IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in  particolare,  l'art.  2,  che  ha  ridenominato  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica», ridefinendone le competenze; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE  per
sostenere una  riduzione  delle  emissioni  piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/2392  relativo  alle
attivita' di trasporto aereo e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»; 
  Considerato che l'art. 4, comma 1 del citato decreto legislativo n.
47/2020  stabilisce  che   l'Autorita'   nazionale   competente   per
l'attuazione delle disposizioni  della  direttiva  2003/87/CE  e  dei
relativi atti di esecuzione e atti delegati  per  il  supporto  nella
gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di  Kyoto  e'  il
Comitato ETS; 
  Considerato che il comma 12 del citato  art.  4  prevede  che,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  i   compensi   dei
componenti il Comitato ETS; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  del  30
luglio 2021, recante «Modalita' di funzionamento del Comitato  ETS  e
della Segreteria tecnica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293
del 10 dicembre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  20
luglio  2016,  n.  209,  recante  «Modalita'  di   corresponsione   e
determinazione dei rimborsi spese ai componenti del Comitato ETS»; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
espresso con nota del 23 febbraio 2022; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
espresso con nota dell'8 febbraio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47, il presente decreto disciplina i compensi  spettanti  ai
componenti del Comitato ETS, ivi inclusi i gettoni di  presenza  e  i
rimborsi per le spese di missione. 
  2. I compensi sono corrisposti, su base annua, secondo gli  importi
di cui alla tabella 1 dell'allegato al presente decreto. 
  3. Per la partecipazione a ciascuna delle riunioni,  ai  componenti
il Comitato ETS e' riconosciuto un gettone di  presenza  secondo  gli
importi di cui alla tabella 2 dell'allegato al  presente  decreto.  I
gettoni di presenza di cui al primo periodo sono riconosciuti per  un
limite massimo  di  ventiquattro  riunioni  all'anno.  L'importo  del
gettone di presenza e' determinato in misura  pari  al sessantacinque
per cento del compenso percepito da ciascun profilo  per  una  intera
giornata di lavoro,  applicando  un  calcolo  di  tipo  proporzionale
basato sulla durata media di una riunione. 
  4. I compensi e i gettoni di presenza si intendono al lordo di ogni
ritenuta previdenziale, assistenziale ed erariale. 
  5. Ai componenti il Comitato ETS che, in  assenza  di  giustificato
motivo, non partecipano a una o piu' riunioni validamente  convocate,
si applica, in relazione a ciascuna riunione,  una  decurtazione  del
compenso annuo di  cui  alla  tabella  I  dell'allegato  al  presente
decreto pari a centocinquanta euro per il presidente e  a cento  euro
per il singolo componente. La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche nel  caso  di  mancata  partecipazione  a  una  o  piu'
riunioni eccedenti  il  numero  massimo  per  il  riconoscimento  dei
gettoni di presenza ai sensi del comma 3.