La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Deleghe al Governo: oggetto e principi e criteri direttivi generali 1. La presente legge contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialita' e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalita', per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonche' per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile. 2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi specifici stabiliti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressivita' basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresi' conto del numero dei figli a carico; b) promuovere la genitorialita' e la parita' tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonche' favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternita', nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato; c) affermare il valore sociale delle attivita' educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo; d) prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124; e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) siano attuate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilita' delle persone presenti all'interno del nucleo familiare; f) abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialita' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 secondo quanto previsto dall'articolo 8; g) assicurare il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell'organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 1° aprile 2021, n. 46.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, reca il Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. - La legge 7 agosto 2015, n. 124, reca Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale): «Art. 1 (Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali). - 1. (Omissis). 2. Oltre ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'art. 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali: a)-h) (omissis); i) e' istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. (Omissis).».