IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 7 novembre 1977, n.  883,  recante  approvazione  ed
esecuzione dell'accordo relativo ad un programma  internazionale  per
l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
608, e, in particolare, l'art. 3; 
  Vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio dell'Unione europea 14
settembre 2009 che stabilisce  l'obbligo  per  gli  Stati  membri  di
mantenere un livello minimo di scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
prodotti petroliferi; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249 che  recepisce
la citata direttiva 2009/119/CE e istituisce l'Organismo centrale  di
stoccaggio italiano (OCSIT) a cui attribuisce il compito di  detenere
le  scorte  specifiche  di  prodotti  petroliferi   all'interno   del
territorio italiano; 
  Visto  in  particolare  l'art.  20,  comma  3  del  citato  decreto
legislativo n. 249 del 2012  il  quale,  in  caso  di  una  decisione
internazionale efficace di rilascio  delle  scorte,  prevede  che  il
Ministro  della  transizione  ecologica,  sentito  il  Comitato   per
l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia
del Ministero della transizione ecologica, puo' disporre il  rilascio
delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche  per  far  fronte
agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in  virtu'  di
tale decisione; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  128
del 29 luglio 2021 di organizzazione del Ministero della  transizione
ecologica; 
  Visto il decreto 16  marzo  2021  del  Ministro  della  transizione
ecologica recante la  determinazione  delle  scorte  di  sicurezza  e
specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi,  per  l'anno
scorta 2021; 
  Vista la comunicazione del 2 marzo 2022 dell'Agenzia internazionale
dell'energia (di seguito  indicata  come  AIE)  con  cui,  a  seguito
dell'attuale  situazione  di  crisi  Russia-Ukraina,  la  stessa  AIE
richiede  la  collaborazione  degli  Stati   membri   per   un'azione
coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere  di  riserva
allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento; 
  Considerato che nella riunione del  2  marzo  2022  del  Gruppo  di
coordinamento europeo sul petrolio (Oil Coordination Group) non  sono
pervenute  indicazioni  circa  la  composizione   dei   prodotti   da
sottoporre a destoccaggio lasciando quindi agli stati membri facolta'
di scelta; 
  Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 4 marzo 2022 con cui
il direttore esecutivo dell'Agenzia, avendo  verificato  il  consenso
degli stati membri, notifica l'avvio della procedura di  emergenza  e
indica i quantitativi e tempi dell'intervento previsto, suggerendo un
periodo di tempo minimo di sei mesi del rilascio di  tali  scorte  da
parte dei soggetti obbligati per evitare  un  effetto  contrario  sul
mercato petrolifero in caso di rapida ricostituzione delle stesse; 
  Considerato che con le note sopra  richiamate  l'AIE  ha  richiesto
all'Italia di garantire un  contributo  totale  pari  a  circa  2,041
milioni di barili di  petrolio  greggio,  pari  a  circa  277,3  mila
tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento  energia  n.  17477  del  1°
marzo 2022 che aggiorna i componenti  del  Comitato  per  l'emergenza
petrolifera; 
  Considerato il verbale della riunione del 3 marzo 2022 del Comitato
per l'emergenza petrolifera che ha approvato  il  piano  di  rilascio
delle scorte petrolifere, presentato dal Ministero della  transizione
ecologica, in conformita' alle richieste dell'AIE; 
  Ritenuto  necessario  aderire  alle  richieste  formulate  dall'AIE
mediante la riduzione in via temporanea della misura delle scorte  di
sicurezza  dei  prodotti  petroliferi  a  carico  dei  soggetti   che
immettono al consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma
7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249; 
  Considerato l'attuale livello delle scorte specifiche  detenute  da
OCSIT e dai soggetti  obbligati  citati  e  l'andamento  del  mercato
internazionale, e ritenuto necessario mantenere un ampio  margine  di
sicurezza nella detenzione dei  prodotti  di  maggior  consumo  quali
quelli rappresentati dalle scorte specifiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Riduzione degli obblighi di scorta 
 
  1. L'entita' delle scorte di sicurezza in  prodotti  petroliferi  a
libera scelta dei soggetti obbligati, come determinata dal decreto 16
marzo 2021 del Ministro della transizione ecologica, e'  ridotta  del
4,24% a decorrere dalle ore 0,00 del 18  marzo  2022  e  fino  al  30
giugno 2022, per assicurare una riduzione  complessiva  delle  scorte
petrolifere di sicurezza pari a 277,3 mila tonnellate equivalenti  di
petrolio.