IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della
Regione Campania;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021
con la quale il citato stato di emergenza e' stato prorogato per sei
mesi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
citata delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, e'
stato integrato di euro 3.228.801,29 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021 con
la quale il citato stato di emergenza e' stato prorogato per
ulteriori sei mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 649 dell'11 marzo 2020 recante: «Disposizioni urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel
territorio della Regione Campania»;
Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli
26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita'
e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione Campania con nota dell'8 marzo
2022;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Campania e' individuata quale amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle
funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
649 dell'11 marzo 2020, nel coordinamento degli interventi,
conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e
approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore della
protezione civile della Regione Campania e' individuato quale
soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento
degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 649/2020 e nelle eventuali
rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvate alla data di
adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata
ordinanza n. 649/2020 provvede ad inviare al Dipartimento della
protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si
avvale delle strutture organizzative della Regione Campania, nonche'
della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che
provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle
risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connesse, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6200 aperta ai sensi della
richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 649/2020, che viene al medesimo intestata fino al 12
febbraio 2024. Le eventuali somme giacenti sulla predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi
non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della
protezione civile.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse,
il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi
Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi
interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in
trattazione.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla
chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita'
speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a
interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal
Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio
della Regione Campania che provvede, anche avvalendosi dei soggetti
di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli
stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti
interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di
quelle derivanti da Fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata
contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione
civile una relazione delle attivita' svolte e, a seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei
Piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione
conclusiva.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio