IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e'  stato  ridenominato
«Ministero della transizione ecologica»  e  sono  state  definite  le
relative funzioni e i relativi compiti; 
  Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea  del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,  piccole
e medie imprese; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 698 che, al fine  di  promuovere  nuovi  sistemi  di  mobilita'
sostenibile attraverso la definizione di processi  di  ottimizzazione
della logistica in ambito urbano, riconosce alle microimprese e  alle
piccole imprese che svolgono attivita' di trasporto merci  urbano  di
ultimo  miglio,  un  credito  d'imposta  annuo  nel  limite   massimo
complessivo di 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  nella  misura
massima del 30 per cento delle  spese  sostenute  e  documentate  per
l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino a  un
importo  massimo  annuale  di  2.000  euro   per   ciascuna   impresa
beneficiaria, demandando a un decreto del Ministro della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e il Ministro dell'economia e delle finanze, la
definizione dei criteri e delle modalita' di applicazione e fruizione
del suddetto credito  d'imposta,  anche  con  riguardo  all'ammontare
dello stesso; 
  Visto il comma 699 dell'art. 1 della legge n.  178  del  2020,  che
subordina  l'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   698
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Considerato che il citato comma 698 dell'art. 1 della legge n.  178
del 2020 conferisce un'agevolazione di modico valore,  in  quanto  di
importo massimo non superiore ai  2.000  euro  per  ciascuna  impresa
beneficiaria; 
  Ritenuto   opportuno,   tenuto   conto   delle   sopra    descritte
caratteristiche dell'agevolazione e  delle  conseguenti  esigenze  di
semplificazione procedurale, far ricadere il credito d'imposta di cui
all'art. 1, comma 698, della legge n. 178  del  2020  nell'ambito  di
applicazione dei regolamenti «de minimis»,  anziche'  procedere  alla
notifica prevista dal comma 699 del medesimo art. 1; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli  107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli  107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Considerato che il credito di imposta previsto dall'art.  1,  comma
698 della legge n. 178/2020 rientra nell'ambito di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 e trattasi, pertanto, di misura  esente
dall'obbligo di notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 che ha istituito il «Registro nazionale  degli
aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, recante  «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017; 
  Riscontrata la mancanza, a livello normativo, della definizione  di
«cargo bike», quale velocipede che consente il trasporto di persone o
merci, e alle relative caratteristiche tecniche; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e, in particolare, l'art. 50; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante  «Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi»  e,  in
particolare, l'art. 109, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art.  17,  il  quale  prevede  la  compensabilita'  di
crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
«Disposizioni  urgenti  tributarie  e  finanziarie  in   materia   di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,  tra
l'altro, nella forma dei  cosiddetti  "caroselli"  e  "cartiere",  di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria  anche
in  adeguamento  alla  normativa  comunitaria,  di  destinazione  dei
gettiti recuperati al finanziamento  di  un  Fondo  per  incentivi  e
sostegno della  domanda  in  particolari  settori»  e,  segnatamente,
l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero  nei  casi  di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e, in particolare,  gli  articoli  12,
15, 68 e 69; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in  particolare,
l'art. 19, comma 5, in base al quale «le amministrazioni dello  Stato
cui sono attribuiti per legge fondi o  interventi  pubblici,  possono
affidarne  direttamente  la  gestione,  nel  rispetto  dei   principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale  interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo
analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  svolgono  la
propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»; 
  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e
neutralita' tecnologica; 
  Considerato che  esistono  gia'  piattaforme  sviluppate  da  altre
amministrazioni  pubbliche  e  che  le  stesse  sono  funzionali   al
riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di cargo  bike  e
cargo  bike  a  pedalata  assistita,  quindi  tali  da  poter  essere
adattate, in una logica di riuso di programmi informatici o di  parti
di essi, per le finalita' di cui al presente decreto; 
  Considerata la piattaforma PA digitale realizzata  a  favore  delle
pubbliche amministrazioni  dall'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.a.  (di  seguito
«Invitalia»), che consente l'accesso alle misure di incentivazione  e
di  sostegno  rivolte  al  mondo  produttivo  attraverso  un  sistema
flessibile  e  configurabile  in  grado  di  assicurare  un  adeguato
trattamento dei dati da parte della singola amministrazione titolare,
l'identificazione certa del proponente e la verifica  dei  suoi  dati
anagrafici e di firma, compreso l'accertamento in tempo  reale  della
posizione dell'impresa presso il registro delle imprese ove previsto,
nonche' sicurezza, integrita' e immodificabilita' dell'istanza; 
  Ritenuto pertanto di  doversi  avvalere,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 19, comma  5  del  decreto-legge  n.  78/2009,  di
societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle
stesse  l'esecuzione   delle   attivita'   connesse   alla   gestione
dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 698, della legge 30  dicembre
2020, n. 178; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
espresso con nota del 3 gennaio 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili espresso con nota del 21 gennaio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
applicazione e fruizione dell'incentivo per l'acquisto di cargo  bike
e cargo bike a pedalata assistita di cui all'art. 1, comma 698, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, anche con riguardo all'ammontare  del
credito d'imposta spettante. 
  2.  L'incentivo  e'  finalizzato  a  promuovere  nuovi  sistemi  di
mobilita' sostenibile,  attraverso  la  definizione  di  processi  di
ottimizzazione della logistica in ambito urbano.