IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                 con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
il  quale  ha  istituito  a  decorrere   dall'anno   2020   l'imposta
immobiliare  sulle  piattaforme   marine   (di   seguito   IMPi)   in
sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare  locale  ordinaria
sugli stessi manufatti; 
  Visto il comma 1 del medesimo art. 38 il quale stabilisce  che  per
piattaforma marina si intende la  piattaforma  con  struttura  emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti  del
mare territoriale come  individuato  dall'art.  2  del  Codice  della
navigazione; 
  Visto il successivo comma 2 che determina  la  base  imponibile  in
misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  richiamato  dall'art.
13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  in  virtu'
del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono  iscritti  in
catasto con attribuzione di rendita, il valore e'  determinato,  alla
data di inizio di ciascun anno solare  ovvero,  se  successiva,  alla
data di acquisizione,  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  penultimo
periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1992,  n.
359, applicando i coefficienti aggiornati con  decreto  del  Ministro
delle finanze; 
  Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.  160  il
quale  dispone  che  a  decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta  unica
comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, e' abolita, ad eccezione  delle  disposizioni  relative  alla
tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU)  e'
disciplinata dalle norme di cui ai commi da 739 a 783; 
  Visto il comma 782 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del  2019
in base al quale restano ferme le disposizioni  recate  dall'art.  1,
comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 38
del decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale  il  rinvio  al
citato art. 13 del decreto-legge n.  201  del  2011  deve  intendersi
riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU; 
  Considerato che il citato art. 13, comma 3 del decreto-legge n. 201
del 2011 deve intendersi riferito al comma 746 della legge n. 160 del
2019 che ha definito il valore della base imponibile  dei  fabbricati
classificati  nel  gruppo  D  stabilendo  che   «Per   i   fabbricati
classificabili nel gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino
al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il  valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se
successiva, alla data di acquisizione, secondo  i  criteri  stabiliti
nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7  del  decreto-legge  11
luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1992, n. 359,  applicando  i  coefficienti  ivi  previsti,  da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il comma 3 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, ai
sensi del quale l'IMPi e' calcolata ad  aliquota  pari  al  10,6  per
mille ed e' riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  calcolata
applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; 
  Visto il medesimo comma 3 il quale dispone altresi' che la restante
imposta,  calcolata  applicando  l'aliquota  del  3  per  mille,   e'
attribuita ai comuni individuati ai  sensi  del  successivo  comma  4
dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 e che  e'  esclusa  la
manovrabilita' dell'imposta da parte dei comuni  per  la  quota  loro
spettante; 
  Visto il comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019  il
quale  statuisce  che  i  comuni  cui  spetta  il  gettito  dell'IMPi
derivante  dall'applicazione  dell'aliquota  del  3  per  mille  sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi  previa  intesa
in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali   entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto-legge
n. 124 del 2019 e che qualora ricorra la condizione di cui al comma 3
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 -  vale  a
dire quando  l'intesa  espressamente  prevista  dalla  legge  non  e'
raggiunta entro trenta giorni dalla  prima  seduta  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine
del giorno - il decreto medesimo e' comunque adottato; 
  Visto il medesimo comma 4 dell'art. 38 il quale dispone che con  lo
stesso decreto sono altresi' stabiliti i  criteri,  le  modalita'  di
attribuzione e di versamento nonche' la quota del  gettito  spettante
ai comuni individuati; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019  in
base  al  quale,   limitatamente   all'anno   2020,   il   versamento
dell'imposta  e'  effettuato  in  un'unica  soluzione,  entro  il  16
dicembre, allo Stato che provvedera' all'attribuzione del gettito  di
spettanza comunale sulla base del decreto di cui al  citato  comma  4
dello stesso art. 38; 
  Considerato il comunicato stampa dell'8 giugno  2021,  n.  115  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  con  il  quale  e'  stato
precisato che, in relazione alla scadenza del 16 giugno 2021  per  il
versamento dell'IMPi, istituita dall'art. 38 del decreto-legge n. 124
del 2019 e in considerazione del fatto che per ragioni  tecniche  non
sono stati ancora individuati i comuni  destinatari  del  gettito,  i
contribuenti versano direttamente allo Stato  il  tributo,  calcolato
applicando l'aliquota del 10,6 per mille e  che  successivamente  con
l'individuazione dei comuni destinatari del gettito si provvedera' ad
attribuire agli stessi enti il gettito spettante; 
  Visto il successivo comma 5-bis il quale dispone che  limitatamente
all'anno 2021, il versamento dell'imposta e' effettuato entro  il  16
dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di
spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4 e  che  a
tale fine, le somme di spettanza dei  comuni  per  l'anno  2021  sono
riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di  previsione
del Ministero dell'interno e che il Ministero dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  delle   finanze   comunica   al   Ministero
dell'interno   l'importo   del   gettito   acquisito   nell'esercizio
finanziario 2021 di spettanza dei comuni; 
  Visto il comma 8 dell'art. 38, decreto-legge n.  124  del  2019  il
quale prevede che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti
di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
ossia  ai  manufatti  ubicati   nel   mare   territoriale   destinati
all'esercizio dell'attivita' di rigassificazione del gas naturale, ai
quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso
art. 38; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
come modificato dall'art. 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  il
quale prevede l'istituzione e le  attribuzioni  del  Ministero  della
transizione ecologica; 
  Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2021 il  quale
stabilisce che con riguardo alle funzioni di cui all'art.  35,  comma
2,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  n.  300  del   1999   le
denominazioni «Ministro della  transizione  ecologica»  e  «Ministero
della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque
presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello  sviluppo
economico» e  «Ministero  dello  sviluppo  economico».  Pertanto,  il
Ministro dello sviluppo economico menzionato al comma 4 dell'art.  38
del decreto-legge n. 124 del 2019 e' sostituito  dal  Ministro  della
transizione ecologica; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista l'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione  dei  comuni  cui  spetta  il   gettito   dell'imposta
  immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) e nota metodologica. 
 
  1. Con il presente decreto, in attuazione dell'art. 38, comma 4 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono individuati i  comuni  cui
spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle  piattaforme  marine
(di seguito  IMPi)  e  i  relativi  criteri  con  i  quali  e'  stata
effettuata l'individuazione. 
  2. Nell'Allegato,  denominato  «Nota  metodologica»  che  fa  parte
integrante del presente decreto, e' specificato il criterio  in  base
al quale sono stati individuati i comuni e  le  relative  piattaforme
marine nonche' i  relativi  terminali  di  rigassificazione  del  gas
naturale, che rientrano nelle acque di competenza amministrativa  dei
comuni stessi.