IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e' stato ridenominato
«Ministero della transizione ecologica» e sono state definite le
relative funzioni e i relativi compiti;
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole
e medie imprese;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1,
commi 698 che, al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilita'
sostenibile attraverso la definizione di processi di ottimizzazione
della logistica in ambito urbano, riconosce alle microimprese e alle
piccole imprese che svolgono attivita' di trasporto merci urbano di
ultimo miglio, un credito d'imposta annuo nel limite massimo
complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nella misura
massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per
l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino a un
importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa
beneficiaria, demandando a un decreto del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e il Ministro dell'economia e delle finanze, la
definizione dei criteri e delle modalita' di applicazione e fruizione
del suddetto credito d'imposta, anche con riguardo all'ammontare
dello stesso;
Visto il comma 699 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, che
subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Considerato che il citato comma 698 dell'art. 1 della legge n. 178
del 2020 conferisce un'agevolazione di modico valore, in quanto di
importo massimo non superiore ai 2.000 euro per ciascuna impresa
beneficiaria;
Ritenuto opportuno, tenuto conto delle sopra descritte
caratteristiche dell'agevolazione e delle conseguenti esigenze di
semplificazione procedurale, far ricadere il credito d'imposta di cui
all'art. 1, comma 698, della legge n. 178 del 2020 nell'ambito di
applicazione dei regolamenti «de minimis», anziche' procedere alla
notifica prevista dal comma 699 del medesimo art. 1;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Considerato che il credito di imposta previsto dall'art. 1, comma
698 della legge n. 178/2020 rientra nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 1407/2013 e trattasi, pertanto, di misura esente
dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52 che ha istituito il «Registro nazionale degli
aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017;
Riscontrata la mancanza, a livello normativo, della definizione di
«cargo bike», quale velocipede che consente il trasporto di persone o
merci, e alle relative caratteristiche tecniche;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e, in particolare, l'art. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» e, in
particolare, l'art. 109, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 17, il quale prevede la compensabilita' di
crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
«Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra
l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche
in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e
sostegno della domanda in particolari settori» e, segnatamente,
l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e, in particolare, gli articoli 12,
15, 68 e 69;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare,
l'art. 19, comma 5, in base al quale «le amministrazioni dello Stato
cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e
neutralita' tecnologica;
Considerato che esistono gia' piattaforme sviluppate da altre
amministrazioni pubbliche e che le stesse sono funzionali al
riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e
cargo bike a pedalata assistita, quindi tali da poter essere
adattate, in una logica di riuso di programmi informatici o di parti
di essi, per le finalita' di cui al presente decreto;
Considerata la piattaforma PA digitale realizzata a favore delle
pubbliche amministrazioni dall'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (di seguito
«Invitalia»), che consente l'accesso alle misure di incentivazione e
di sostegno rivolte al mondo produttivo attraverso un sistema
flessibile e configurabile in grado di assicurare un adeguato
trattamento dei dati da parte della singola amministrazione titolare,
l'identificazione certa del proponente e la verifica dei suoi dati
anagrafici e di firma, compreso l'accertamento in tempo reale della
posizione dell'impresa presso il registro delle imprese ove previsto,
nonche' sicurezza, integrita' e immodificabilita' dell'istanza;
Ritenuto pertanto di doversi avvalere, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 78/2009, di
societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle
stesse l'esecuzione delle attivita' connesse alla gestione
dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 698, della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze
espresso con nota del 3 gennaio 2022;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili espresso con nota del 21 gennaio 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di
applicazione e fruizione dell'incentivo per l'acquisto di cargo bike
e cargo bike a pedalata assistita di cui all'art. 1, comma 698, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, anche con riguardo all'ammontare del
credito d'imposta spettante.
2. L'incentivo e' finalizzato a promuovere nuovi sistemi di
mobilita' sostenibile, attraverso la definizione di processi di
ottimizzazione della logistica in ambito urbano.