si avvalga del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Considerato che l'Accordo di partenariato, conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato, e' stato definito all'esito del percorso di dialogo con il partenariato istituzionale, economico-sociale e con gli organismi delle societa' civile avviato nel marzo 2019 con la presentazione del documento «La programmazione della politica di coesione 2021 - 2027 - Documento preparatorio per il confronto partenariale», che ha tenuto conto degli indirizzi definiti dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo (Allegato D alle citate relazioni Paese 2019 e 2020); Considerato che il detto Accordo individua un approccio integrato allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego efficace ed efficiente dei fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese sopra richiamate, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali; Tenuto conto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021; Visto la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 5003 final del 5 luglio 2021 che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione complessiva e annuale per Stato membro delle risorse globali per il FESR e FSE Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (CTE), nonche' l'articolazione delle risorse IOC per categoria di regioni, secondo la classificazione prevista all'art. 108 del citato regolamento (UE) n. 2021/1060; Visto l'Allegato V al regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) in cui sono indicate le risorse globali del FEAMPA per Stato membro per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027; Considerato l'esito favorevole delle interlocuzioni intercorse con le regioni e province autonome sul riparto, all'interno di ciascuna categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e piu' sviluppate), per ciascun territorio regionale (NUTS2) delle risorse complessive UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui fondi FESR e FSE Plus, con la conseguente determinazione delle risorse complessive da allocare, rispettivamente, a favore dei (Programmi regionali (PR) e dei Programmi nazionali (PN); Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1: comma 51, che stabilisce che «Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027»; comma 52, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarita' delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonche' degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi»; comma 53, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarita' delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana e' partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorita' di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987»; comma 54, che stabilisce tra l'altro che «Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. ...»; comma 55, che stabilisce che «Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonche' degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonche' delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi»; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2021 ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», art. 8, comma 6, sulla proposta di Accordo di partenariato; Visto il testo della proposta di Accordo di partenariato, acquisito agli atti della odierna seduta; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base della odierna seduta del Comitato; Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale; Delibera: 1. Proposta di Accordo di partenariato per l'Italia 2021-2027 E' approvata la proposta di Accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) nel testo acquisito agli atti della odierna seduta di questo Comitato, concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021-2027. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale e' autorizzato a trasmettere alla Commissione europea il detto documento con eventuali necessarie integrazioni tecniche per l'avvio e la conduzione del negoziato formale. L'Accordo di partenariato, dopo la conclusione del negoziato formale e l'approvazione con decisione da parte della Commissione europea, sara' portato all'attenzione di questo Comitato per la relativa presa d'atto. I contenuti salienti della proposta di Accordo di partenariato all'odierno esame di questo Comitato sono indicati nei punti seguenti. L'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi di cui al paragrafo 1 per il periodo di programmazione 2021-2027 ed indica gli obiettivi strategici (ovvero Obiettivi di policy - OP) selezionati e l'Obiettivo specifico (OS) JTF, come previsti dal citato regolamento di disposizioni comuni e di seguito riportati, nonche' i fondi e i programmi che perseguiranno tali obiettivi: OP1: un'Europa piu' competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettivita' regionale alle Tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC); OP2: un'Europa resiliente, piu' verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonche' della mobilita' urbana sostenibile; OP3: un'Europa piu' connessa attraverso il rafforzamento della mobilita'; OP4: un'Europa piu' sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; OP5: un'Europa piu' vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali; OS JTF: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Per i sopra citati obiettivi e in relazione ai fondi oggetto dell'Accordo di partenariato, la proposta in esame illustra sinteticamente le scelte strategiche e i principali risultati attesi in relazione a obiettivi specifici e tipologie di territori, il coordinamento, la delimitazione e la complementarita' tra i Fondi, il coordinamento tra programmi nazionali e regionali e con i programmi dell'Obiettivo CTE, le complementarita' e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il PNRR. Nella proposta di Accordo sono delineate, altresi', le scelte strategiche per il rafforzamento della capacita' amministrativa per una efficace attuazione dei Fondi unitamente alle modalita' di utilizzo dell'assistenza tecnica, nonche' le sfide da affrontare per i territori caratterizzati da forte spopolamento attraverso la strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per i territori distanti dai centri urbani di offerta di servizi. E', inoltre, riportata una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui all'art. 15 del RDC e il contributo finanziario preliminare del FESR all'azione per il clima. Sul piano finanziario, la proposta di Accordo di partenariato indica, per le risorse UE assegnate all'Italia a valere sui fondi FESR, FSE Plus e FEAMPA la ripartizione finanziaria preliminare, articolata per Obiettivo di Policy e per l'assistenza tecnica, a livello nazionale e per categoria di regione ove pertinente, tenuto conto delle norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica. L'Accordo indica, inoltre, la dotazione finanziaria preliminare per l'obiettivo specifico JTF, ripartita tra risorse QFP 2021-2027 e NGEU. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate all'Italia a valere i sui Fondi FESR, FSE Plus e JTF e' pari a 42.179 milioni di euro per il periodo 2021-2027. L'importo delle risorse UE assegnate all'Italia per il FEAMPA e' pari a 518 milioni di euro per il periodo 2021-2027. Le dotazioni finanziarie di risorse UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui Fondi FESR e FSE Plus, a favore di ciascuna categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e piu' sviluppate), di ciascun territorio regionale (NUTS2), nonche' il riparto delle medesime risorse tra programmi nazionali e programmi regionali sono indicate nella tabella 1 in allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. L'Accordo di partenariato individua i Programmi nazionali e regionali dell'Obiettivo «Investimenti per la crescita e l'occupazione», incluso il programma nazionale JTF, nonche' il programma FEAMPA, con le rispettive dotazioni preliminari di risorse di contributo UE, articolate per Fondo e, ove pertinente, per categoria di regioni, e il corrispondente contributo di parte nazionale. Con riferimento all'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), l'Accordo riporta, come da previsione regolamentare, esclusivamente l'elenco dei programmi previsti. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate all'Italia per l'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e' pari a 947,7 milioni di euro. 2. Criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 indicati nell'Accordo di partenariato. In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, il cofinanziamento pubblico di parte nazionale dei programmi dell'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita (IOC) » (FESR, FSE Plus e JTF), dell'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea (CTE)», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III) e del programma nazionale FEAMPA e' assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui al citato art. 5 della legge n. 183 del 1987 nei limiti della dotazione del Fondo stesso, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Per i programmi a titolarita' di amministrazioni centrali (Programmi nazionali) dell'obiettivo IOC, per il programma nazionale FEAMPA e per i programmi CTE, il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale; per i programmi a titolarita' di regioni e province autonome (Programmi regionali) dell'obiettivo IOC, il Fondo di rotazione contribuisce per il 70 per cento del cofinanziamento pubblico di parte nazionale. All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore di ciascun programma si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 129/2000). Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 105 del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC, nonche' delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso regolamento, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettivita' degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie. 2.1 Programmazione FESR e FSE Plus dell'Obiettivo IOC La disponibilita' di risorse per il cofinanziamento nazionale pubblico alla programmazione dei Fondi strutturali 2021-2027, comprensivo di eventuali interventi complementari ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n.178 del 2020, e' stabilita, per distinte aree territoriali e nel rispetto delle previsioni regolamentari in ordine ai tassi di cofinanziamento da assicurare da parte dello Stato membro (RDC, art. 112), nella misura massima come di seguito indicato: regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia): per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 40 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale), ad eccezione del Programma nazionale innovazione, ricerca competitivita' per la transizione e digitalizzazione per il quale la misura massima e' stabilita nel 36,6 per cento, tenuto conto delle differenziazioni interne tra assi prioritari, e del Programma nazionale capacita' coesione, per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC, per cui la misura massima e' stabilita nel 70 per cento. La relativa copertura finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione; per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale) per la Regione Puglia e al 44,52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale) per le altre regioni meno sviluppate. La relativa copertura finanziaria e' posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi; regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria): per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale) e per il solo Programma nazionale capacita' coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del regolamento di Disposizioni comuni - RDC nella misura media massima dell'85,1 per cento con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione; per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria e' posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento e' posta a carico dei bilanci delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi; regioni piu' sviluppate (territori dell'Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano): per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale) e per il solo programma nazionale Capacita' coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del regolamento di disposizioni comuni - RDC nella misura media massima dell'82,3 per cento, con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione; per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria e' posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento e' posta a carico dei bilanci delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi. 2.2 Programmazione Just transition fund (JTF) Per il programma nazionale JTF, che verra' realizzato attraverso corrispondenti Piani territoriali per la giusta transizione nei territori dell'area del Sulcis Iglesiente (Regione Sardegna) e dell'area di Taranto (Regione Puglia), rientranti nelle regioni meno sviluppate, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione. 2.3 Programmi della cooperazione territoriale europea Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui e' parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III), il cofinanziamento nazionale e' stabilito, nel complesso, nella misura massima del 24 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale pubblico), che rappresenta il contributo italiano ai programmi da riportare nell'accordo sui contenuti di ciascun programma e sul relativo impegno al cofinanziamento di cui all'art. 16(5) del citato regolamento Interreg. 2021/1059. La copertura finanziaria del cofinanziamento nazionale e' posta a totale carico del Fondo di rotazione. Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresentante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le Autorita' di audit, in base all'art. 48 citato regolamento Interreg. 2021/1059. 2.4 Programmazione FEAMPA Per il Programma operativo nazionale FEAMPA, il cofinanziamento nazionale pubblico, per gli obiettivi specifici delle priorita' tese a: promuovere la pesca sostenibile ed il ripristino e la conservazione delle risorse biologie acquatiche, ad eccezione dell'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonche' l'affidabilita' dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera d) del citato regolamento UE n. 1139/2021; promuovere le attivita' di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunita' della pesca e dell'acquacoltura; rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari ed oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile, nonche' per gli interventi di Assistenza tecnica di cui all'art. 5 del citato regolamento UE n. 1139/2021 e' stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa totale pubblica (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione per gli interventi gestiti dallo Stato, mentre per quelli a gestione regionale il 70 per cento e' posto a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento e' posta a carico dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale e' posta a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma. Per l'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonche? l'affidabilita? dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera d), del citato regolamento UE n. 1139/2021, il cofinanziamento nazionale pubblico e' pari al 30 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale obiettivo specifico e' a carico del bilancio dell'Amministrazione titolare del Programma. 3. Interventi e Programmi complementari Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183, del 1987, art. 5, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita' quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi fissati dalla presente delibera e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei per il periodo di programmazione 2021-2027, nei termini successivamente indicati. Le risorse del citato Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione, con decisione della Commissione europea, di programmi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore alla misura massima stabilita dalla presente delibera concorrono al finanziamento di interventi complementari destinati ai medesimi territori. Per programmi complementari a titolarita' delle regioni tali risorse concorrono, per la quota di finanziamento gia' a carico del citato Fondo, nei limiti della differenza tra la misura massima di cofinanziamento nazionale stabilita dalla presente delibera, e, rispettivamente, il 32 per cento di cofinanziamento nazionale per la Regione Puglia, il 30 per cento di cofinanziamento nazionale per le altre regioni della categoria meno sviluppate e il 45 per cento per le regioni della categoria in transizione. Al fine di massimizzare le risorse destinabili ai programmi complementari di cui al presente comma, le regioni interessate possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. I programmi complementari di cui al precedente periodo concorrono al perseguimento delle finalita' strategiche dei fondi strutturali della programmazione 2021-2027 consentendo sia l'attuazione di interventi addizionali e omogenei a quelli gia' previsti dai programmi cofinanziati (anche quale necessario overbooking), sia interventi non omogenei ma funzionali alle finalita' dei programmi cofinanziati, sia interventi ulteriori comunque finalizzati a obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, e sono adottati con delibera di questo Comitato su iniziativa delle regioni interessate, previa istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Autorita' politica per il sud e la coesione territoriale. Con successiva delibera di questo Comitato, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, sono definiti, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Autorita' politica per il sud e la coesione territoriale in base a istruttoria tecnica del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contenuti, le finalita', gli interventi ammissibili, i criteri attuativi e i requisiti di condivisione e sorveglianza partenariale (attraverso un Comitato di sorveglianza) idonei ad assicurare una efficace programmazione e attuazione dei programmi e interventi complementari. Appositi programmi complementari a titolarita' di amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi contabili e di gestione e controllo dei programmi 2021/2027, nonche' per lo svolgimento delle attivita' a sostegno della governance di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. Ulteriori interventi complementari, nei limiti complessivi della disponibilita' del Fondo di rotazione, potranno essere definiti nel rispetto della originaria destinazione territoriale delle risorse. L'esecuzione dei programmi e interventi complementari si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarita' delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi e gli interventi complementari includono la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo. Le amministrazioni titolari dei programmi e interventi complementari assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE secondo le disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027. 4. Riepilogo delle dotazioni finanziarie La dotazione finanziaria complessiva massima del cofinanziamento nazionale, comprensiva di eventuali interventi e programmi complementari, con la relativa ripartizione per tipologia di programmi e per aree territoriali, e' indicata nella tabella 2 in nell'allegato 1 alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante. Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento nazionale a favore dei programmi europei 2021-2027, da porre a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987 e dei bilanci delle regioni e delle provincie autonome, sara' stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla presente delibera, in occasione dell'adozione dei singoli programmi nazionali e regionali. 5. Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo dei programmi 2021-2027 Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 devono assicurare adeguati Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) ai sensi delle disposizioni rilevanti del detto regolamento. Nell'allegato 2 della presente delibera, che ne costituisce parte integrante, sono presentante le rilevanti indicazioni per ciascun programma e l'organizzazione complessiva a livello nazionale per l'adeguato e efficace assolvimento delle funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi e alle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 55, della citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla presente delibera. Roma, 22 dicembre 2021 Il Presidente: Draghi Il segretario: Tabacci Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 631