IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto  l'art.  51,  comma  4,  lettera  c-bis),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, recante testo unico delle imposte sui redditi, secondo
cui «...per i servizi di trasporto ferroviario  di  persone  prestati
gratuitamente, si assume,  al  netto  degli  ammontari  eventualmente
trattenuti,   l'importo   corrispondente   all'introito   medio   per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale  dei  trasporti  e
stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  per  una  percorrenza   media   convenzionale,   riferita
complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600  chilometri.
Il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto  dal  periodo
di  imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  della  sua
emanazione...»; 
  Tenuto conto del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  21  novembre  2017,  n.  545,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana nella Serie generale n. 41 del 19
febbraio 2018, predisposto con riferimento al Conto  nazionale  delle
infrastrutture e dei trasporti relativo agli anni 2015 e 2016, con il
quale ai fini della determinazione in  denaro  della  componente  del
reddito da lavoro dipendente da assoggettare a tassazione,  percepito
sotto forma di concessione gratuita di  viaggio  dai  dipendenti  del
settore   ferroviario,   si   prevede   l'applicazione   dell'importo
corrispondente al ricavo da traffico medio per viaggiatori-chilometro
pari a euro 0,072; 
  Considerato che il Conto nazionale  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili 2019  -  2020,  alla  Tab.  IV.1.3  -  Traffico
ferroviario viaggiatori e merci sul territorio nazionale - Anni 2001,
2005, 2010, 2015-2019, riporta quale ricavo  da  traffico  medio  per
viaggiatori-chilometro, con riferimento al 2019,  un  valore  pari  a
euro 0,079; 
  Ritenuto di dover procedere alla modifica del suddetto  decreto  21
novembre 2017, n. 545; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della determinazione  in  denaro  della  componente  del
reddito da lavoro dipendente, percepito sotto  forma  di  concessione
gratuita dai dipendenti del settore ferroviario, si applica l'importo
corrispondente al ricavo da traffico medio per viaggiatore-chilometro
pari  a  euro  0,079,  come  desunto  dal   Conto   nazionale   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  2019-2020,  per  una
percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ed entra in vigore per il periodo di  imposta  successivo  a
quello in corso alla data della sua emanazione. 
    Roma, 25 febbraio 2022 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                      e della mobilita' sostenibili   
                                                 Giovannini