La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio di ciascun anno
quale Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini,
al fine di conservare la memoria dell'eroismo dimostrato dal Corpo
d'armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda
guerra mondiale, nonche' di promuovere i valori della difesa della
sovranita' e dell'interesse nazionale nonche' dell'etica della
partecipazione civile, della solidarieta' e del volontariato, che gli
alpini incarnano.
2. Le iniziative di cui all'articolo 2 per la Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio degli Alpini si svolgono, di norma,
l'ultima domenica del mese di gennaio.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.