IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO con IL MINISTRO DELLA DIFESA e con IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha istituito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (di seguito IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti; Visto il comma 1 del medesimo art. 38 il quale stabilisce che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della navigazione; Visto il successivo comma 2 che determina la base imponibile in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in virtu' del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle norme di cui ai commi da 739 a 783; Visto il comma 782 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 in base al quale restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU; Considerato che il citato art. 13, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito al comma 746 della legge n. 160 del 2019 che ha definito il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D stabilendo che «Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il comma 3 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, ai sensi del quale l'IMPi e' calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed e' riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; Visto il medesimo comma 3 il quale dispone altresi' che la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, e' attribuita ai comuni individuati ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 e che e' esclusa la manovrabilita' dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante; Visto il comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 il quale statuisce che i comuni cui spetta il gettito dell'IMPi derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 124 del 2019 e che qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo e' comunque adottato; Visto il medesimo comma 4 dell'art. 38 il quale dispone che con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i criteri, le modalita' di attribuzione e di versamento nonche' la quota del gettito spettante ai comuni individuati; Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 in base al quale, limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvedera' all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al citato comma 4 dello stesso art. 38; Considerato il comunicato stampa dell'8 giugno 2021, n. 115 del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale e' stato precisato che, in relazione alla scadenza del 16 giugno 2021 per il versamento dell'IMPi, istituita dall'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 e in considerazione del fatto che per ragioni tecniche non sono stati ancora individuati i comuni destinatari del gettito, i contribuenti versano direttamente allo Stato il tributo, calcolato applicando l'aliquota del 10,6 per mille e che successivamente con l'individuazione dei comuni destinatari del gettito si provvedera' ad attribuire agli stessi enti il gettito spettante; Visto il successivo comma 5-bis il quale dispone che limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta e' effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4 e che a tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni; Visto il comma 8 dell'art. 38, decreto-legge n. 124 del 2019 il quale prevede che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ossia ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attivita' di rigassificazione del gas naturale, ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso art. 38; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede l'istituzione e le attribuzioni del Ministero della transizione ecologica; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2021 il quale stabilisce che con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico». Pertanto, il Ministro dello sviluppo economico menzionato al comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 e' sostituito dal Ministro della transizione ecologica; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2022; Decreta: Art. 1 Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) e nota metodologica. 1. Con il presente decreto, in attuazione dell'art. 38, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono individuati i comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (di seguito IMPi) e i relativi criteri con i quali e' stata effettuata l'individuazione. 2. Nell'Allegato, denominato «Nota metodologica» che fa parte integrante del presente decreto, e' specificato il criterio in base al quale sono stati individuati i comuni e le relative piattaforme marine nonche' i relativi terminali di rigassificazione del gas naturale, che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi.