IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti de minimis nel settore agricolo; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modificazioni, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modificazioni, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita', e in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-ter, riguardante il «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune», come modificato da ultimo dall'art. 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre 2020, del 28 gennaio 2021 e del 18 novembre 2021, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020, C 34 del 1° febbraio 2021 e C 473 del 24 novembre 2021; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto dei Capi Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica 13 luglio 2021, prot. n. 321361, concernente «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni»; Considerate le difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate dal perdurare della pandemia di COVID-19 e dalle gravi perturbazioni del mercato delle materie prime e dell'energia con conseguente aumento dei fattori di costi variabili della produzione; Considerato che, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli aiuti connessi all'anticipazione possono essere concessi, in base al comma 2, in regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, o, in alternativa, in base al comma 2-bis, nell'ambito del sopracitato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» nel periodo di vigenza dello stesso «Quadro»; Considerato che le misure previste dal sopracitato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», con la VI modifica del 18 novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 473 del 24 novembre 2021, sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 dalla Commissione, che ha ritenuto probabile che non sia necessaria un'ulteriore proroga oltre il 30 giugno 2022 delle misure di cui alle sezioni da 3.1 a 3.12; Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dal comma 2, dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, consentendo agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista; Ritenuto, in caso di ulteriore proroga della misura 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato da ultimo dall'art. 68, comma 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, consentendo agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista; Ritenuto che occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di anticipazione da correlare all'attivita' d'impresa, la cui entita' dovra' essere superiore a euro 900,00; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 16 marzo 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art. 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'anticipazione e' concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa. L'anticipazione cosi' concessa non comporta elementi di aiuto di Stato. 2. Gli interessi da corrispondere sulle anticipazioni di cui al comma 1 e al comma 3 del presente articolo sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce, rispettivamente, aiuto di Stato nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato notificato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» citata in premessa. 3. In caso di ulteriore proroga della misura 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» richiamato nelle premesse, in alternativa al comma 2 dell'art. 10-ter, decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi dell'art. 10-ter, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.