La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 Deleghe al Governo: oggetto e principi e criteri direttivi generali 
 
  1. La presente legge contiene disposizioni di delega al Governo per
l'adozione, il riordino e il potenziamento di  disposizioni  volte  a
sostenere la genitorialita' e la funzione sociale ed educativa  delle
famiglie, per contrastare la denatalita', per valorizzare la crescita
armoniosa e inclusiva  dei  bambini  e  dei  giovani,  per  sostenere
l'indipendenza e l'autonomia  finanziaria  dei  giovani  nonche'  per
favorire la conciliazione della  vita  familiare  con  il  lavoro  di
entrambi i genitori  e  per  sostenere,  in  particolare,  il  lavoro
femminile. 
  2. Nell'esercizio delle deleghe di cui  al  comma  1  del  presente
articolo, oltre ai principi e criteri direttivi  specifici  stabiliti
dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, il Governo si attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi generali: 
    a) assicurare l'applicazione universale di benefici economici  ai
nuclei  familiari  con   figli   a   carico,   secondo   criteri   di
progressivita'   basati   sull'applicazione   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresi'  conto  del
numero dei figli a carico; 
    b)  promuovere  la  genitorialita'  e  la  parita'  tra  i  sessi
all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e
agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e  l'equa
condivisione dei carichi di  cura  tra  i  genitori,  incentivare  il
lavoro  del  secondo  percettore  di  reddito  nonche'  favorire  con
strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del  lavoro,  in
particolare dopo la maternita', nel rispetto della normativa  europea
sugli aiuti di Stato; 
    c) affermare il valore sociale delle  attivita'  educative  e  di
apprendimento,  anche  non  formale,   dei   figli,   attraverso   il
riconoscimento di agevolazioni fiscali,  esenzioni,  deduzioni  dalla
base imponibile o detrazioni dall'imposta sul  reddito  in  relazione
alle spese sostenute dalle famiglie  ovvero  attraverso  la  messa  a
disposizione di un credito o di una somma di  denaro  vincolati  allo
scopo; 
    d)  prevedere  l'introduzione   di   misure   organizzative,   di
comunicazione e di semplificazione che  favoriscano  l'individuazione
dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi, anche con
riguardo ai servizi offerti da enti del  Terzo  settore  disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dando
attuazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124; 
    e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a)  a  d)
siano attuate tenendo conto dell'eventuale condizione di  disabilita'
delle persone presenti all'interno del nucleo familiare; 
    f) abolire o modificare le misure a  sostegno  delle  famiglie  e
della genitorialita' vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi
previsti ai sensi degli articoli 2,  3,  4,  5  e  6  secondo  quanto
previsto dall'articolo 8; 
    g) assicurare il monitoraggio e la  verifica  dell'impatto  degli
interventi previsti dalla  presente  legge  da  parte  dell'organismo
aperto alla partecipazione delle associazioni familiari  maggiormente
rappresentative, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
i), della legge 1° aprile 2021, n. 46. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, reca il
          Codice del Terzo settore, a norma  dell'art.  1,  comma  2,
          lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
              - La legge 7 agosto  2015,  n.  124,  reca  Deleghe  al
          Governo    in    materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera i),
          della legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega  al  Governo  per
          riordinare, semplificare e potenziare le misure a  sostegno
          dei  figli  a   carico   attraverso   l'assegno   unico   e
          universale): 
              «Art. 1 (Oggetto della  delega  e  principi  e  criteri
          direttivi generali). - 1. (Omissis). 
              2. Oltre ai principi e criteri direttivi  specifici  di
          cui all'art. 2, i decreti legislativi di  cui  al  comma  1
          osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)-h) (omissis); 
                i)   e'   istituito   un   organismo   aperto    alla
          partecipazione delle  associazioni  familiari  maggiormente
          rappresentative,  al  fine  di  monitorare  l'attuazione  e
          verificare  l'impatto  dell'assegno  di  cui  al  comma  1.
          Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni
          di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque
          denominati. 
              3. (Omissis).».