IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni,  recante  codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che ha  previsto,
tra l'altro, che  per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una  percentuale
da applicarsi, nel  caso  in  cui  la  differenza  tra  il  tasso  di
inflazione reale e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
precedente sia superiore al  2  per  cento,  all'importo  dei  lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero  previsto  per  l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale  percentuale  e'  fissata,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili - da emanare entro il 31  marzo  di  ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  recante  codice
dei contratti pubblici  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, che all'art. 216, comma 27-ter dispone  che  «ai
contratti  di  lavori  affidati  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente codice e in corso di esecuzione  si  applica  la  disciplina
gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  per
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 giugno 2021, n. 115; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22  secondo  il
quale  «Il  "Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti"  e'
ridenominato  "Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili"»; 
  Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta,
che ha stabilito che il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture,
ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di
cui al citato art. 133 del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  deve
essere annualmente emanato anche qualora la percentuale  di  aumento,
perche'  operi  l'istituto  del  prezzo  chiuso,  non  sia   ritenuta
superata; 
  Visti i dati pubblicati sul  sito  del  Ministero  dell'economia  e
delle     finanze     -      Dipartimento      del      Tesoro      -
https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programma
zione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/index.html   elaborati
su dati ISTAT e sui documenti programmatici,  dai  quali  risulta  il
seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il  tasso  di
inflazione programmato: 
    anno 2021 scostamento in punti percentuali = 1,4; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra  il
tasso  d'inflazione  reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato
nell'anno 2021. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 aprile 2022 
 
                                              Il Ministro: Giovannini