IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione  delle  persone  durante  la  pandemia  di  COVID-19,  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  Paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, gli articoli 9 e seguenti; 
  Visto, in particolare, l'art. 10-bis del  citato  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, recante «Disciplina del potere di  ordinanza  del
Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale
e per la adozione di linee guida e protocolli connessi  all'emergenza
COVID-1», come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022,  dall'art.
3 del decreto-legge 24 marzo 2022,  n.  24,  il  quale  prevede  che:
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23  dicembre
1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino  al  31  dicembre
2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza  e  in
relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con
propria  ordinanza:  (...)  b)  sentiti  i  Ministri  competenti  per
materia, puo'  introdurre  limitazioni  agli  spostamenti  da  e  per
l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi
spostamenti.»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», e, in particolare, l'art. 2-quater, comma 1, lettera a); 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  22  febbraio  2022,
recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 marzo 2022,  recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 30 marzo 2022, n. 75; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Preso atto della nota prot. n. 22981 del  26  aprile  2022  con  la
quale la Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria,  «tenendo
conto della situazione epidemiologica mondiale che  induce  ancora  a
mantenere misure di cautela in quanto in alcuni Paesi UE ed  extra-UE
(compresa l'Italia) i tassi  di  notifica  si  mantengono  alti»,  ha
rappresentato «di voler mantenere l'attuale regime di misure per  gli
ingressi in Italia a partire dal 1° maggio p.v.»; 
  Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza,
in  relazione  all'attuale  andamento  epidemiologico   nazionale   e
internazionale, persistono  esigenze  di  contrasto  del  diffondersi
della pandemia da COVID-19; 
  Ritenuto, pertanto, necessario prorogare, fino al 31  maggio  2022,
le misure concernenti gli  spostamenti  da  e  per  l'estero  di  cui
all'ordinanza del  Ministro  della  salute  22  febbraio  2022,  gia'
prorogate con ordinanza del Ministro della salute 29 marzo  2022,  ad
esclusione di quanto previsto dall'art.  1,  comma  1,  lett.  a)  in
materia di «digital Passenger Locator Form»; 
  Sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute  22
febbraio 2022, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1,
lettera a), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022. 
  2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2022 e  fino
al 31 maggio 2022. 
  3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 aprile 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, registrazione n. 1244