IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 48 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di consentire lo
svolgimento del turno di elezioni amministrative del primo semestre
del 2022 contestualmente ai referendum previsti dall'articolo 75
della Costituzione da tenersi nel medesimo periodo, in un'ottica di
contenimento della spesa pubblica;
Ritenuta la conseguente necessita' e urgenza di adottare misure per
il coordinamento normativo e la funzionalita' dei procedimenti
elettorali e referendari che si svolgono contestualmente, per quanto
concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio;
Considerata la necessita' di assicurare, per l'anno 2022, il pieno
esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori
positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o
domiciliare o in condizioni di isolamento;
Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per
garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli
elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo
svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Operazioni di votazione
1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i
rischi di contagio, nonche' garantire il pieno esercizio dei diritti
civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e
referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in
cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle
personalmente nelle rispettive urne.