La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Facolta' di  iscrizione  contemporanea  a  due  corsi  di  istruzione
                            universitaria 
 
  1. Ciascuno  studente  puo'  iscriversi  contemporaneamente  a  due
diversi corsi di laurea, di laurea  magistrale  o  di  master,  anche
presso piu' universita', scuole o istituti superiori  ad  ordinamento
speciale. 
  2. Non e' consentita l'iscrizione  contemporanea  a  due  corsi  di
laurea o di laurea magistrale appartenenti alla  stessa  classe,  ne'
allo stesso corso di master, neanche presso due diverse  universita',
scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. 
  3. E' altresi' consentita l'iscrizione contemporanea a un corso  di
laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di
ricerca  o  di  specializzazione,   ad   eccezione   dei   corsi   di
specializzazione medica,  nonche'  l'iscrizione  contemporanea  a  un
corso  di  dottorato  di  ricerca  o  di  master  e  a  un  corso  di
specializzazione medica. 
  4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3  e'  consentita
presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere. 
  5.  Resta  fermo  l'obbligo  del  possesso  dei  titoli  di  studio
richiesti dall'ordinamento  per  l'iscrizione  ai  singoli  corsi  di
studio. 
  6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'Universita'  e  della  ricerca  22
ottobre  2004,  n.  270,  in  materia   di   criteri   generali   per
l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione  della
tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle universita'. 
  7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico  delle  leggi
sull'istruzione superiore, di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n.
1592, e' abrogato. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -   Il   decreto   del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'Universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,
          (Modifiche  al  regolamento   recante   norme   concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509)  e'  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266. 
              - Si  riporta  il  secondo  comma  dell'art.  142   del
          regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592  (Testo  unico  delle
          leggi sull'istruzione superiore),  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale 7 dicembre 1933, S.O. n. 283: 
                «Salvo il  disposto  dell'art.  39,  lettera  c),  e'
          vietata l'iscrizione contemporanea a diverse universita'  e
          a  diversi  istituti  d'istruzione  superiore,  a   diverse
          facolta' o scuole della stessa universita' o  dello  stesso
          istituto e a diversi corsi di laurea  o  di  diploma  della
          stessa facolta' o scuola.»