IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21
aprile 2021 che  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante:  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  Covid-19»,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 1, con cui lo stato d'emergenza e'  stato
prorogato fino al 31 marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19  marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656  del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1°  aprile  2020,
n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665,
666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n.  672  del
12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020,
n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690  del  31
luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n.
693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto  2020,  n.  702  del  15
settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020,
n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24
ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del  20  novembre
2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26  novembre  2020,  n.
717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719  del  4
dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17  dicembre
2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31  dicembre  2020,  n.
735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n.  737  del  2
febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021,
n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del
16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo
2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n.
768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774  e  n.  775
del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del  17  maggio
2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio  2021,  n.  784
del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del  23  agosto
2021, nn. 790 e 791 del 3 settembre 2021,  n.  794  del  7  settembre
2021, n. 804 del 28 ottobre 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n.  806
dell'8 novembre 2021, n. 808 del 12 novembre  2021,  n.  816  del  17
dicembre 2021, n. 817 del 31 dicembre 2021, n.  849  del  21  gennaio
2022 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Considerato che il Dipartimento della protezione civile, al fine di
accelerare, in particolare,  il  processo  di  rendicontazione  delle
risorse  finanziarie  stanziate   dall'art.   1,   commi   8   e   11
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
690 del 31 luglio 2020, dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 707 del 13 ottobre  2020,
dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 718 del 2 dicembre 2020 e dall'art. 1,  comma  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
736 del 30 gennaio 2021, ha richiesto ai soggetti attuatori - regioni
e province autonome - di trasmettere  una  ricognizione  delle  spese
effettivamente sostenute  dagli  enti  territoriali  interessati,  ai
sensi dei citati provvedimenti, fino al 30 aprile 2021,  nonche'  una
ricognizione delle, eventuali, ulteriori spese riferite alle sole ore
di  straordinario  o  prestazione  accessorie  effettuate  dal   solo
personale  non  dirigenziale,  eccedenti  i   limiti   ordinariamente
previsti, nel periodo maggio-dicembre 2021; 
  Visto il Comunicato 4597 della Commissione speciale  di  protezione
con il quale sono stati comunicati, rispettivamente gli  esiti  delle
ricognizioni dei fabbisogni finanziari relativi al periodo sino al 30
aprile 2021, e quello relativo, con le specifiche suindicate, sino al
31 dicembre 2021; 
  Visto l'esito dell'analoga ricognizione  effettuata,  relativamente
ai due periodi, anche dal Dipartimento della protezione civile; 
  Dato atto che dalle citate ricognizioni emerge un fabbisogno totale
complessivo effettivo inferiore alla prima  autorizzazione  contenuta
nell'art. 1 della citata ordinanza n. 690/2020; 
  Tenuto conto che in base ad un calcolo proporzionale  basato  sulle
citate ricognizioni e'  stimabile  un  ulteriore  fabbisogno  massimo
relativo alla proroga delle disposizioni relative al  solo  personale
non dirigenziale dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022,  data  di
scadenza dello stato di emergenza; 
  Tenuto conto che il fabbisogno complessivo delle misure di cui alle
citate  ordinanze  dall'inizio  e  fino  alla  fine  dello  stato  di
emergenza, puo' trovare integrale copertura totale nell'ambito  della
prima autorizzazione di spesa per le misure di che  trattasi  di  cui
all'art. 1, commi 3, 8 e 11 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020,  residuando  anche
un ulteriore margine cautelativo  laddove  dovessero  emergere  lievi
disallineamenti  in  fase  di  consolidamento  della  rendicontazione
definitiva; 
  Dato atto che, rispetto alle  risorse  accantonate  per  assicurare
copertura finanziaria al fabbisogno complessivo delle misure  di  cui
alle citate ordinanze, al netto di quanto evidenziato nel  precedente
capoverso, residuano ulteriori risorse pari  ad  euro  34.959.584,52,
che  possono  essere,  all'occorrenza,  reimpiegate   per   ulteriori
eventuali  necessita'  finalizzate  esclusivamente   a   fronteggiare
l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza  di
patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili  di  cui   in
premessa; 
  Attesa la necessita' di valorizzare il contributo del personale non
titolare di incarichi dirigenziali del Dipartimento della  protezione
civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei  ministri,  delle
regioni e province autonome e dei comuni direttamente  impegnato,  ai
sensi dell'art. 1, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10  della  ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690  del  31  luglio
2020, nel prosieguo delle attivita' connesse all'emergenza; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di personale di cui  all'ordinanza  del  Capo
  del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020. 
 
  1. Al fine di valorizzare il  contributo  del  solo  personale  non
titolare di incarichi dirigenziali del Dipartimento della  protezione
civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei  ministri,  delle
regioni e province autonome e dei comuni direttamente  impegnato,  ai
sensi dell'art. 1, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10  della  ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690  del  31  luglio
2020, nel prosieguo delle attivita' connesse all'emergenza, i termini
di cui all'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690  del  31  luglio
2020, prorogati da ultimo dall'art. 1 dell'ordinanza n.  736  del  30
gennaio 2021, sono ulteriormente prorogati, per il solo personale non
dirigenziale e per i titolari di posizione organizzativa, fino al  31
marzo 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  nel  limite
massimo di euro 8.500.000, si provvede integralmente a  valere  sulle
risorse gia' stanziate dalle autorizzazioni di spesa di cui  all'art.
1, commi 3, 8 e 11 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, pari complessivamente  a
euro 23.423.000. 
  3. Le risorse non utilizzate,  come  derivanti  dalla  ricognizioni
indicate in premessa effettuate dai soggetti attuatori  -  regioni  e
province autonome - e dal Dipartimento della protezione civile,  fino
al  31  dicembre  2021,  per  le  misure  di   che   trattasi,   pari
complessivamente a euro 34.959.584,52, derivanti dalle autorizzazioni
di spesa di cui all'art. 1,  comma  2  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  707  del  13  ottobre  2020,
all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 718 del 2 dicembre 2020,  all'art.  1,  comma  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
736 del 30 gennaio 2021, possono essere riutilizzate dal Dipartimento
della protezione civile  esclusivamente  per  finalita',  previamente
autorizzate, strettamente connesse all'emergenza relativa al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili di cui in epigrafe. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 aprile 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio