IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto, in particolare,  l'Investimento  2.2  «Partenariati  per  la
ricerca e l'innovazione - Horizon europe», previsto nell'ambito della
missione 4  «Istruzione  e  ricerca»,  componente  2  «Dalla  ricerca
all'impresa» del predetto Piano; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 e  gli  atti  delegati  della
Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i  criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini  un
danno significativo (DNSH, «Do no  significant  harm»),  contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e  riduzione  degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art.  17  del  medesimo
regolamento (UE); 
  Vista la comunicazione della  Commissione  (UE)  n.  2021/C  58/01,
recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione  del  principio  «non
arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del  regolamento   sul
dispositivo per la ripresa e  la  resilienza»,  che  all'Allegato  II
indica gli elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH; 
  Visto il regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 2021/523 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma  InvestEU  e  che
modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e che all'Allegato V, punto  B
elenca le attivita' che sono escluse dal Fondo InvestEU; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging) e gli Allegati VI e VII  al  regolamento  (UE)  12  febbraio
2021, n. 2021/241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per
il calcolo del sostegno agli  obiettivi  in  materia  di  cambiamenti
climatici, agli  obiettivi  ambientali  ed  il  coefficiente  per  il
calcolo del sostegno  alla  transizione  digitale,  il  principio  di
parita' di genere,  l'obbligo  di  protezione  e  valorizzazione  dei
giovani ed il superamento del divario territoriale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106  della  Commissione
del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare,  l'art.  20  che
prevede che i  costi  indiretti  possano  essere  calcolati  mediante
l'applicazione  di  un  tasso  forfettario  stabilito   conformemente
all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013; 
  Visto il regolamento (UE) del 28  aprile  2021,  n.  2021/695,  che
istituisce il programma quadro di  ricerca  e  innovazione  Orizzonte
europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che
abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; 
  Visti, in particolare, l'art. 6, comma 8, del regolamento (UE)  del
28 aprile 2021, n. 2021/695, che stabilisce  che  «Le  attivita'  del
programma  sono  realizzate  in  primo  luogo  attraverso  inviti   a
presentare  proposte  aperti  e  competitivi,  anche  nel  quadro  di
missioni e  di  partenariati  europei»,  e  l'art.  10  dello  stesso
regolamento, che individua le  forme  di  partecipazione  dell'Unione
europea ai partenariati  europei  e  le  caratteristiche  che  questi
devono avere; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.
2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede gli importi dei costi
ammissibili  possono  essere  calcolati  conformemente  alle  opzioni
semplificate in materia di costi previste  dal  regolamento  (UE)  n.
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  a  condizione  che
l'operazione  sia  sovvenzionata  almeno  in  parte   da   un   fondo
dell'Unione  che  consente   il   ricorso   alle   suddette   opzioni
semplificate in materia di costi e che la  categoria  dei  costi  sia
ammissibile a norma della pertinente  disposizione  di  esenzione,  e
l'art. 25 e l'art.  25-quater  che  stabiliscono  le  condizioni  per
ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di
notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo,  nonche'  l'art.
25-bis in cui si definiscono  le  condizioni  di  ammissibilita'  dei
progetti che abbiano ricevuto il Marchio di eccellenza in  seguito  a
una valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa; 
  Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce una
Struttura  dirigenziale  di  livello  generale  istituita  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  con  compiti  di   coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto
di contatto nazionale per l'attuazione del Piano; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito  in  legge
29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento  delle  procedure»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  agosto   2021   e   successive
modificazioni ed integrazioni  che  assegna  le  risorse  finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e  resilienza  (PNRR),  finanziato  dall'Unione  europea-Next
generation EU; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera g-bis  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50  che  disciplina  il  principio  di
unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun  dato  e'  fornito  una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo'  essere  richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso  disponibile  dal  sistema
informativo ricevente; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visti gli obblighi di assicurare  il  conseguimento  dei  target  e
degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, quali  l'obiettivo  di
assegnare almeno 205 progetti presentati dalle imprese aggiudicatarie
di partenariato Horizon Europe entro dicembre 2025 (target M4C2-2)  e
che essi presentino un investimento privato corrispondente dai 23  ai
286 milioni di euro a dicembre 2026 (target M4C2-00-ITA-28); 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  amministrazione,
riportati nella tabella B allegata al  decreto  del  Ministero  delle
economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero delle economie
e delle finanze del 6  agosto  2021  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  prevede  che  «Le  singole   amministrazioni   inviano,
attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'art. 1, comma 1043, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e
secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i  dati  relativi  allo
stato  di  attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti  ed  il
raggiungimento dei connessi traguardi  ed  obiettivi  al  fine  della
presentazione, alle scadenze previste, delle richieste  di  pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del  regolamento  (UE)
n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio
2021, tenuto conto anche di  quanto  concordato  con  la  Commissione
europea»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  29  ottobre  2021,  n.  25  recante
«Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Rilevazione
periodica avvisi,  bandi  e  altre  procedure  di  attivazione  degli
investimenti»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  Istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
  Vista la circolare  del  18  gennaio  2022,  n.  4,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021
- Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare  del  24  gennaio  2022,  n.  6,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza  (PNRR)  -  Servizi   di   assistenza   tecnica   per   le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Vista la circolare del  10  febbraio  2022,  n.  9  recante  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che,
all'art. 181, comma 1, stabilisce che «L'Unione e  gli  Stati  membri
coordinano  la  loro  azione  in  materia  di  ricerca   e   sviluppo
tecnologico per  garantire  la  coerenza  reciproca  delle  politiche
nazionali  e  della  politica  dell'Unione.»  e  che,  all'art.   187
stabilisce che «L'Unione europea  (UE)  puo'  creare  imprese  comuni
(Joint undertaking - JU) o qualsiasi altra struttura  necessaria  per
l'esecuzione  dei  programmi  di  ricerca,  sviluppo  tecnologico   e
dimostrazione dell'Unione» attraverso la promozione delle  Iniziative
tecnologiche  congiunte  (Joint  technology  initiatives   -   JTIs),
finalizzate al sostegno  della  ricerca  cooperativa  in  Europa  nei
settori di  importanza  strategica  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo
tecnologico,  che  richiedono  la   mobilitazione   di   risorse   ed
investimenti ingenti, sia pubblici che privati, per la  realizzazione
di obiettivi ambiziosi e su larga scala; 
  Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021,  n.  2021/2085  del
Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito  di  Orizzonte
Europa, che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n.  557/2014,
(UE) n. 558/2014,  (UE)  n.  559/2014,  (UE)  n.  560/2014,  (UE)  n.
561/2014 e (UE) n. 642/2014; 
  Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021,  n.  2021/2085  del
Consiglio  che  istituisce  l'impresa  comune  KDT  JU  (Key  digital
technologies joint undertaking - Impresa comune «Tecnologie  digitali
fondamentali»); 
  Tenuto conto che l'Iniziativa tecnologica congiunta KDT rappresenta
il pilastro portante della strategia industriale dell'Unione  europea
nel campo  dell'elettronica,  intesa  a  contribuire,  attraverso  il
finanziamento di progetti innovativi, sia  a  rafforzare  l'autonomia
strategica  dell'Unione  in   materia   di   componenti   e   sistemi
elettronici, per sostenere  le  esigenze  future  delle  industrie  e
dell'economia in generale, sia a contribuire a raddoppiare il  valore
della progettazione e produzione di componenti e sistemi  elettronici
in Europa entro il 2030, agevolando la partecipazione di quanti  sono
impegnati nella ricerca e nell'innovazione; 
  Visto che la predetta impresa comune KDT, nel corso dell'anno 2021,
ha lanciato i bandi «KDT JU Calls 2021»; 
  Considerato che nell'ambito del PNRR sono stati destinati 200M€ per
i partenariati-Horizon Europe, tra i quali rientra KDT JU; 
  Considerata  l'esigenza  di  sostenere,  nell'attuale   congiuntura
economica, la  competitivita'  di  specifici  ambiti  territoriali  o
settoriali attraverso un intervento in grado di sviluppare condizioni
favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione e di
promuovere relazioni piu' strette tra la comunita' dei ricercatori  e
l'industria,  contribuendo  a  stimolare  l'innovazione   scientifica
tecnologica  in  modo  da  conseguire  una   crescita   intelligente,
sostenibile e inclusiva nell'Unione europea; 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Considerato che il suddetto decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A)  al  Ministero  dello
sviluppo economico 200.000.000,00 euro nell'ambito della misura  M4C2
- Investimento 2.2 Investimenti in partenariati -  Horizon  Europe  -
del PNRR; 
  Ritenuto opportuno, per quanto sopra  esposto,  di  destinare  euro
10.000.000,00, per sostenere le progettualita' delle imprese italiane
selezionate nelle summenzionate  call  emanate  nel  corso  del  2021
dall'impresa   comune   KDT,   a   valere   sulle    risorse    PNRR-
partenariati-Horizon Europe; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di organismo di ricerca; 
    b) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra  almeno  due
soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle  condizioni  di
cui all'art. 2359 del codice civile  o  che  non  siano  partecipate,
anche cumulativamente o per via  indiretta,  per  almeno  il  25  per
cento, da  medesimi  altri  soggetti,  finalizzata  allo  scambio  di
conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune
basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono
di  comune  accordo  la  portata  del  progetto  di   collaborazione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne  condividono  i  rischi  e  i
risultati; 
    c) «istituzioni UE»: qualsiasi organismo, istituzione  o  impresa
comune che opera a livello centralizzato per l'Unione europea; 
    d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    e)  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR):   Piano
nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea
ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 2021/241 
    f) KDT JU: Key digital technologies joint undertaking  -  Impresa
comune «Tecnologie digitali fondamentali»; 
    g)  missione:  risposta,  organizzata   secondo   macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (Digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; istruzione  e  ricerca;  inclusione  e
coesione; salute); 
    h) componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme  e  priorita'  di  investimento  correlate  ad   un'area   di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
    i) misura del PNRR: specifici investimenti e/o  riforme  previste
dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  realizzati  attraverso
l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati; 
    l) progetto o intervento:  insieme  di  attivita'  e/o  procedure
selezionato e finanziato  nell'ambito  di  una  misura  del  Piano  e
identificato  attraverso  un  Codice  unico  di  progetto  (CUP).  Il
progetto  contribuisce  alla  realizzazione  degli  obiettivi   della
Missione e rappresenta la principale entita' del  monitoraggio  quale
unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica; 
    m)  principio  «DNSH»:  il  principio  «non  arrecare  un   danno
significativo», definito all'art. 17, regolamento (UE)  n.  2020/852;
tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a
tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
    n) target: traguardo  quantitativo  da  raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato; 
    o) Milestone: traguardo qualitativo da  raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale; 
    p) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    q) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del regolamento GBER; 
    r) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
      rendicontazione delle spese: attivita' necessaria a  comprovare
la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 
      rendicontazione dei milestone e target: attivita' finalizzata a
fornire elementi comprovanti il raggiungimento  degli  obiettivi  del
Piano (milestone e target, UE e nazionali).  Non  e'  necessariamente
legata all'avanzamento finanziario del progetto; 
    s) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    t) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    u)  «tecnologie  abilitanti  fondamentali»:  le  tecnologie   del
Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione
di cui alla  comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2011)808
definitivo del 30 novembre 2011)  riportate  nell'allegato  n.  1  al
presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di  conoscenza
e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di
innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti  di
lavoro altamente qualificati; 
    v) «Marchio di eccellenza»: marchio di qualita'  attribuito  alle
proposte progettuali presentate a  valere  sul  programma  quadro  di
ricerca e innovazione «Orizzonte Europa», che hanno superato tutte le
soglie di valutazione stabilite nel programma, ma  non  hanno  potuto
essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente e
che, tuttavia, potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di  altre
fonti di finanziamento dell'Unione europea o nazionali; 
    z)  Orizzonte  Europa»:  il  programma  quadro   di   ricerca   e
innovazione di cui al regolamento (UE) n. 2021/695; 
    aa) «Progetti marchio di eccellenza»: i  progetti  di  ricerca  e
sviluppo delle imprese italiane presentati  a  valere  sul  programma
quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» che hanno ricevuto
il marchio di qualita' che ne attesta  il  superamento  di  tutte  le
soglie di valutazione, ma che non sono stati finanziati per  mancanza
di un'adeguata copertura finanziaria; 
    ab) NextGenerationEU: strumento  temporaneo  per  la  ripresa  da
oltre 800 miliardi di euro, che ha lo scopo di contribuire a riparare
i danni economici e  sociali  immediati  causati  dalla  pandemia  di
coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 piu' verde,  digitale,
resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.