IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze n. 433  del  4  novembre  2021  (nel  seguito  «Decreto
attuativo»), registrato dalla Corte dei conti al n. 2489 in  data  22
novembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 290 del 6 dicembre 2021, con il  quale
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei  ristori
per l'acquisto di autobus effettuati dalle imprese esercenti  servizi
di trasporto di persone su strada non soggetti a obblighi di servizio
pubblico,  in  particolare  esercenti   servizi   di   noleggio   con
conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e i  servizi
di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento
del Parlamento europeo e del  Consiglio  21  ottobre  2009,  n.  1073
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e  dagli
enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 30 marzo 2022, n.  78,  con  il  quale  sono  state
apportate alcune integrazioni al citato decreto attuativo al fine  di
consentire alle imprese di produrre l'istanza per ricevere il ristoro
di rate scadute prima di produrre la  quietanza  di  pagamento  delle
medesime; 
  Vista la decisione C(2021) 7425, con la quale la Commissione UE  ha
autorizzato gli aiuti di cui alla  misura  in  parola,  prevista  dal
decreto attuativo; 
  Vista la decisione C(2022) 2018 del 28 marzo 2022, con la quale  la
Commissione UE ha autorizzato gli aiuti di cui alla misura in parola,
prevista dal decreto n. 433 del 4  novembre  2021,  alla  luce  della
sesta modifica del TF; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  recante:
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», di  seguito
«Codice Antimafia»; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto attuativo a norma del
quale  la  disciplina  delle  fasi  procedimentali  unitamente   alle
modalita' di presentazione delle domande  e  della  documentazione  a
supporto e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto attuativo
la societa' Consap S.p.a. e' stata individuata quale soggetto gestore
della misura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto individuano le modalita' di
attuazione del decreto interministeriale  (MIMS-MEF)  n.  433  del  4
novembre 2021, recante i criteri e le modalita' per  l'erogazione  di
ristori per il rinnovo del parco rotabile, a favore delle imprese  di
trasporto di persone su strada non soggetti a  obblighi  di  servizio
pubblico,  avuto  riguardo  alla  modalita'  di  presentazione  delle
domande di  ammissione,  alla  fase  dell'istruttoria  procedimentale
delle  stesse,  alla  modalita'  di   comunicazione   degli   importi
erogabili, rientranti tra le risorse, pari a 20 milioni di  euro,  di
cui all'art. 85, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, e a 50 milioni  di  euro,  di  cui  all'art.  1,  commi
113-117, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.