IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto l'art. 1, comma 113, legge 27 dicembre 2019, n. 160,  che  ha
previsto un complessivo  stanziamento  di  cinquantatre'  milioni  di
euro, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea
in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare
delle imprese attive sul territorio  italiano  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma  114,  secondo  e  terzo  periodo,  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche  ed  integrazioni,  che
prevede contributi pari a  cinquanta  milioni  di  euro  destinati  a
finanziare il ristoro delle rate di finanziamento  o  dei  canoni  di
leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra  il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020,  afferenti  gli  acquisti  di
veicoli nuovi di fabbrica di categoria  M2  ed  M3  ed  adibiti  allo
svolgimento del servizio di trasporto  di  passeggeri  su  strada  ai
sensi della legge 11 agosto 2003, n.  218,  effettuati,  anche  senza
provvedere  alla  radiazione   per   rottamazione   dei   veicoli   a
motorizzazione  termica  fino  a  euro  IV,  adibiti   al   trasporto
passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e  di  categoria  M2  o  M3,  a
partire dal 1° gennaio 2018 anche  mediante  contratti  di  locazione
finanziaria; 
  Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre
2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il  rilancio
dell'economia»; 
  Visto l'art. 1, commi 649 e 650, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,
che ha modificato l'art. 85, comma 1, decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, e l'art. 1, comma 114, secondo  periodo,  legge  27  dicembre
2019; 
  Considerato che il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  nelle
premesse  individua  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di
introdurre misure in materia di lavoro,  di  salute,  di  scuola,  di
autonomie locali,  di  sostegno  e  rilancio  dell'economia,  nonche'
misure finanziarie, fiscali  e  di  sostegno  a  diversi  settori  in
connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Considerato che, al fine di sostenere il  settore  dei  servizi  di
trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e'  istituito  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma  1,  lettera  b),
decreto-legge n. 104 del 2020, un fondo, con una dotazione  di  venti
milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle  rate  di
finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza  compresa,  anche
per effetto di dilazione, nel periodo emergenziale nell'anno 2020 per
la pandemia in atto (23 febbraio -  31  dicembre)  ed  afferenti  gli
acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio  2018,  anche  mediante
contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di  fabbrica  di
categoria M2 ed M3, da imprese esercenti detti servizi di  linea,  ai
sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero  sulla
base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, le disposizioni di attuazione del citato art.
85, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  sono
disciplinate con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 117,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di attuazione del citato  art.
1, commi 113 e 114, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
disciplinate con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Considerato che l'art. 1, comma 650, legge  30  dicembre  2020,  n.
178, ha modificato il secondo periodo dell'art. 1, comma  114,  legge
30 dicembre 2019, n. 160, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
prevedendo non piu' il solo  finanziamento  di  investimenti  avviati
nell'annualita' 2020, ma stabilendo che una quota  pari  a  cinquanta
milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113  sia
destinata al ristoro delle rate di  finanziamento  o  dei  canoni  di
leasing, con scadenza compresa anche per  effetto  di  dilazione  nel
periodo emergenziale per la pandemia in atto nel 2020 (23 febbraio  -
31 dicembre), concernenti gli acquisti di veicoli nuovi  di  fabbrica
di categoria M2 e M3  e  adibiti  allo  svolgimento  dei  servizi  di
noleggio con conducente, strumentali al settore turistico; 
  Visto il disposto dell'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto il disposto dell'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.
23, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  del  28  ottobre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021 recante «Misura per l'erogazione
di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore  delle  imprese
di  trasporto  di  persone  su  strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021; 
  Vista la decisione C (2021) 7425 final. con la quale la Commissione
UE ha autorizzato gli aiuti i cui alla misura in parola, prevista dal
decreto interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 433; 
  Ritenuto che e' opportuno redigere un decreto integrativo del  gia'
emanato decreto interministeriale n. 433 del 28 ottobre 2021 - stante
la perdurante crisi di liquidita'  economica  della  totalita'  delle
imprese di trasporto su strada di  persone,  rientranti  in  uno  dei
settori maggiormente colpiti dalla pandemia ancora  in  essere  -  al
fine di consentire alle predette imprese di ricevere  il  ristoro  di
rate scadute prima  di  produrre  la  quietanza  di  pagamento  delle
medesime; 
  Sentite le associazioni di categoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
  mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro  dell'economia  e
  delle finanze n. 433 del 28 ottobre 2021 
 
  1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
n. 433 del 28 ottobre 2021 e' modificato come segue: 
    a) il comma 4 dell'art. 2 e' cosi' sostituito: «4.  Salvo  quanto
previsto ai commi 5 e 6, a ciascuna impresa istante il ristoro di cui
ai commi 1  e  2  e'  erogabile  fino  a  concorrenza  delle  risorse
disponibili di cui ai medesimi commi 1 e 2.»; 
    b) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: 
    «Art.  3-bis -  Imprese  che  hanno  esercitato  delle   facolta'
previste dai decreti-legge numeri 18/2020, 23/2020 e 73/2021. 
  1. Il ristoro di cui all'art. 2 e' erogato  sulla  base  di  quanto
previsto alle lettere a), b), d) ed e), comma 1, art. 3, nel caso  in
cui l'impresa istante il ristoro di cui all'art.  2,  commi  1  e  2,
abbia esercitato la facolta' prevista da: 
    l'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e l'art. 16 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
    l'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 le quietanze delle rate e dei canoni,
aventi importo pari a ristoro del contributo concesso, sono  prodotte
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili entro
i termini individuati dal decreto direttoriale  di  cui  all'art.  3,
comma 3, a pena di revoca del contributo concesso».