IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art.
1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di
fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche
di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una
banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo
Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443
(c.d. «legge obiettivo»), ha approvato il 1° programma delle opere
strategiche e che riporta all'allegato 2, nell'ambito del «Sistema di
attraversamento nord-sud dei valichi appenninici», la «SS 64
Porrettana»;
Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto,
di seguito CUP, e in particolare:
1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come
successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera 29
settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso
deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e
contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di
investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale,
all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico
deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra
l'altro, l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi
adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di
investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le
sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli
strumenti di pagamento;
4. il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare,
l'art. 41, comma 1;
Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' chiamato a
svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;
Vista l'intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Emilia
Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, che, alla voce «Sistema di
attraversamento nord-sud dei valichi appenninici», prevede
l'«ammodernamento della SS 64 Porrettana - nodo di Casalecchio», con
un costo di 25,823 milioni di euro a carico di Rete ferroviaria
italiana S.p.a., di seguito RFI, per la realizzazione delle opere
ferroviarie;
Vista la delibera CIPE 6 aprile 2006, n. 130, con la quale questo
Comitato, ritenuto «di procedere ... ad una formale rivisitazione
della delibera n. 121/2001», ha approvato il prospetto allegato alla
citata delibera CIPE n. 130 del 2006, sostitutivo di quello allegato
alla citata delibera CIPE n. 121 del 2001 e che comprende
l'intervento «nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno» tra i
«corridoi trasversali e dorsale appenninica», nell'ambito dei
«Sistemi ferroviari» e piu' specificamente dei «Valichi appenninici»
dell'Emilia-Romagna;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE», e
successive modificazioni;
Visto l'atto aggiuntivo all'intesa generale quadro tra il Governo e
la Regione Emilia Romagna sottoscritto il 17 dicembre 2007, nel quale
il «nodo di Casalecchio» e' stato considerato parte dell'intervento
denominato «nodo stradale e autostradale di Bologna»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e
visti, in particolare:
1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che -
ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90
del 2014 - aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di
monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5
maggio 2011, n. 45;
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo
Comitato ha espresso parere sull'XI «Allegato infrastrutture alla
nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (DEF)
2013», che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture
strategiche», nell'ambito del «corridoio trasversale e dorsale
appenninico», l'infrastruttura «nodo Bologna Casalecchio di Reno»,
comprensiva dell'intervento «nodo ferrostradale Casalecchio di Reno»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e'
stata soppressa la struttura tecnica di missione istituita con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali del
Ministero, alle quali e' stata demandata la responsabilita' di
assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e
la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo
Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito
con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in
particolare:
1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima
individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
2. l'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino
all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli
investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti
di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati,
gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali
sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione
europea;
3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le
competenze del previgente CCASGO;
4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il MIT
provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a questo Comitato
per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto;
5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima
applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n.
163 del 2006;
6. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto
previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,
stabiliscono rispettivamente che:
6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore;
6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture
strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione
approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati
secondo la disciplina previgente;
6.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli numeri 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva n.
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per
«rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del
perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», questo
Comitato assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che
«a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione
vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la
programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) n. 2019/2088, che ha introdotto nel sistema
normativo europeo la tassonomia delle attivita' economiche
eco-compatibili, una classificazione delle attivita' che possono
essere considerate sostenibili in base all'allineamento agli
obiettivi ambientali dell'Unione europea e al rispetto di alcune
clausole di carattere sociale;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 del
12 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento (UE) n. 2021/241;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e
in particolare:
1. l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare sia ridenominato Ministero
della transizione ecologica, di seguito MITE;
2. l'art. 4, comma 1, il quale ha previsto l'introduzione
dell'art. 57-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, stabilendo che «E' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale
per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il
coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica
e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile»;
3. l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS;
4. l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo sia ridenominato Ministero
della cultura, di seguito MIC;
Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 81, con la quale questo
Comitato:
1. ha approvato il progetto preliminare del «nodo ferrostradale
di Casalecchio di Reno (BO)», inclusivo di una variante alla strada
statale «Porrettana» e di interventi sul tracciato della linea
ferroviaria Bologna-Pistoia;
2. ha indicato il limite di spesa dell'intervento in
147.358.420,91 euro, di cui 48.858.353,31 euro per gli interventi
ferroviari come riportato nel quadro economico dell'intervento
stesso;
3. ha previsto che le modalita' di finanziamento dell'intervento
sarebbero state individuate «in sede di esame del progetto
definitivo»;
4. ha preso atto che ANAS S.p.a., di seguito ANAS, avrebbe
rivestito il ruolo di soggetto aggiudicatore dell'intervento
complessivo;
Vista la delibera 11 luglio 2012, n. 75, con la quale questo
Comitato:
1. ha preso atto che le risorse destinabili all'intervento,
comprensivo delle opere stradali e ferroviarie, consentivano il
finanziamento solo di parte delle opere e che, come concordato dalle
amministrazioni e dagli enti interessati alla realizzazione
dell'intervento complessivo (ANAS, Regione Emilia Romagna, Comune di
Casalecchio di Reno, RFI, e Autostrade per l'Italia S.p.a., di
seguito ASPI), l'infrastruttura stradale sarebbe stata realizzata
prioritariamente mentre gli interventi ferroviari sarebbero stati
rinviati «ad una seconda fase»;
2. ha approvato il progetto definitivo dell'intera infrastruttura
stradale, il cui costo di 159.724.713 euro, al netto di IVA, sarebbe
stato integralmente a carico di ASPI;
3. ha stabilito, al punto 2.4 del deliberato, che il «progetto
definitivo delle infrastrutture ferroviarie previste nel "nodo
ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)" dovra' essere corredato
dal dossier di valutazione previsto dall'art. 4, comma 2, del
"Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti
tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana
S.p.a.", comprensivo dell'analisi economico-finanziaria
dell'intervento stesso»;
Vista la delibera 28 febbraio 2018, n. 4, con la quale questo
Comitato, a modifica della suddetta delibera n. 75 del 2012:
1. ha preso atto dell'aggiornamento del progetto stradale alle
prescrizioni formulate con la suddetta delibera n. 75 del 2012 e del
conseguente incremento di costo del progetto stesso;
2. ha disposto modifiche alla citata delibera n. 75 del 2012, in
particolare limitando l'approvazione del progetto definitivo stradale
al solo stralcio nord, il cui costo di 155.599.907,80 euro, al netto
di IVA, e' stato posto a carico di ASPI;
Vista la delibera 27 luglio 2021, n. 45, con la quale questo
Comitato ha espresso parere favorevole sull'aggiornamento per gli
anni 2020 e 2021 del «Contratto di programma 2017-2021 - parte
investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e RFI S.p.a., di seguito CdP 2017-2021, aggiornamento che
include, nella tabella A «Portafoglio investimenti in corso e
programmatici», l'intervento «nodo ferrostradale di Casalecchio di
Reno: interramento linea Porrettana (stralcio ferroviario)», con un
costo di 114,21 milioni di euro e finanziamenti disponibili per
complessivi 4,21 milioni di euro, di cui 4,04 milioni di euro di
fondi «Stato - MEF» e 0,17 milioni di euro di fondi di altra
provenienza «(PON-FSR, CEF, enti locali...)»;
Vista la nota 26 gennaio 2022, n. 2922, con la quale il MIMS ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di questo Comitato della proposta di variazione del soggetto
aggiudicatore dell'intervento denominato «nodo ferrostradale di
Casalecchio di Reno (BO) - progetto ferroviario», trasmettendo la
relativa documentazione istruttoria;
Vista la nota 15 febbraio 2022, n. 1163, con la quale il MIMS ha
integrato la citata documentazione istruttoria e, in particolare, ha
trasmesso la nota ANAS 14 febbraio 2022, prot. n. 90331, riportante
l'assenso alla variazione del soggetto aggiudicatore del progetto
ferroviario dalla stessa ANAS a RFI;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS ed in
particolare che:
1. il nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno comprende la
realizzazione di una variante alla SS «Porrettana», con un tracciato
di circa 4 km, parzialmente esterno al centro abitato, e con
interventi sulla linea ferroviaria Bologna-Pistoia che tengono conto
anche di un previsto raddoppio della linea;
2. l'intervento ferroviario di competenza di RFI comprende:
2.1 l'interramento in galleria di un tratto della linea
ferroviaria Bologna-Pistoia, affiancata all'interramento della SS
«Porrettana», in corso di realizzazione da parte di ANAS;
2.2 la realizzazione nella suddetta galleria della fermata di
Casalecchio di Reno;
2.3 la soppressione del passaggio a livello di via Marconi, al
km 122+176 della linea ferroviaria Bologna-Pistoia;
3. l'intervento ferroviario sara' eseguito in continuita' del
servizio ferroviario e con utilizzo dell'attuale fermata di
Casalecchio di Reno a seguito del provvisorio spostamento
dell'attuale tracciato ferroviario sopra la nuova galleria stradale
che sara' realizzata da ANAS nell'ambito dello stralcio nord del
progetto stradale;
4. il progetto ferroviario produrra' benefici, in quanto
consentira':
4.1 il recupero di aree da destinare a servizi;
4.2 la riduzione di inquinamento e congestione stradale,
redistribuendo il traffico locale su strade comunali e il traffico
pesante sulla nuova infrastruttura;
4.3 la ricucitura del tessuto urbano di Casalecchio, con la
soppressione del succitato passaggio a livello;
5. come riportato nella citata delibera n. 81 del 2006 di
approvazione del progetto preliminare, l'attuale soggetto
aggiudicatore dell'intervento complessivo e' ANAS;
6. per effetto delle modifiche apportate da ANAS al progetto
esecutivo della parte stradale, di propria competenza, il progetto
ferroviario e' ora in corso di revisione;
7. con nota 17 dicembre 2021, n. 411, RFI ha comunicato di
ritenere di ricoprire gia' il ruolo di soggetto aggiudicatore
dell'intervento ferroviario a seguito dell'approvazione, da parte di
questo Comitato, della richiamata delibera n. 45 del 2021, in quanto
nel CdP 2017-2021, appendice 3, la scheda relativa al «nodo
ferrostradale di Casalecchio» indica il progetto stradale come «di
competenza ANAS» e quello ferroviario come «di competenza RFI»;
8. il MIMS ha proposto a questo Comitato di deliberare
l'individuazione di RFI quale soggetto aggiudicatore dell'intervento
ferroviario, in quanto l'approvazione del CdP 2017-2021 non puo'
essere considerata quale espressa approvazione della variazione di
soggetto aggiudicatore per l'opera in questione;
9. con nota 14 febbraio 2022, n. 90331, ANAS ha confermato a RFI
«l'intesa raggiunta in merito alla modifica del soggetto
aggiudicatore» relativa all'intervento ferroviario inserito nel «nodo
ferrostradale di Casalecchio di Reno»;
10. il CUP attribuito all'intervento e' J81J05000010008;
11. il costo dell'intervento e' stato incrementato dai citati
48.858.353,31 euro del progetto preliminare ai richiamati 114,21
milioni di euro di cui all'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del
CdP 2017-2021;
12. con nota 14 febbraio 2022, n. 54, RFI ha precisato che, come
indicato nella richiamata delibera CIPE n. 75 del 2012, il costo del
progetto definitivo dell'intero «nodo ferrostradale» approvato da
ANAS a dicembre 2010 «ammontava a 253,6 milioni di euro, con un
incremento di 106,2 milioni di euro rispetto al progetto
preliminare», incremento «imputato alle modifiche progettuali e
all'aggiornamento dei prezziari di ANAS e RFI»;
13. la citata nota indica anche che il costo aggiornato del
progetto ferroviario, «con indicazione delle motivazioni degli
incrementi registrati», sara' definito dopo «il completamento...
dell'adeguamento/rivisitazione del progetto definitivo della parte
ferroviaria», tenendo quindi conto di «aggiornamento tariffario,
normativo, standard RFI e del recepimento del progetto esecutivo ANAS
della parte stradale»;
14. l'intervento ferroviario fruisce di finanziamenti per
complessivi 4,21 milioni di euro, dei quali 4,04 milioni di euro di
fondi «Stato - MEF» e 0,17 milioni di euro di fondi di altra
provenienza («PON-FSR, CEF, enti locali, ...»);
15. la copertura del residuo fabbisogno di 110 milioni di euro e'
ipotizzata nell'ambito del prossimo contratto di programma - parte
investimenti 2022-2026 di RFI;
16. con accordo sottoscritto l'11 dicembre 2017, tra Regione
Emilia Romagna, Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., di seguito FER, e
RFI, quest'ultima e' impegnata a «concordare con la regione e
condividere con» il MIMS «gli interventi e gli investimenti previsti
nel master plan» allegato all'accordo stesso, «con particolare
riguardo al finanziamento della realizzazione del "nodo
ferro-stradale di Casalecchio..., a meno degli oneri relativi agli
espropri e risoluzione di tutti i sottoservizi interferenti»;
17. nella succitata nota n. 90331 del 2022, ANAS ha precisato a
RFI che «la risoluzione delle interferenze con le reti dei pubblici
servizi attiene al solo intervento stradale, a meno di alcune
lavorazioni estese all'intervento ferroviario nel tratto di stretto
affiancamento tra le due infrastrutture, come riportato negli
elaborati del progetto esecutivo dello stralcio nord, gia' messo a
disposizione» della stessa RFI;
Considerato, come affermato dalla Corte dei conti - Sezione
centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato nella delibera n. SCCLEG/37/2014/PREV,
adottata nell'adunanza del 18 dicembre 2014, che:
1. «fare oggetto di delibera... [di questo Comitato] le
variazioni del soggetto aggiudicatore ha corrisposto
all'interpretazione... data al quadro ordinamentale» relativo alle
infrastrutture strategiche, «interpretazione [secondo la sezione
centrale] da ritenersi corretta, in quanto coerente con l'attuale
assetto delle competenze istituzionali»;
2. «la funzione di programmazione delle opere strategiche... puo'
essere svolta esclusivamente dal CIPE»;
3. «non e' consentito, da parte di soggetti terzi rispetto a tale
Comitato, l'esercizio delle funzioni programmatorie e di
finanziamento delle opere pubbliche, avendo queste ultime il
carattere della «irrinunciabilita'»»;
4. «l'individuazione del soggetto aggiudicatore rientra
pienamente nella attivita' programmatoria, non potendo essere
qualificata quale atto gestionale» e «lo stesso dicasi per ogni
variazione dello stesso, cui segue il subentro di un diverso soggetto
aggiudicatore nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi
relativi all'intervento, inclusa... l'assegnazione di contributi»;
Ritenuto che l'espressione di parere favorevole sul citato
aggiornamento del CdP 2017-2021, resa con la suddetta delibera n. 45
del 2021, non comporti l'implicito riconoscimento a RFI del ruolo di
soggetto aggiudicatore del progetto ferroviario in esame;
Considerata la comunicazione della Commissione europea in data 11
dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni con la quale
viene illustrato un green deal per l'Unione europea, consistente in
una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione europea
in una societa' giusta e prospera, dotata di un'economia moderna,
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050
non generera' emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la
crescita economica sara' dissociata dall'uso delle risorse;
Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «Linee di
indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per
l'anno 2022», che indicano che progetti ed i piani di investimenti
pubblici posti all'esame ed approvazione di questo Comitato dovranno
essere orientati alla sostenibilita' e rispondere ad alcuni parametri
misurabili durante il percorso di programmazione, progettazione e
autorizzazione, sulla base di una delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile da emanare entro il 2022;
Ritenuta, pertanto, superata la citata richiesta di cui al punto
2.4 della delibera di questo Comitato n. 75 del 2012, in quanto
sostituita dalle nuove previsioni normative sulla valutazione e sulla
sostenibilita' dei progetti;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79,
recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota 15 febbraio 2022, n. 769, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal
Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le valutazioni e
le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
Considerato il dibattito svolto in seduta;
Delibera:
Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui
deriva la sostanziale applicabilita' di tale previgente disciplina,
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.
1. Il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Nodo
ferrostradale di Casalecchio di Reno - progetto ferroviario» e'
individuato in Rete ferroviaria italiana S.p.a..
2. Rete ferroviaria italiana S.p.a. subentra ad ANAS S.p.a.,
precedente soggetto aggiudicatore, nella titolarita' dei soli
rapporti attivi e passivi relativi all'intervento ferroviario, di cui
al precedente punto 1.
3. Il progetto definitivo dell'intervento ferroviario dovra' essere
sottoposto all'approvazione di questo Comitato previa disponibilita'
dell'integrale finanziamento nell'ambito del contratto di programma
2022-2026 - parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a..
4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la
conservazione dei documenti relativi all'intervento in esame.
5. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai
sensi del citato decreto legislativo n. 229 del 2011, aggiornando e
garantendo l'omogeneita' dei dati presenti nei sistemi di
monitoraggio e nella banca dati delle amministrazioni pubbliche.
6. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004,
richiamata in premessa, il CUP assegnato all'intervento in esame
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'intervento stesso.
Roma, 15 febbraio 2022
Il Presidente: Draghi
Il Segretario: Tabacci
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 670