IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione
del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
Viste le ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal predetto
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, di cui: all'art. 1, commi
265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; all'art. 11, commi 8 e
9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; all'art. 1, comma 30,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 37 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, nonche' con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 29 del 22 marzo
2006;
Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPE 13 ottobre
1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990; nel decreto
ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; dall'art.
73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere del CIPE n.
130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni e,
in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli
investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la
comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre
2021;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c)
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'articolo 1, commi 125
e seguenti in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare,
l'art. 5-ter relativo alla elaborazione e all'attribuzione, su
istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti
nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due
milioni di euro;
Visti la deliberazione 14 novembre 2012, n. 24075, dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il
decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014,
adottati in attuazione del citato art. 5-ter del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 27 recante il riordino della
disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva
di aree di crisi industriale complessa;
Visto il comma 8-bis del predetto art. 27, con il quale e' stato
disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di
natura non regolamentare, da adottare sentita la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le
modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi
degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi
industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del
medesimo art. 27, che presentano, comunque, impatto significativo
sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27, comma 8,
del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplina le modalita' di
individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa,
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le
opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, prevedendo
la priorita' di accesso agli interventi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno
2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e 8-bis, del
decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalita' e procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla
predetta legge n. 181/1989 nelle aree di crisi industriale complessa
e non complessa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto
2016, recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi
industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla
legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i
criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette
agevolazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto l'art. 29, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con
il quale e' disposto che il Ministro dello sviluppo economico,
procede con proprio decreto, sulla base dei criteri di cui al comma
4, alla revisione della disciplina attuativa degli interventi per le
aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge n. 181/1989;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto
2019, recante termini, modalita' e procedure per la presentazione
delle domande di accesso, nonche' criteri di selezione e valutazione
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di
programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle
aree di crisi industriali, adottato in attuazione del precitato art.
29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
Ritenuto opportuno, al fine di perseguire una maggiore efficacia
dell'intervento pubblico, definire nuove modalita' di attuazione
degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi
della legge n. 181/1989 che consentano, nel rispetto della normativa
unionale in materia di aiuti di Stato, un piu' flessibile e tangibile
sostegno alle imprese interessate;
Ritenuto, altresi', opportuno consentire l'accesso alle
possibilita' offerte dal predetto Quadro temporaneo prevedendo, in
particolare, la possibilita' per le imprese di richiedere
l'applicazione delle disposizioni recate dalla sezione 3.13 del
Quadro temporaneo medesimo;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 16 marzo 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia'
trattato che istituisce la Comunita' europea;
d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni ed
integrazioni;
e) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de
minimis», e successive modificazioni ed integrazioni;
f) «unita' produttiva»: una struttura produttiva, dotata di
autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale,
eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche
fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
g) «Legge 181»: il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno
e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in
attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
h) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite
nell'Allegato 1 del regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
i) «imprese di grandi dimensioni»: le imprese diverse dalle PMI;
j) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale contenente l'elenco delle
zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, approvata dalla
Commissione europea ed applicabile al momento della concessione
dell'aiuto;
k) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto
consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo
la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0
× C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella zona
interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalita'
regionale, esclusa la maggiorazione per le PMI; A sono i primi 50
milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi
ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C
e' la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;
l) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi
i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera
sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti
derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la
produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
m) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di
produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori,
l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che
sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione
dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da
variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e
altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o
sensibilmente migliorati;
n) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per
sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un
notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario
ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della
convalida di tecnologie generiche;
o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi;
p) «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o
a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali
causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il rischio di
un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale delle risorse
naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego
di fonti di energia rinnovabili;
q) «aiuti alla formazione»: azioni finalizzate a promuovere la
formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori;
r) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in
una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso
lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE
in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento
sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello
stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno
parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le
esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di
lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli
stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
s) «Quadro temporaneo»: la comunicazione della Commissione
europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato
il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive
modificazioni ed integrazioni.