IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Considerato che la sopra menzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234,
destina al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a
240.000.000 di euro per ciascuna delle annualita' del triennio
2022-2024;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2021, di ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in base al
quale le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti»;
Considerato che l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, dispone che le risorse destinate al settore
dell'autotrasporto sono ripartite tra le diverse ipotesi d'intervento
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che detta previsione deve considerarsi espressiva di un
principio generale che impone la concertazione con le associazioni di
categoria dell'autotrasporto ai fini della ripartizione delle risorse
finanziarie destinate al settore;
Considerato che in data 17 febbraio 2022, si e' tenuto un incontro
fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto e i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, nel corso del quale lo schema di ripartizione delle
risorse destinate al settore dell'autotrasporto e' stato illustrato e
ampiamente condiviso;
Preso atto dell'opportunita', ampiamente condivisa dagli operatori
del settore, di garantire la continuita' degli interventi stessi e di
ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed i risultati conseguibili, in
coerenza con gli interventi gia' previsti a legislazione vigente,
valutando le esigenze prioritarie del settore in relazione a quanto
emerso a seguito dei confronti con le associazioni di categoria del
settore dell'autotrasporto;
Considerata la necessita' di definire gli interventi e la
ripartizione delle somme disponibili anche nei limiti di
fattibilita', avuto riguardo sia al grado di utilizzazione storico
delle risorse nel corso degli esercizi finanziari precedenti, e sia
alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al
Trattato istitutivo dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato;
Considerato che, tra gli interventi gia' previsti a normativa
vigente, devono essere privilegiati quelli mirati al soddisfacimento
delle principali esigenze del settore, fra i quali il contenimento
dei costi di esercizio per far fronte alla concorrenza dei vettori
extracomunitari, nonche' quelli a favore della sicurezza della
circolazione (riduzione compensata dei pedaggi autostradali), ai
sensi dell'art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14 e dell'art. 45, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Ritenuto di dover confermare una quota parte delle risorse
finanziarie di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la misura
della deduzione forfetaria di spese non documentate per gli
autotrasportatori mono veicolari, ai sensi dell'art. 1, comma 106,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Valutata, altresi', la necessita' di definire, per quanto riguarda
la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, un sistema che
consenta di limitare progressivamente le previsioni di spesa alle
risorse effettivamente disponibili per l'esercizio in corso e quindi
garantire per gli anni successivi una copertura sufficiente ad
accelerare i pagamenti;
Considerata, altresi', l'esigenza di favorire un rilancio degli
investimenti delle imprese di autotrasporto con specifico riferimento
al rinnovo del parco veicolare in termini di sostenibilita'
ecologica, in una logica di rilancio della logistica e del trasporto
combinato;
Ritenuta, del pari, la necessita', stante la complessita' della
regolamentazione del settore dell'autotrasporto sia sotto il profilo
della sicurezza della circolazione stradale e sia in relazione
all'accesso alla professione ed al mercato, di porre in essere ed
incentivare interventi a favore della formazione professionale, in
continuita' con gli anni precedenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pienamente compatibili con la
normativa comunitaria, in quanto non rientranti nell'ordinaria
gestione aziendale;
Considerato che per le imprese di autotrasporto la misura relativa
alla deduzione forfetaria delle spese non documentate sara'
determinata compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili
nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 (regime di aiuti c.d. «de minimis») attraverso
apposite dichiarazioni sostitutive dei beneficiari circa il rispetto
della soglia massima consentita;
Decreta:
Art. 1
1. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, la somma annua
pari ad euro 240.000.000, destinata ad interventi a favore del
settore dell'autotrasporto iscritta sul capitolo 1337 del bilancio di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, e' ripartita come di seguito specificato, tenendo conto
delle finalita' degli interventi gia' previsti da disposizioni di
legge e regolamentari:
a) art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 -
deduzione forfetaria di spese non documentate - 70.000.000 di euro.
La quantificazione degli importi delle singole agevolazioni e'
definita dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia
delle entrate compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili
per tali finalita'. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni
di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013,
(cosiddetto «de minimis»), la fruizione dei benefici e' subordinata
ad apposita dichiarazione dei beneficiari circa il mancato
superamento della soglia massima ivi prevista;
b) art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488 - fondi da assegnare al Comitato centrale per l'albo nazionale
degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la
sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo
delle infrastrutture (riduzione compensata dei pedaggi autostradali)
- 140.000.000 di euro, secondo le modalita' operative da definirsi
con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili allo stesso Comitato centrale da emanarsi per
l'anno 2022;
c) art. 2, comma 2, lettera f) del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 - 5.000.000
di euro destinati all'incentivazione di ulteriori interventi a favore
della formazione professionale, secondo le procedure da adottarsi con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, e nel rispetto dei principi di cui al regolamento
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009,
n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di
ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi
per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lo stesso decreto definisce gli
oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
d) art. 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 -
25.000.000 di euro da inquadrare, ove possibile, nel quadro del
regolamento UE n. 651/2014, per investimenti finalizzati allo
sviluppo dell'intermodalita' e della logistica e ad iniziative
dirette a realizzare processi di ristrutturazione imprenditoriale e
ammodernamento del parco veicolare. Le modalita' di erogazione di
dette risorse sono definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, che definisce altresi'
gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.