IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti», e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», che stabilisce che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' rinominato «Ministero della transizione ecologica» e che la direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica e la direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite al Ministero della transizione ecologica; Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico (ora della transizione ecologica), sentito il Dipartimento della protezione civile, sono stabiliti le modalita' e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento; Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si e' espresso con nota n. 53100 del 7 dicembre 2021; Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espresso con nota n. 1296 del 26 gennaio 2022; Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota n. 385-P del 20 gennaio 2022; Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica, espresso con nota n. 8297 del 4 aprile 2022; Decreta: Art. 1 Obiettivi 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attivita' emergenziali e che, in relazione all'attivita' a cui sono adibiti, sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti.