IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2012, n. 2707,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 271 del 20 novembre 2012, successivamente confermato, con il quale
e'  stato  riconosciuto  il  Consorzio  tutela  del  vino  Conegliano
Valdobbiadene Prosecco  ed  attribuito  per  un  triennio  al  citato
consorzio di tutela l'incarico a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi relativi alla DOCG «Conegliano Valdobbiadene
- Prosecco»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la  verifica  della  sussistenza
del  requisito  della  rappresentativita',  effettuata  con   cadenza
triennale,  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio tutela del vino Conegliano
Valdobbiadene Prosecco, approvato  da  questa  amministrazione,  deve
essere sottoposto alla verifica di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del
citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio  tutela  del  vino
Conegliano Valdobbiadene Prosecco, deve ottemperare alle disposizioni
di cui alla legge n. 238 del  2016  ed  al  decreto  Ministeriale  18
luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio tutela  del  vino  Conegliano
Valdobbiadene Prosecco puo' adeguare  il  proprio  statuto  entro  il
termine indicato all'art. 3, comma 3 del  decreto  dipartimentale  12
maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il  Consorzio  tutela  del  vino
Conegliano   Valdobbiadene   Prosecco   richiede   il    conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e  4
della legge  12  dicembre  2016,  n.  238  per  la  DOCG  «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco»; 
  Considerato  che  il   Consorzio   tutela   del   vino   Conegliano
Valdobbiadene Prosecco ha dimostrato la rappresentativita' di cui  al
comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238  del  2016  per  la  DOCG
«Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco».  Tale  verifica  e'   stata
eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota  recante
il  numero  di   protocollo   S13/2022/645   dell'8   febbraio   2022
dall'organismo  di  controllo,  Valoritalia  S.r.l.,  autorizzato   a
svolgere l'attivita'  di  controllo  sulla  citata  denominazione  di
origine; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela del  vino  Conegliano  Valdobbiadene  Prosecco  a
svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,   vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del  2016,  sulla
DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 31 ottobre 2012, n. 2707,  al  Consorzio  tutela
del vino  Conegliano  Valdobbiadene  Prosecco,  con  sede  legale  in
Localita' Solighetto - Pieve di Soligo (TV), piazza Liberta', n. 7  -
Villa   Brandolini,   a   svolgere   le   funzioni   di   promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della
legge n.  238  del  2016,  sulla  DOCG  «Conegliano  Valdobbiadene  -
Prosecco». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
31 ottobre 2012, n.  2707,  puo'  essere  sospeso  con  provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita  dei  requisiti  previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e  dal  decreto  ministeriale  18  luglio
2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 14 febbraio 2022 
 
                                        Il direttore generale: Gerini