IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  17  dicembre  2013  e  successive  modificazioni,  sul
finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica
agricola comune e che abroga i regolamenti  del  Consiglio  (CEE)  n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.  814/2000,  (CE)  n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 e  successive  modificazioni,  recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei  regimi
di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che  abroga  il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento  (CE)  n.
73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 e successive modificazioni,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea sugli aiuti de minimis nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  639/2014  della  Commissione
dell'11  marzo  2014  e  successive  modificazioni,  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei
regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola  comune  e  che
modifica l'allegato X di tale regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11  marzo  2014  e  successive  modificazioni,  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la  revoca  di  pagamenti  nonche'  le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   641/2014   della
Commissione del 16 giugno 2014 e  successive  modificazioni,  recante
modalita' di applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 e  successive  modificazioni,  recante
modalita' di applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale  e
la condizionalita', e in particolare l'art. 17  «Requisiti  specifici
per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie  e
per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse
alla superficie»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed  in  particolare
l'art. 10-ter, riguardante il «Sistema di anticipazione  delle  somme
dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti
dalla politica agricola comune», come modificato da ultimo  dall'art.
68,  commi  13  e  14  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C14  del  19
gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo  di  fissazione  dei
tassi di riferimento e di attualizzazione; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione  europea  C  91  I  del  20  marzo  2020,  come
modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile
2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del  13  ottobre  2020,
del  28  gennaio  2021   e   del   18   novembre   2021,   pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112  I
del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020,
C 340 I del 13 ottobre 2020, C 34 del 1° febbraio 2021 e C 473 del 24
novembre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale -  n.  175  del  28  luglio  2017,  recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 165  del  18  luglio  2018,
avente  ad  oggetto  «Disposizioni  nazionali  di  applicazione   del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013»; 
  Visto il decreto dei Capi Dipartimento delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale e delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, della pesca e  dell'ippica  13  luglio
2021, prot. n. 321361, concernente «Misure a sostegno  delle  imprese
attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai
sensi della comunicazione della Commissione  europea  C  (2020)  1863
final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e  successive
modifiche e integrazioni»; 
  Considerate   le   difficolta'   finanziarie   degli    agricoltori
determinate dal perdurare della pandemia di COVID-19  e  dalle  gravi
perturbazioni del mercato delle  materie  prime  e  dell'energia  con
conseguente aumento dei fattori di costi variabili della produzione; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  10-ter  del  decreto-legge  29
marzo 2019, n. 27, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2019, n. 44,  gli  aiuti  connessi  all'anticipazione  possono
essere concessi, in base al comma 2, in regime de minimis di  cui  al
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, o, in alternativa, in base  al  comma  2-bis,  nell'ambito  del
sopracitato «Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  nel
periodo di vigenza dello stesso «Quadro»; 
  Considerato  che  le  misure  previste  dal   sopracitato   «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»,  con  la  VI  modifica  del  18
novembre  2021,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea C 473 del 24 novembre 2021, sono state prorogate fino  al  30
giugno 2022 dalla Commissione, che ha ritenuto probabile che non  sia
necessaria un'ulteriore proroga oltre il 30 giugno 2022 delle  misure
di cui alle sezioni da 3.1 a 3.12; 
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto  dal  comma  2,
dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n.  27,  convertito
dalla legge  21  maggio  2019,  n.  44,  consentendo  agli  organismi
pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista; 
  Ritenuto, in caso di ulteriore proroga della misura 3.1 del «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», di  dare  attuazione  a  quanto
disposto dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter  del  decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019,  n.  44,
come modificato da ultimo dall'art. 68, comma 14 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, consentendo agli organismi pagatori di dar corso
all'anticipazione ivi prevista; 
  Ritenuto che occorre definire un livello minimo del  finanziamento,
erogabile  a  titolo  di  anticipazione  da  correlare  all'attivita'
d'impresa, la cui entita' dovra' essere superiore a euro 900,00; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 16 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 10-ter, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
maggio 2019, n.  44,  gli  organismi  pagatori  riconosciuti  possono
concedere  un'anticipazione  delle  somme  dovute  agli   agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
comune di cui al regolamento (UE) n.  1307/2013.  L'anticipazione  e'
concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di  mercato
definiti in base ai tassi di riferimento  stabiliti  ai  sensi  della
comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02  citata  in
premessa. L'anticipazione cosi' concessa  non  comporta  elementi  di
aiuto di Stato. 
  2. Gli interessi da corrispondere sulle  anticipazioni  di  cui  al
comma 1 e al comma 3  del  presente  articolo  sono  compensati  agli
agricoltori  mediante  una  sovvenzione  diretta   che   costituisce,
rispettivamente, aiuto di Stato nell'ambito del regime de minimis  di
cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato  notificato  ai
sensi dell'art. 107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» citata in premessa. 
  3. In caso di  ulteriore  proroga  della  misura  3.1  del  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» richiamato  nelle  premesse,  in
alternativa al comma 2 dell'art. 10-ter, decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,  n.
44,   gli   organismi   pagatori   riconosciuti   possono   concedere
un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito  dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui  al
regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi dell'art. 10-ter, commi 2-bis
e 2-ter, del decreto-legge 29 marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.