IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Considerato che la sopra menzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234,
destina al settore  dell'autotrasporto  risorse  finanziarie  pari  a
240.000.000 di  euro  per  ciascuna  delle  annualita'  del  triennio
2022-2024; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2021, di ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in  base  al
quale  le  denominazioni  «Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili» e  «Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque
presenti,   rispettivamente,   le   denominazioni   «Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti»; 
  Considerato che l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre  2014,
n.   190,   dispone   che   le   risorse   destinate    al    settore
dell'autotrasporto sono ripartite tra le diverse ipotesi d'intervento
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che detta previsione deve considerarsi espressiva di un
principio generale che impone la concertazione con le associazioni di
categoria dell'autotrasporto ai fini della ripartizione delle risorse
finanziarie destinate al settore; 
  Considerato che in data 17 febbraio 2022, si e' tenuto un  incontro
fra   le   associazioni   di   categoria   dell'autotrasporto   e   i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili, nel corso del quale  lo  schema  di  ripartizione  delle
risorse destinate al settore dell'autotrasporto e' stato illustrato e
ampiamente condiviso; 
  Preso atto dell'opportunita', ampiamente condivisa dagli  operatori
del settore, di garantire la continuita' degli interventi stessi e di
ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed i risultati conseguibili,  in
coerenza con gli interventi gia'  previsti  a  legislazione  vigente,
valutando le esigenze prioritarie del settore in relazione  a  quanto
emerso a seguito dei confronti con le associazioni di  categoria  del
settore dell'autotrasporto; 
  Considerata  la  necessita'  di  definire  gli  interventi   e   la
ripartizione  delle   somme   disponibili   anche   nei   limiti   di
fattibilita', avuto riguardo sia al grado  di  utilizzazione  storico
delle risorse nel corso degli esercizi finanziari precedenti,  e  sia
alle norme comunitarie in  materia  di  aiuti  di  Stato  di  cui  al
Trattato istitutivo dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato; 
  Considerato che, tra  gli  interventi  gia'  previsti  a  normativa
vigente, devono essere privilegiati quelli mirati al  soddisfacimento
delle principali esigenze del settore, fra i  quali  il  contenimento
dei costi di esercizio per far fronte alla  concorrenza  dei  vettori
extracomunitari,  nonche'  quelli  a  favore  della  sicurezza  della
circolazione (riduzione  compensata  dei  pedaggi  autostradali),  ai
sensi dell'art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14 e dell'art. 45, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1999, n. 488; 
  Ritenuto  di  dover  confermare  una  quota  parte  delle   risorse
finanziarie di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la misura
della  deduzione  forfetaria  di  spese  non  documentate   per   gli
autotrasportatori mono veicolari, ai sensi dell'art.  1,  comma  106,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Valutata, altresi', la necessita' di definire, per quanto  riguarda
la riduzione compensata dei  pedaggi  autostradali,  un  sistema  che
consenta di limitare progressivamente le  previsioni  di  spesa  alle
risorse effettivamente disponibili per l'esercizio in corso e  quindi
garantire per  gli  anni  successivi  una  copertura  sufficiente  ad
accelerare i pagamenti; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di  favorire  un  rilancio  degli
investimenti delle imprese di autotrasporto con specifico riferimento
al  rinnovo  del  parco  veicolare  in  termini   di   sostenibilita'
ecologica, in una logica di rilancio della logistica e del  trasporto
combinato; 
  Ritenuta, del pari, la necessita',  stante  la  complessita'  della
regolamentazione del settore dell'autotrasporto sia sotto il  profilo
della sicurezza  della  circolazione  stradale  e  sia  in  relazione
all'accesso alla professione ed al mercato, di  porre  in  essere  ed
incentivare interventi a favore della  formazione  professionale,  in
continuita' con gli anni precedenti, ai sensi dell'art. 2,  comma  2,
lettera f), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pienamente compatibili  con  la
normativa  comunitaria,  in  quanto  non  rientranti   nell'ordinaria
gestione aziendale; 
  Considerato che per le imprese di autotrasporto la misura  relativa
alla  deduzione  forfetaria  delle  spese   non   documentate   sara'
determinata compatibilmente con le risorse  di  bilancio  disponibili
nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 (regime di aiuti c.d. «de  minimis»)  attraverso
apposite dichiarazioni sostitutive dei beneficiari circa il  rispetto
della soglia massima consentita; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023,  2024,  la  somma  annua
pari ad euro  240.000.000,  destinata  ad  interventi  a  favore  del
settore dell'autotrasporto iscritta sul capitolo 1337 del bilancio di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, e' ripartita come di seguito specificato, tenendo  conto
delle finalita' degli interventi gia'  previsti  da  disposizioni  di
legge e regolamentari: 
    a) art. 1, comma 106, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266  -
deduzione forfetaria di spese non documentate - 70.000.000  di  euro.
La  quantificazione  degli  importi  delle  singole  agevolazioni  e'
definita dal Ministero dell'economia e delle finanze  e  dall'Agenzia
delle entrate compatibilmente con le risorse di bilancio  disponibili
per tali finalita'. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni
di cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013,
(cosiddetto «de minimis»), la fruizione dei benefici  e'  subordinata
ad  apposita  dichiarazione  dei   beneficiari   circa   il   mancato
superamento della soglia massima ivi prevista; 
    b) art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488 - fondi da assegnare al Comitato centrale  per  l'albo  nazionale
degli  autotrasportatori  per  la  protezione  ambientale  e  per  la
sicurezza della  circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo
delle infrastrutture (riduzione compensata dei pedaggi  autostradali)
- 140.000.000 di euro, secondo le modalita'  operative  da  definirsi
con la direttiva annuale del Ministro delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili allo stesso Comitato centrale da  emanarsi  per
l'anno 2022; 
    c) art. 2, comma 2, lettera f) del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 - 5.000.000
di euro destinati all'incentivazione di ulteriori interventi a favore
della formazione professionale, secondo le procedure da adottarsi con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, e nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  regolamento
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio  2009,
n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale - n. 157 del 9 luglio  2009,  recante  modalita'  di
ripartizione e di erogazione delle risorse destinate  agli  incentivi
per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lo stesso  decreto  definisce  gli
oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi  ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
    d) art. 1, comma 151, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190  -
25.000.000 di euro da  inquadrare,  ove  possibile,  nel  quadro  del
regolamento  UE  n.  651/2014,  per  investimenti  finalizzati   allo
sviluppo  dell'intermodalita'  e  della  logistica  e  ad  iniziative
dirette a realizzare processi di ristrutturazione  imprenditoriale  e
ammodernamento del parco veicolare. Le  modalita'  di  erogazione  di
dette  risorse  sono  definite  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, che definisce  altresi'
gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.