IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  Funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1792 del  13  novembre
2018, confermata con determina del direttore generale n.  1034  del'8
settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2,  lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245,  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata dal direttore generale  all'adozione  dei  provvedimenti  di
autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare  e  di
farmaci che rappresentano una  speranza  di  cura,  in  attesa  della
commercializzazione, per particolari e gravi  patologie,  nei  limiti
della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18
e 19 , lettera a)  del  decreto-legge  n.  269/2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n. 326/2003  e  dei  provvedimenti   per
l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno  2022,  in
virtu' della legge 25  febbraio  2022,  n.  15,  di  conversione  del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4bis, secondo cui anche se sussista altra alternativa
terapeutica   nell'ambito   dei   medicinali   autorizzati,    previa
valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  sono  inseriti
nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente  erogazione  a  carico
del Servizio sanitario nazionale, i  medicinali  che  possono  essere
utilizzati  per  un'indicazione   terapeutica   diversa   da   quella
autorizzata, purche' tale indicazione sia nota e conforme a  ricerche
condotte nell'ambito della comunita' medico-scientifica  nazionale  e
internazionale, secondo parametri di economicita' e appropriatezza; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA n. del 31 ottobre  2008,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2008, cosi' come prorogata
dalla determina AIFA 24  novembre  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e  modificata  dalla  determina
AIFA n. 931 del 5 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  214  del  15  settembre  2014,  di  inserimento  del   medicinale
Lenalidomide  (Revlimid),  nell'elenco  dei  medicinali  erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento  di
pazienti     anemici     trasfusione-dipendenti,     con     sindrome
mielodisplastica  a  rischio  basso  o  intermedio-1,  portatori   di
delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche; 
  Vista la determina  AIFA  del  18  maggio  2011,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale   n.   118   del   23   maggio   2011,   relativa
all'inserimento  del   medicinale   Lenalidomide,   nell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
per  il  trattamento  dei  linfomi  diffusi  a   grandi   cellule   B
recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici  per  i
quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non  candidabili  a
trapianto di cellule staminali autologhe  o  allogeniche,  e  per  il
trattamento dell'amiloidosi in pazienti gia' trattati con melphalan e
bortezomib (o in quelli che hanno controindicazioni a essere  esposti
a melphalan e/o bortezomib); 
  Vista la determina AIFA n. 93686 del  30  luglio  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021, di inserimento del
medicinale Lenalidomide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, al dosaggio di 10  mg  die,  nei  giorni  1-21
(cicli ventotto giorni) come  terapia  di  mantenimento  di  pazienti
adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a  trapianto
autologo di cellule staminali; 
  Visti i provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio
dei medicinali generici di lenalidomide; 
  Ritenuto  opportuno  consentire  la  prescrizione   di   medicinali
generici  a  base  di  Lenalidomide  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale  per  le  stesse  indicazioni  terapeutiche  gia'
incluse nell'elenco dei medicinali istituito ai sensi della legge  n.
648/1996 in relazione all'originator Revlimid; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione del 9, 10 e 11 marzo 2022 - stralcio verbale n. 65; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA dell'11 aprile 2022 n. 19; 
  Ritenuto, pertanto, di includere i medicinali generici  a  base  di
Lenalidomide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n.  648,  per  le  stesse  indicazioni  terapeutiche   gia'   incluse
nell'elenco dei medicinali istituito ai sensi della legge n. 648/1996
in relazione all'originator Revlimid; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  I medicinali generici a base  di  Lenalidomide  sono  inseriti,  ai
sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536, convertito dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco
istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco,  per
le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.