Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Azzeramento degli oneri di sistema
per il secondo trimestre 2022
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le
aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per
altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre
2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate
alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche
connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1 e 2 del presente articolo)),
pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA),
entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.