IL DIRIGENTE
del Settore HTA ed economia del farmaco
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che
dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n.
53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale
20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di
classificazione e prezzo dei medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio
2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;
Vista la determina AIFA V&A n. 2192/2015 del 23 novembre 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 286 del 9 dicembre 2015, con la quale la societa' LFB -
Laboratoire Francais du Fractionnement et des Biotechnologies ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale
«Iqymune» (immunoglobuline, umane normali, per somm. intravascolare)
e con cui lo stesso e' stato collocato nell'apposita sezione della
classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe
C(nn);
Vista la domanda presentata in data 4 giugno 2021, con la quale la
societa' LFB - Laboratoire Francais du Fractionnement et des
Biotechnologies, titolare della A.I.C., ha chiesto la
riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale
«Iqymune» (immunoglobuline, umane normali, per somm. intravascolare),
relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. numeri 043736014,
043736026, 043736038 e 43736040;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 ottobre 2021;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta
del 21 e 25-27 gennaio 2022;
Vista la delibera n. 17 del 17 marzo 2022 del consiglio di
amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore
generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da
parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Il medicinale IQYMUNE (immunoglobuline, umane normali, per somm.
intravascolare), nelle confezioni sotto indicate e' classificato come
segue.
Confezioni:
«100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20
ml - A.I.C. n. 043736014(in base 10);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 110,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 181,54;
«100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50
ml - A.I.C. n. 043736026 (in base 10);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 275,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 453,86;
«100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100
ml - A.I.C. n. 043736038 (in base 10);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 550,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 970,72;
«100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200
ml - A.I.C. n. 043736040 (in base 10);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.100,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.815,44.
Validita' del contratto: ventiquattro mesi.