IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022: 
    a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,   dei   sotto   indicati   prodotti   sono
rideterminate nelle seguenti misure: 
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi; 
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo; 
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile
2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  6  aprile  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  90
del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022  all'8  luglio
2022, dal comma 1, lettera a),  numero  2),  del  presente  articolo,
l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato  come  carburante,
di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico  delle
accise approvato con il decreto legislativo  n.  504  del  1995,  non
trova applicazione per il periodo dal 22  aprile  2022  all'8  luglio
2022. 
  3. Ai fini della corretta applicazione  delle  aliquote  di  accisa
diminuite per effetto sia del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di cui al comma 2 che del comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali  di  prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo  25,  comma  1,
del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo  n.
504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione  stradale
di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25
trasmettono, entro il 15  luglio  2022,  all'Ufficio  competente  per
territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita'
di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico  ovvero  per  via
telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti  di  cui  al
comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi  dei
relativi depositi  e  impianti  alla  data  dell'8  luglio  2022.  In
considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma  1,  lettere
a) e b) del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1,  lettera  a),
numeri  1  e  2,  del  presente  articolo  viene  meno  l'obbligo  di
comunicazione dei dati relativi  ai  quantitativi  di  benzina  e  di
gasolio usati come carburante giacenti  nei  serbatoi  al  trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21
marzo  2022,  n.  21,  con  salvezza  degli  eventuali  comportamenti
omissivi posti in essere. 
  4.  Per  la  mancata  comunicazione  di  cui  al  comma   3   trova
applicazione la sanzione prevista  dall'articolo  50,  comma  1,  del
testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n.  504
del 1995;  la  medesima  sanzione  e'  applicata  per  l'invio  delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati  incompleti  o  non
veritieri. 
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma  1,
lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei
prezzi si avvale della collaborazione dei  Ministeri,  degli  enti  e
degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto operativo del Corpo della
Guardia di finanza, per  monitorare  l'andamento  dei  prezzi,  anche
relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti  prodotti  energetici
praticati   nell'ambito   dell'intera   filiera   di    distribuzione
commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di
indagine ad esso attribuiti ai  fini  dell'accertamento  dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi
2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo  19  marzo
2001, n. 68. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  e  per  lo
svolgimento dei compiti di polizia  economico-finanziaria,  il  Corpo
della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma  massiva,
ai  dati  comunicati  relativamente  alle   giacenze   dei   prodotti
energetici dei depositi commerciali assoggettati  ad  accisa  di  cui
all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato  con  il  decreto
legislativo n. 504  del  1995,  e  degli  impianti  di  distribuzione
stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera  b),  del  medesimo
articolo 25, nonche' ai dati contenuti nel  documento  amministrativo
semplificato telematico di cui all'articolo 11 del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006,  n.  286;  il  medesimo  Corpo  segnala  all'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato,  per   l'adozione   dei
provvedimenti di  competenza,  elementi,  rilevati  nel  corso  delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente  comma,  sintomatici  di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette  ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,  lettera  b),
sul gas naturale usato per  autotrazione,  trovano  applicazione,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma  5  relativamente
al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto  gas  naturale
praticati   nell'ambito   dell'intera   filiera   di    distribuzione
commerciale. 
  7.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dai commi  5  e  6  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al  comma  1,
lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro della transizione ecologica, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le
condizioni di cui all'articolo 1,  comma  291,  della  stessa  legge,
anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma  291.
Il decreto di cui al presente comma puo' contenere anche disposizioni
necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota  di  accisa  sul
gasolio usato come carburante, diminuita dallo  stesso  decreto,  con
l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui
al numero  4-bis  della  Tabella  A  del  testo  unico  delle  accise
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche'
prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalita', da parte degli
esercenti i depositi commerciali e degli esercenti  gli  impianti  di
distribuzione  stradale  di  carburanti  di  cui  al  comma   3,   di
trasmettere  i  dati  relativi  alle  giacenze,  rilevate  presso   i
rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per  i  quali
il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n.
244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di  accisa;
per la mancata comunicazione  delle  suddette  giacenze  nonche'  per
l'invio della  medesima  comunicazione  con  dati  incompleti  o  non
veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo  50,
comma  1,  del  predetto  testo  unico  delle   accise.   Non   trova
applicazione l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo  2022,
n. 21. Il decreto di cui al presente comma  puo'  altresi'  prevedere
l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma  1,  lettera
b), al gas naturale usato per autotrazione. 
  9. Allo scopo  di  prevenire  il  rischio  di  manovre  speculative
derivanti dalla diminuzione delle aliquote di  accisa  stabilita  dal
decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della  legge
n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai  commi
5 e 6. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e  2  del  presente  articolo,
valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 2.