IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  misure  di  sostegno  e  di
reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione
del piano nazionale di risanamento della siderurgia; 
  Viste le ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal predetto
decreto-legge 1° aprile 1989, n.  120,  di  cui:  all'art.  1,  commi
265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; all'art. 11, commi 8 e
9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35;  all'art.  1,  comma  30,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 37  del  decreto-legge  30
dicembre  2005,  n.  273,   nonche'   con   delibera   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 29 del 22  marzo
2006; 
  Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPE 13  ottobre
1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990;  nel  decreto
ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; dall'art.
73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere del  CIPE  n.
130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo  per
le misure di aiuto di stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni  e,
in particolare, la sezione  3.13  recante  misure  di  sostegno  agli
investimenti  verso  una  ripresa  sostenibile,  introdotta  con   la
comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18  novembre
2021; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,  lettera  c)
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e  successive
modifiche ed integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,  comma  6,
della legge 24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'articolo 1, commi  125
e seguenti in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  e,  in  particolare,
l'art.  5-ter  relativo  alla  elaborazione  e  all'attribuzione,  su
istanza di parte, di un rating di legalita' per le  imprese  operanti
nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo  di  due
milioni di euro; 
  Visti la deliberazione 14 novembre 2012, n.  24075,  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il
decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014,
adottati in attuazione del citato art.  5-ter  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 27 recante il riordino  della
disciplina in materia di riconversione e riqualificazione  produttiva
di aree di crisi industriale complessa; 
  Visto il comma 8-bis del predetto art. 27, con il  quale  e'  stato
disposto che il Ministro dello sviluppo  economico,  con  decreto  di
natura  non  regolamentare,  da  adottare   sentita   la   conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  disciplini  le  condizioni  e  le
modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare,  ai  sensi
degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,
come  successivamente  estesi,  nei  casi  di  situazioni  di   crisi
industriali diverse da quelle  complesse  individuate  ai  sensi  del
medesimo art. 27, che  presentano,  comunque,  impatto  significativo
sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27, comma  8,
del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  disciplina  le  modalita'  di
individuazione  delle  situazioni  di  crisi  industriale  complessa,
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di
riconversione  e  riqualificazione  industriale   e   impartisce   le
opportune direttive  all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia,  prevedendo
la priorita' di accesso agli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, adottato ai sensi del citato art. 27,  commi  8  e  8-bis,  del
decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalita' e  procedure
per la concessione ed  erogazione  delle  agevolazioni  di  cui  alla
predetta legge n. 181/1989 nelle aree di crisi industriale  complessa
e non complessa; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2016, recante «Individuazione  dei  territori  delle  aree  di  crisi
industriale non complessa, ammessi  alle  agevolazioni  di  cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale  sono  stati  definiti  i
criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle  predette
agevolazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
  Visto l'art. 29, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con
il quale e'  disposto  che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
procede con proprio decreto, sulla base dei criteri di cui  al  comma
4, alla revisione della disciplina attuativa degli interventi per  le
aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge n. 181/1989; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  30  agosto
2019, recante termini, modalita' e  procedure  per  la  presentazione
delle domande di accesso, nonche' criteri di selezione e  valutazione
per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  di
programmi di investimento  finalizzati  alla  riqualificazione  delle
aree di crisi industriali, adottato in attuazione del precitato  art.
29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; 
  Ritenuto opportuno, al fine di perseguire  una  maggiore  efficacia
dell'intervento pubblico,  definire  nuove  modalita'  di  attuazione
degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai  sensi
della legge n. 181/1989 che consentano, nel rispetto della  normativa
unionale in materia di aiuti di Stato, un piu' flessibile e tangibile
sostegno alle imprese interessate; 
  Ritenuto,   altresi',   opportuno   consentire    l'accesso    alle
possibilita' offerte dal predetto Quadro  temporaneo  prevedendo,  in
particolare,  la  possibilita'   per   le   imprese   di   richiedere
l'applicazione delle  disposizioni  recate  dalla  sezione  3.13  del
Quadro temporaneo medesimo; 
  Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 16 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    d) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
    e) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del 18 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  TFUE  agli  aiuti  «de
minimis», e successive modificazioni ed integrazioni; 
    f) «unita'  produttiva»:  una  struttura  produttiva,  dotata  di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente  articolata  su  piu'  immobili  e/o  impianti,   anche
fisicamente separati ma collegati funzionalmente; 
    g)  «Legge  181»:  il  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.  181  e
successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di  sostegno
e di reindustrializzazione per  le  aree  di  crisi  siderurgica,  in
attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; 
    h) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'Allegato 1 del regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005; 
    i) «imprese di grandi dimensioni»: le imprese diverse dalle PMI; 
    j) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»:  la  carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale contenente l'elenco  delle
zone del territorio nazionale  che  soddisfano  i  requisiti  di  cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, approvata  dalla
Commissione europea  ed  applicabile  al  momento  della  concessione
dell'aiuto; 
    k)  «importo  di  aiuto  corretto»:  importo  massimo  di   aiuto
consentito per un grande progetto di investimento, calcolato  secondo
la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0
× C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella  zona
interessata stabilita nella Carta degli aiuti di  Stato  a  finalita'
regionale, esclusa la maggiorazione per le PMI; A  sono  i  primi  50
milioni di euro  di  costi  ammissibili,  B  e'  la  parte  di  costi
ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C
e' la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro; 
    l) «innovazione  dell'organizzazione»:  l'applicazione  di  nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa,  esclusi
i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
    m) «innovazione di processo»:  l'applicazione  di  un  metodo  di
produzione  o  di  distribuzione  nuovo  o  sensibilmente  migliorato
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
o nel software), esclusi i  cambiamenti  o  i  miglioramenti  minori,
l'aumento delle capacita' di produzione o di  servizio  ottenuto  con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o  di  sistemi  logistici  che
sono  molto  simili   a   quelli   gia'   in   uso,   la   cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
dei  beni  strumentali,  i  cambiamenti   derivanti   unicamente   da
variazioni del prezzo  dei  fattori,  la  produzione  personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e
altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di  prodotti  nuovi  o
sensibilmente migliorati; 
    n) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un
notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
    o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi; 
    p) «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio  o
a prevenire un danno all'ambiente  fisico  o  alle  risorse  naturali
causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il  rischio  di
un tale danno o a promuovere un  uso  piu'  razionale  delle  risorse
naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico  e  l'impiego
di fonti di energia rinnovabili; 
    q) «aiuti alla formazione»: azioni finalizzate  a  promuovere  la
formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori; 
    r) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita'  o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato  in
una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento  iniziale)  verso
lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE
in cui viene effettuato  l'investimento  sovvenzionato  (stabilimento
sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o  servizio  nello
stabilimento  iniziale  e  in  quello  sovvenzionato   serve   almeno
parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa  le  richieste  o  le
esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di
lavoro nella stessa  attivita'  o  attivita'  analoga  in  uno  degli
stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; 
    s)  «Quadro  temporaneo»:  la  comunicazione  della   Commissione
europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato
il «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e  successive
modificazioni ed integrazioni.