IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e con
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
il quale ha istituito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta
immobiliare sulle piattaforme marine (di seguito IMPi) in
sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria
sugli stessi manufatti;
Visto il comma 1 del medesimo art. 38 il quale stabilisce che per
piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del
mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della
navigazione;
Visto il successivo comma 2 che determina la base imponibile in
misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'art.
13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in virtu'
del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla
data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla
data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro
delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il
quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) e'
disciplinata dalle norme di cui ai commi da 739 a 783;
Visto il comma 782 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019
in base al quale restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1,
comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 38
del decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al
citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi
riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU;
Considerato che il citato art. 13, comma 3 del decreto-legge n. 201
del 2011 deve intendersi riferito al comma 746 della legge n. 160 del
2019 che ha definito il valore della base imponibile dei fabbricati
classificati nel gruppo D stabilendo che «Per i fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino
al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se
successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti
nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il comma 3 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, ai
sensi del quale l'IMPi e' calcolata ad aliquota pari al 10,6 per
mille ed e' riservata allo Stato la quota di imposta calcolata
applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille;
Visto il medesimo comma 3 il quale dispone altresi' che la restante
imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, e'
attribuita ai comuni individuati ai sensi del successivo comma 4
dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 e che e' esclusa la
manovrabilita' dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro
spettante;
Visto il comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 il
quale statuisce che i comuni cui spetta il gettito dell'IMPi
derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 124 del 2019 e che qualora ricorra la condizione di cui al comma 3
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - vale a
dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non e'
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine
del giorno - il decreto medesimo e' comunque adottato;
Visto il medesimo comma 4 dell'art. 38 il quale dispone che con lo
stesso decreto sono altresi' stabiliti i criteri, le modalita' di
attribuzione e di versamento nonche' la quota del gettito spettante
ai comuni individuati;
Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 in
base al quale, limitatamente all'anno 2020, il versamento
dell'imposta e' effettuato in un'unica soluzione, entro il 16
dicembre, allo Stato che provvedera' all'attribuzione del gettito di
spettanza comunale sulla base del decreto di cui al citato comma 4
dello stesso art. 38;
Considerato il comunicato stampa dell'8 giugno 2021, n. 115 del
Ministero dell'economia e delle finanze con il quale e' stato
precisato che, in relazione alla scadenza del 16 giugno 2021 per il
versamento dell'IMPi, istituita dall'art. 38 del decreto-legge n. 124
del 2019 e in considerazione del fatto che per ragioni tecniche non
sono stati ancora individuati i comuni destinatari del gettito, i
contribuenti versano direttamente allo Stato il tributo, calcolato
applicando l'aliquota del 10,6 per mille e che successivamente con
l'individuazione dei comuni destinatari del gettito si provvedera' ad
attribuire agli stessi enti il gettito spettante;
Visto il successivo comma 5-bis il quale dispone che limitatamente
all'anno 2021, il versamento dell'imposta e' effettuato entro il 16
dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di
spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4 e che a
tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono
riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'interno e che il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero
dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio
finanziario 2021 di spettanza dei comuni;
Visto il comma 8 dell'art. 38, decreto-legge n. 124 del 2019 il
quale prevede che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti
di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
ossia ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati
all'esercizio dell'attivita' di rigassificazione del gas naturale, ai
quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso
art. 38;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dall'art. 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il
quale prevede l'istituzione e le attribuzioni del Ministero della
transizione ecologica;
Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2021 il quale
stabilisce che con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma
2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 le
denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero
della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque
presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico». Pertanto, il
Ministro dello sviluppo economico menzionato al comma 4 dell'art. 38
del decreto-legge n. 124 del 2019 e' sostituito dal Ministro della
transizione ecologica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2022;
Decreta:
Art. 1
Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta
immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) e nota metodologica.
1. Con il presente decreto, in attuazione dell'art. 38, comma 4 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono individuati i comuni cui
spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine
(di seguito IMPi) e i relativi criteri con i quali e' stata
effettuata l'individuazione.
2. Nell'Allegato, denominato «Nota metodologica» che fa parte
integrante del presente decreto, e' specificato il criterio in base
al quale sono stati individuati i comuni e le relative piattaforme
marine nonche' i relativi terminali di rigassificazione del gas
naturale, che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei
comuni stessi.