La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e principi
1. Fatta salva la facolta' per gli imprenditori agricoli di
svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge e' volta a
valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da
parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi
di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o
vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili
da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti
principi:
a) principio della salubrita': la sicurezza igienico-sanitaria
dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle
aziende sanitarie locali;
b) principio della localizzazione: la possibilita' di
commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano
esclusivamente dalla propria produzione primaria;
c) principio della limitatezza: la possibilita' di produrre e
commercializzare esclusivamente ridotte quantita' di alimenti in
termini assoluti;
d) principio della specificita': la possibilita' di produrre e
commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate
dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.
2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole
produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i
prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti
dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o
allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza
dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso
un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantita' in
termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al
consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la
sede di produzione e delle province contermini.
3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3,
lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta
di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e
di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di
selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali
provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali
regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che
abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la
sede di produzione o delle province contermini.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita'.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche
per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita', i medesimi soggetti di cui al comma 1
possono altresi' vendere direttamente al dettaglio in tutto
il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e
alimentari, appartenenti ad uno o piu' comparti agronomici
diversi da quelli dei prodotti della propria azienda,
purche' direttamente acquistati da altri imprenditori
agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti
provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente
rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti
acquistati da altri imprenditori agricoli.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo
ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima
comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria
nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita
esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a
carattere religioso, benefico o politico o di promozione
dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la
comunicazione di inizio attivita'.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio
elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio
della comunicazione al comune del luogo ove ha sede
l'azienda di produzione.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n.
114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
euro per le societa', si applicano le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo
34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o
trasformati, gia' pronti per il consumo, mediante
l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilita'
dell'impresa agricola, anche in modalita' itinerante su
aree pubbliche o private, nonche' il consumo immediato dei
prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli
arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e
con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere
igienico-sanitario.
8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti
agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio
di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e
puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a
prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in
cui sono ubicati i locali a cio' destinati.».
- Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile2004, recante
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. Il
testo del regolamento e' stato sostituito con rettifica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25
giugno 2004, n. L 226.